Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2266 del 30/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12669/2015 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI ed

ENZO MORRICO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE 139, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6533/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’1/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda dell’attuale parte intimata, di accertamento dell’inefficacia del dedotto trasferimento del ramo d’azienda effettuato da Telecom Italia s.p.a. alla Facility s.p.a. con conseguente persistenza del rapporto di lavoro con il predetto lavoratore.

3. La Corte territoriale, ribadito l’onere inderogabile dell’impresa cedente di dimostrare la conformità dell’operazione di traslazione del ramo ai requisiti dell’art. 2112 c.c. e richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla cessione del ramo d’azienda (Cass. 20422/2012; 5678/2013) e, in particolare, del ramo in oggetto, denominato (OMISSIS), escludeva che la cessione avesse riguardato lavoratori dotati di particolare specializzazione e, in definitiva, un’articolazione aziendale in grado di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente; rilevava pertanto che, nella specie, la cessione si era risolta nella cessione di una pluralità di contratti di lavoro.

4. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a due motivi.

5. Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso.

6. Il secondo motivo, il cui esame è logicamente prioritario, è qualificabile come inammissibile.

7. Parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 2112 c.c. e omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte territoriale esaminato il motivo di gravame volto a censurare il mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice di primo grado.

8. In particolare, nel caso della deduzione del vizio per omessa pronuncia è necessaria, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cessazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello (cfr., fra le tante, Cass. n. 14561 del 2012; v. pure Cass. n. 5087 del 2010, n. 26155 del 2014, n. 19932/2015).

9. La ricorrente per cessazione prospetta l’omessa pronuncia in ordine al mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice di primo grado, in assenza di pertinenti allegazioni, da parte della società medesima, in ordine ai requisiti di indipendenza ed autonomia del ramo trasferito, ma non provvede a trascrivere l’atto di appello, quantomeno nelle sue parti salienti; evoca, inoltre, la deduzione di articolate prove testimoniali, delle quali invero non vi è traccia nella parte in fatto alla quale si rinvia, e richiama genericamente documentazione che assume prodotta in primo grado.

10. In breve, non è dato conoscere quale sia stato il complessivo impianto del ricorso in appello, nè l’iter processuale per poter stabilire preliminarmente se la censura svolta in sede di ricorso per cassazione consenta di essere verificata mediante l’esame diretto degli atti.

11. Per il resto, il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Corte formatasi con riferimento alla medesima vicenda (cfr., ex multis, Cass. 5425/2015 e numerose altre coeve).

12. L’art. 2112 c.c., sia nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1, vigente a decorrere dal 1 luglio 2001, sia nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 applicabile, ratione temporis, alla presente controversia, ha mantenuto immutata la definizione di “trasferimento di parte dell’azienda” nella parte in cui essa è “intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”. Tale nucleo della disposizione è rimasto intatto, non essendo stato toccato dalle modifiche normative che hanno invece riguardato, con riferimento all’articolazione appena descritta, la soppressione dell’inciso “preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità” e l’aggiunta testuale “identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

13. Detta nozione di trasferimento di ramo d’azienda nella parte di testo non modificata è coerente con la disciplina in materia dell’Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).

14. La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (ex plurimis, Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Suzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal, C-127/96, C229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon, punto 60).

15. Il criterio selettivo dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, letto conformemente alla disciplina dell’Unione, consente di affrontare e scongiurare ipotesi in cui le operazioni di trasferimento si traducano in forme incontrollate di espulsione di personale.

16. Pertanto nessuna censura può essere addebitata alla sentenza impugnata laddove assume il canone della “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata” quale pre-requisito indispensabile per configurare una efficace cessione del contratto di lavoro senza il consenso del lavoratore, prima ed oltre la questione della preesistenza del ramo ceduto.

17. Peraltro sull’aspetto della preesistenza del ramo ceduto di recente la Corte di Giustizia, pregiudizialmente sollecitata da un giudice italiano proprio in riferimento alla formulazione dell’art. 2112 c.c., novellata dall’art. 32 del cit. D.Lgs., ha testualmente ritenuto che “L’art. 1, par. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,…, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento” (CGUE, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a.)” (così Cass. 5425/2015).

18. In definitiva come questa S.C. ha già avuto modo di statuire in numerose e analoghe controversie concernenti il trasferimento di rami d’azienda da Telecom Italia S.p.A. (cfr., ad es., Cass. n. 18675/14), ai sensi dell’art. 2112 c.c. (sia nel testo previgente, sia in quello modificato, in applicazione della direttiva n. 50/98/CE, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile ratione temporis), deve intendersi come ramo autonomo d’azienda, in quanto tale suscettibile di trasferimento riconducibile alla disciplina della norma citata, ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento medesimo, conservi la propria identità.

19. Ciò presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito (cfr., Cass. n. 8017/06; Cass. n. 2489/08 nonchè, in controversie pressochè analoghe alla presente, relative a cessione di rami Telecom, ex multis, Cass. n. 21711/12; Cass. n. 20095/13; Cass. n. 22627/13; Cass. n. 22742/13; Cass. n. 9949/14; Cass. 16262/2015).

20. Ne discende che si applica l’art. 2112 c.c., anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purchè si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento (e, dunque, non solo teorica o potenziale).

21. Inoltre, come già rilevato da Cass. n. 70492 del 2012, in vicenda traslativa concernente il medesimo ramo d’azienda in oggetto, l’obiezione della società ricorrente secondo cui basta che il complesso dei beni trasferito sia funzionalmente idoneo a svolgere un determinato servizio, anche perchè la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea prevede che possa aversi azienda pur in presenza di un’esigua dotazione materiale – non è conferente perchè è proprio tale idoneità ad essere stata motivatamente negata dall’impugnata sentenza.

22. Anzi, la Corte territoriale ha evidenziato che nemmeno i lavoratori coinvolti dal trasferimento risultavano costituire un gruppo coeso per professionalità, precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know how ovvero utilizzo di copyright, brevetti o altro, tale da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una mera sommatoria di dipendenti.

23. In conclusione, il ricorso va rigettato.

24. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato Ernesto Maria Cirillo, dichiaratosi antistatario.

25. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfettario del 15 per cento, con distrazione in favore dell’avv. Ernesto Maria Cirillo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA