Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22658 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20976-2013 proposto da:

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.

TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICO GRASSI,

rappresentata e difesa dagli avvocati STELLA TEDESCO, ERNESTO

TEDESCO;

– ricorrente –

contro

B.U., D.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1406/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Como, Sezione Distaccata di Cantù, con sentenza n. 167/04, condannò D.A., in via solidale con il fratello D.F., a pagare ad B.U. la complessiva somma di Euro 80.000,00, equivalente al doppio della caparra confirmatoria e all’acconto da quest’ultimo versato in relazione ad un contratto preliminare, con il quale i fratelli D. si erano obbligati a vendere un fabbricato di cui erano comproprietari per indivisa quota al 50%, dal quale il B., promissario acquirente era legittimamente receduto;

che la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 3/4/2013, in parziale accoglimento dell’appello proposto da D.A., escluse l’ammontare di Euro 30.000,00, che era stato riconosciuto dal Giudice di primo grado a titolo di liquidazione convenzionale del danno, riducendo, così la somma dovuta dalla D. ad Euro 50.000,00;

che avverso quest’ultima statuizione propone ricorso la D., prospettando unitaria censura con la quale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1292,1307,1256 e 1218 cod. civ., evidenziando quanto appresso: la Corte locale, nonostante, a differenza del Tribunale, avesse escluso che la odierna ricorrente avesse assunto una obbligazione solidale, avendo preso invece parte ad un’obbligazione collettiva, stante che il bene promesso in vendita si apparteneva in parti uguali indivise, oltre che lei, al di lei fratello, e nonostante che l’inadempimento fosse dipeso esclusivamente dalla condotta di D.F., esclusa la condanna all’ulteriore somma di euro trentamila, quale liquidazione equitativa del danno, aveva, tuttavia, condannato la medesima, in solido col fratello, a restituire cinquantamila euro, costituiti dalla caparra e dall’acconto; ne era così conseguita la violazione degli artt. 1292 e 1307, stante che la ricorrente non era nelle condizioni di poter adempiere per l’intero all’obbligazione assunta insieme al fratello nei confronti dei promissari acquirenti, che la medesima “non era obbligata alla prestazione principale di trasferire la quota immobiliare libera da gravami e che non aveva percepito somma alcuna da B.U. per caparra ed acconto, che l’obbligazione principale di trasferimento della quota immobiliare libera da gravami era stata validamente assunta dal solo D.F., solo D.F. aveva percepito caparra ed acconto (…), che nei confronti della appellante D.A. l’obbligazione si era estinta essendo la prestazione diventata impossibile per causa alla stessa non imputabile” e che, pertanto la medesima non avrebbe dovuto essere condannata all’anzidetta restituzione; in definitiva, secondo l’assunto impugnatorio, l’errore commesso dalla Corte locale, che pur aveva aderito alla più recente posizione maturate, in sede di legittimità, secondo la quale in un simile caso deve parlarsi di obbligazione collettiva e non solidale, aveva tuttavia statuito “che ai sensi dell’art. 1207 cod. civ. il creditore B.U. avesse diritto al pagamento del danno ulteriore ravvisato della caparra da D.F. condebitore inadempiente, mentre l’altra obbligata D.A. fosse solidalmente tenuta con D.F. a corrispondere il valore della prestazione dovuta, ravvisata nella restituzione della caparra e dell’acconto percepiti dal solo D.F.”;

considerato che la censura non può essere accolta, in quanto, a prescindere dalla qualifica che si intenda dare in un siffatto caso all’obbligazione assunta dal promittente alienante (valorizzando la sussistenza di un “unico” inscindibile si è fatto riferimento all’obbligazione solidale passiva – Sez. 1, n. 17405, 24/7/2009, Rv. 609477; Sez. 2, n. 4965, 11/3/2004, Rv. 570981 -; ma anche, più convincentemente, all’obbligazione collettiva – Sez. 2, n. 6162, 20/3/2006, Rv. 587054; Sez. 2, n. 11549, 23/5/2014, Rv. 630848 -), quel che rileva è che “il condebitore non inadempiente non può invocare – per essere esonerato da responsabilità per danni impossibilità della prestazione ascrivibile all’inadempimento colpevole degli altri”, restando invece da confermare l’inapplicabilità dell’art. 1307 cod. civ., con la conseguenza che il creditore non potrà chiedere il risarcimento del danno ulteriore ai condebitori non inadempienti, essendo costoro tenuti soltanto a corrispondere il valore della prestazione, stante che “la responsabilità è posta a carico esclusivamente del debitore colpevole che con la propria condotta ha reso impossibile l’adempimento della prestazione da parte degli obbligati che altrimenti avrebbero potuto seguire liberandosi dell’obbligazione senza produrre il danno ulteriore”; in definitiva, come di recente ha avuto modo di statuire questa Corte (sez. 2, n. 11549, 23/5/2014, Rv. 630848), nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale unicum, ogni comproprietario non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso degli altri comproprietari;

considerato che, tenuto conto della ragione più liquida (S.U. n. 9936, 8/5/2014, Rv. 630490), il giudizio viene definito nel merito, pur in presenza di una questione pregiudiziale avente natura processuale, non rinvenendosi in atti formale notifica del ricorso nei confronti di D.F.;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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