Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2266 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.N., elettivamente domiciliata in Roma via dei Gandolfi 6

presso lo studio dell’avv. llaria Cocco nonchè presso l’avv. Fiorino

Michele del Foro di Napoli, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110.48.05, depositata in data 10.10.05, della

Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Giovanni

Carleo;

Udita la difesa svolta per conto di parte resistente che ha concluso

per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Udito il P.G. in persona del dr. Umberto Apice che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso con le pronunce consequenziali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 29.9.2003 C.N., ispettore del lavoro, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso delle trattenute Irpef, praticate dal sostituto di imposta sulle somme erogategli in relazione alle ispezioni ordinarie alle cooperative negli anni 1994, 1995, 2000, 2001. L’adita Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando il diritto del contribuente al rimborso delle ritenute subite oltre interessi e rigettando la richiesta riguardante la rivalutazione monetaria. Proponeva appello l’Amministrazione ma la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il gravame.

Avverso la detta sentenza l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6 e 16, art. 17, comma 2, artt. 46 e 48 nonchè del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 e art. 17, comma 4 bis – T.U.I.R. nel testo vigente alla data di effettuazione delle ritenute, si fonda sulla considerazione che la CTR avrebbe errato quando ha sposato la tesi del carattere risarcitorio della somme corrisposte in via forfettaria, agli ispettori del lavoro in occasione dell’espletamento di incarichi fuori sede, trascurando che esse erano state invece corrisposte quale indennità supplementare in aggiunta al trattamento stipendiale, trattandosi di somme connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro e alla durata del medesimo, con conseguente assoggettabilità a tassazione Irpef. La ragione di doglianza è fondata e merita di essere accolta. All’uopo, deve premettersi che sul tema del regime di tassazione delle somme per cui è causa, nella giurisprudenza di questa Corte più risalente, si riscontravano orientamenti non sempre uniformi, affermandosi in alcune decisioni la natura puramente risarcitoria delle somme anzidette, con conseguente esclusione della loro assoggettabilità alla ritenuta IRPEF (Cass. nn. 5081/99, n. 9107/02, n. 21517/06), ritenendosi in altre la piena assimilabilità di tali erogazioni all’indennità di trasferta, con applicazione del regime di tassazione stabilito per quest’ultima dal comma 4, poi divenuto 5, a seguito della sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, (Cass. nn. 13843 del 2004, 132 e 6518 del 2006, 2833 del 2007 ed altre).

Successivamente, questa Corte ha ritenuto di aderire al secondo indirizzo (il quale tra l’altro ha il pregio di evitare disparità di trattamento nell’ambito della stessa categoria di lavoratori sulla base della qualificazione di volta in volta attribuita alle somme in questione dal giudice di merito) statuendo che “nel dettare il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, e le sue successive modificazioni (e già prima il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 48), il legislatore ha avuto l’evidente intenzione di stabilire, in via generale e forfettaria, i limiti quantitativi entro i quali le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta (caratterizzata, secondo il diritto lavoristico, dal mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro) siano esenti da tassazione ed oltre i quali, invece, le stesse concorrono alla formazione del reddito:

partendo, cioè, dalla natura mista di detta indennità, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta (cfr.

Cass. n. 10249 del 1991), il legislatore ha introdotto, nell’esercizio della sua discrezionalità (con scelta certamente non irragionevole), una minuziosa disciplina della materia per ciascuna tipologia di trasferta (nell’ambito del territorio comunale, fuori del territorio comunale, all’estero), stabilendo, a seconda dei casi, distinte soglie di intassabilità, anche nell’ipotesi di rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore. Ne deriva che le somme corrisposte agli ispettori del lavoro per le ispezioni effettuate fuori sede, a prescindere dalla qualificazione adottata dal giudice di merito (indennità di trasferta, rimborso spese forfettario, rimborso spese in genere), devono in ogni caso ritenersi riconducibili all’istituto dell’indennità di trasferta e, pertanto, soggette al regime di tassazione per questo dettato, ratione temporis, prima dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, – come modificato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 33, comma 3, convertito nella L. n. 85 del 1995, poi, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dallo stesso D.P.R., art. 48, comma 5, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3” (così Cass. n. 12178/08 in motivazione, Cass. 14291/09) Sulla base dell’orientamento riportato, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, in difetto di convincenti argomenti di segno contrario, il ricorso in esame deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR Campania, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR della Campania, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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