Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22659 del 19/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 19/10/2020), n.22659
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33611-2018 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’
TARTAGLIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DI
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
PAOLO MAZZONI e DANILO PEZZI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 388/2018 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata
il 24/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 6.12.2016 S.G. impugnava innanzi il Giudice di Pace di Cles l’ordinanza del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento con la quale era stata disposta nei suoi confronti la sanzione accessoria della revoca della patente di guida a decorrere dalla definitività della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 610 del 2016, e quindi dal 2.7.2016. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che la durata di tre anni della revoca, prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1991, art. 219, comma 3-ter dovesse decorrere non già dalla definitività della sentenza predetta, ma dal fatto, e quindi da 3 luglio 2014. Ciò in quanto, nello specifico, il procedimento penale definite dalla sopra richiamata decisione n. 610 del 2016 non si era concluso con la condanna del S., bensì con la declaratoria di estinzione del reato per effetto del positivo esito della messa alla prova.
Con ordinanza del 24.2.2017 il Giudice di Pace di Cles accoglieva il ricorso affermando la decorrenza del triennio di durata della sanzione accessoria della revoca della patente di guida dall’accertamento del fatto, con termine al 4.7.2017.
Interponeva appello il Commissariato per il Governo della Provincia di Trento ed il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 388/2018 oggi impugnata, accoglieva il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.G. affidandosi a tre motivi.
Il Commissariato per il Governo della Provincia di Trento, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 219, comma 3-ter in relazione all’art. 464-bis c.p.p. e artt. 168-bis e ss. c.p., perchè la decisione impugnata avrebbe sostanzialmente equiparato la pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della prova ad una sentenza di condanna, in assenza di qualsiasi accertamento circa la sussistenza della responsabilità dell’imputato per il fatto contestatogli.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 219 in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 2 perchè il Tribunale non avrebbe considerato che il provvedimento di revoca della patente di guida sarebbe intervenuto a distanza di oltre due anni dal fatto, di guisa che il S. avrebbe subito, in concreto, prima la sospensione della propria patente di guida dal 28.7.2014 al 25.11.2016 (data di adozione del provvedimento di revoca), e poi la revoca della stessa per ulteriori tre anni decorrenti dal 2.7.2016, per una durata complessiva di cinque anni. Ad avviso del ricorrente l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il provvedimento di revoca entro un termine ragionevole dal fatto, coincidente con il termine generale di 90 giorni per la definizione dei procedimenti amministrativi previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 2.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 219, comma 3-ter perchè il Tribunale avrebbe dovuto calcolare, nell’ambito del periodo complessivo di durata della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, il periodo di sospensione della stessa.
Il Collegio, ravvisata l’assenza dell’evidenza decisoria, rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinchè esso sia discusso in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo disponendo che esso sia discusso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020