Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2266 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2266
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4915-2018 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato DUILIO BALOCCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO SPATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 383/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata
il 28/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LANIORGRSE.
Fatto
RITENUTO:
Che:
C.M., cittadino della Guinea, ricorre avverso il decreto del Tribunale di Cagliari del 28 dicembre 2017, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
egli ha proposto ricorso sulla base dei seguenti motivi: i primi quattro motivi deducono infondatamente l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come inserito dal D.L. n. 17 del 2017, art. 6, lett. g), conv. in L. n. 46 del 2017, per avere disposto la soppressione del reclamo e della sospensione degli effetti dell’ordinanza del tribunale impugnata nel tempo occorrente per l’acquisto di definitività della stessa, con disposizioni ritenute tuttavia costituzionalmente legittime da Cass. n. 27700 e 32319/2018, e per non avere il legislatore previsto la necessità dell’audizione del richiedente asilo quando manchi l’acquisizione della videoregistrazione da parte del tribunale, profilo quest’ultimo già ritenuto infondato da Cass. n. 17717 e 32319/2018 con argomentazioni condivisibili e non adeguatamente criticate;
il quinto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, n. 13, che sarebbe da interpretare nel senso della necessità di disporre l’audizione del richiedente asilo quando manchi la videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, ma si tratta di una interpretazione già confutata da Cass. n. 32319/2018 cit.;
è infondato anche il sesto motivo, che denuncia la mancata acquisizione della videoregistrazione del colloquio, desumendosi dal ricorso che il tribunale, in mancanza della videoregistrazione, ha celebrato l’udienza e ciò è sufficiente ad escludere la denunciata violazione di legge, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17717/2018, n. 32319/2018), tanto più che, come si dà atto in ricorso, egli ha partecipato all’udienza ed ha risposto ad alcune domande del giudice;
il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per avere negato il riconoscimento della protezione umanitaria, in tesi, senza verificare i parametri della vulnerabilità e della integrazione nel paese d’accoglienza, è inammissibile, risolvendosi nel tentativo di ottenere una impropria revisione di incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito;
il ricorso è rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020