Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2266 del 03/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2266 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 21345/08. proposto da:
Combattelli Marco, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Giambattista Vico n. 1, presso lo Studio dell’Avv.
Lorenzo Prospero Mangili, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
–
3ks.2
ricorrente
–
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
legis;
– resistente con atto di costituzione –
Data pubblicazione: 03/02/2014
4(
avverso la sentenza n. 37/35/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 5 maggio
2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
udito l’Avv.
Lorenzo Prospero Mangili,
per
il
ricorrente
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 37/35/08, depositata il 5
maggio 2008, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della
decisione n. 232/19/06 della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma,
respingeva il ricorso del
contribuente Combattelli Marco avverso l’avviso n.
20001V22104 di liquidazione dell’ordinaria imposta di
registro, a cagione della revoca del beneficio “prima
casa”; revoca intervenuta perché il contribuente, in
violazione dell’art. l, nota II
bis,
n. 4, Parte I,
Tariffa, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131,
aveva venduto la “prima casa” senza che fosse decorso
il termine di cinque anni dalla data dell’acquisto.
La CTR statuiva la perdita del beneficio ritenendo che
il contribuente, pur avendo acquistato la seconda
2
Ernestino Bruschetta;
abitazione entro il prescritto anno dalla vendita 41…
“prima casa”, in mancanza di tempestivo trasferimento
della residenza anagrafica, non l’avesse “adibita ad
abitazione
principale”
siccome
imposto,
pel
mantenimento dell’agevolazione, dall’ultimo periodo
dell’art. l, nota II
bis,
n. 4, Parte I, Tariffa,
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine
partecipare alla discussione.
Diritto
1.
Col primo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “violazione e
falsa applicazione dell’art. 1, tariffa, parte I, Nota
H
bis,
comma 4, ultima parte, d.p.r. 131/1986, in
combinato disposto con l’art. 43 c.c.”; questo perché,
secondo il contribuente, appunto, la CTR avrebbe
erroneamente ritenuto la “verifica anagrafica” il solo
elemento idoneo a dar luogo alla fattispecie
dell'”abitazione principale” di cui dell’art. l, nota
n bis,
n. 4, Parte I, Tariffa, allegata al d.p.r. 26
aprile 1986, n. 131; e, ciò, in contrasto con la
effettiva realtà, questa dimostrata a mezzo di utenze,
ecc. Il quesito era: “se ai fini della integrazione
degli elementi costitutivi del concetto di abitazione
principale, per la normativa fiscale in tema di
agevolazioni per l’acquisto della prima casa, debba
3
allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
prevalere l’aspetto sostanziale dello svolgimento del
rapporto, o se, al contrario, debba prevalere l’aspetto
meramente formale, attinto dalle sole risultanze
anagrafiche, eventualmente anche in contrasto con la
realtà”.
2.
Col secondo motivo di ricorso, il contribuente
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e
falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”; questo perché,
secondo il contribuente, la CTR avrebbe sbagliato a
ritenere che unica prova idonea a dar dimostrazione di
aver adibito il riacquisto ad “abitazione principale”,
fosse
esclusivamente
“la
citata
interrogazione
anagrafica”, senza alcuna considerazione della
contraria realtà fattuale, come ad es. che egli non
poteva risiedere nel suo studio professionale. Il
quesito era: “se ai fini dell’accoglimento della
domanda, nel processo ordinario di cognizione in
materia civile, sia condizione essenziale e
indefettibile che sia stato assolto dall’attore,
l’onere della prova dei fatti costitutivi che ne
costituiscono il fondamento, e se sul convenuto, che
non sia anche attore in riconvenzione, incomba solo
l’onere della prova delle eccezioni che ne determinano
l’inefficacia, e non anche dei fatti positivi che sono
alla base di una diversa soluzione”.
3.
I motivi, che per la loro stretta connessione
debbono esser esaminati congiuntamente, sono infondati.
4
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
In verità, come questa Corte ha già avuto occasione di
chiarire, seppur con riferimento all’acquisto della
“prima casa”, non è qui questione di prove o di riparto
delle stesse. Difatti, come appunto molte volte è stato
evidenziato, giusta la lettera dell’art. l, Nota II
bis,
n. 1, Parte I, Tariffa, allegata al d.p.r. 26
non ha rilievo (Cass. sez. trib. n. 3384 del 2013;
Cass. sez. VI n. 1530 del 2012). La soluzione, per
simmetria interpretativa costituzionalmente orientata,
deve trovare applicazione anche con riferimento alla
fattispecie qui pervenuta all’esame di riacquisto da
adibirsi ad “abitazione principale” ex dell’art. 1,
nota II bis, n. 4, Parte I, Tariffa, allegata al d.p.r.
26 aprile 1986, n. 131. Simmetria interpretativa anche
confermata dall’art. 7, comma 1, 1. 23 dicembre 1998,
n. 448, che richiama, tra gli elementi indispensabili,
anche il trasferimento di residenza; disposizione,
difatti, che così prevede: “Ai contribuenti che
provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un
anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è
fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini
dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore
aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione
non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla
nota II
bis
all’articolo 1 della tariffa, parte I,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è
5
aprile 1986, n. 131, la cosiddetta “residenza di fatto”
attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza
dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore
aggiunto corrisposta in relazione al precedente
acquisto agevolato”. Cosicché non si pone alcuna
questione relativa alla prova della “reale residenza”
del contribuente o al suo riparto, valendo ai fini
“residenza anagrafica”, perché laddove la legge parla
di trasferimento di residenza deve intendersi
“trasferimento di residenza anagrafica”.
3. Col terzo motivo del ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 5, c.p.c., esponendo, in rubrica, vizio di “Omessa e
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo”; a riguardo, il
contribuente deduceva di “aver assolto all’onere di
dimostrare l’insufficienza della prova sui fatti
costitutivi della domanda”; ciò che, ancora secondo il
contribuente, “integrava l’ipotesi di carenza di
motivazione e omessa motivazione”.
Il motivo è, sotto più di un profilo, inammissibile.
In effetti, in primo luogo, la censura non coglie la
ratio decidendi
della impugnata sentenza (Cass. sez.
III n. 10864 del 2012; Cass. sez. trib. n. 23946 del
2011), per la quale pel riconoscimento del beneficio
era necessario il tempestivo trasferimento della
“residenza
dell’art. 366
anagrafica”;
inoltre,
in
violazione
bis c.p.c., il motivo non individua, a
mezzo della prescritta sintesi, il fatto o i fatti
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dell’agevolazione esclusivamente la cosiddetta
decisivi e controversi (Cass. sez. III n. 4353 del
2013; Cass. sez. Il n. 8355 del 2012).
4. In mancanza di attività processuale, non avendo
l’Amministrazione proposto controricorso né partecipato
all’udienza di discussione, non deve farsi luogo al
regolamento delle spese.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 4 dicembre 2013
P.Q.M.