Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22658 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. II, 19/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 19/10/2020), n.22658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28648/2016 proposto da:

G.D., D.M., O.F., M.C.,

CONDOMINIO (OMISSIS), R.M., F.T.,

C.G., L.L., B.F., d.s.m.,

DE.DA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FIORI, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARLO DE SIMONI;

– ricorrenti –

contro

D.R.F., MI.AL. S.N.C., BA.GI.,

BA.AD.;

– intimati –

Nonchè da:

D.R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DELLE

BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PIROCCHI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO CORRA’;

– ricorrente incidentale –

contro

L.L., D.M., DE.DA., R.M.,

B.F., G.D., CONDOMINIO (OMISSIS),

C.G., d.s.m., M.C., O.F.,

F.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FIORI, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARLO DE SIMONI;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2229/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbito il terzo, e il ricorso incidentale, rigettati i restanti,

cassazione con rinvio;

udito l’Avvocato DE SIMONI CARLO difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti difensivi;

udito l’Avv. PIROCCHI GABRIELE difensore dei controricorrenti

incidentali che si riporta agli atti difensivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 24 febbraio 2009 il sig. D.R.F., proprietario di un terreno identificato con la particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del Catasto Terreni del Comune di Albignasego, convenne davanti al tribunale di Padova il Condominio “(OMISSIS)” e, personalmente, i relativi condomini, quali comproprietari del terreno confinante, identificato con la particella (OMISSIS) del Catasto Fabbricati del medesimo Comune, chiedendo accertarsi l’esistenza di una servitù volontaria di passaggio anche carrabile a favore del proprio fondo e a carico del fondo in proprietà del Condominio, nonchè costituirsi su quest’ultimo fondo, a suo dire intercluso, una “servitù di passaggio di tubazioni e di allacciamenti necessari al collegamento con i pubblici servizi (inclusi quelli di fornitura di acqua, elettricità, gas, linee telefoniche, eccetera e di scarico di acque bianche e nere) e con quelli che risultano indicati/prescritti/richiesti dagli Enti fornitori, dalle norme e dai regolamenti vigenti, e di qualsiasi altro servizio necessario e/o utile (incluso quello di citofonia, campanelli, cassette postali, area ecologica destinata all’asporto rifiuti) per l’utilizzo degli immobili da erigere nel fondo dominante”.

2. Per la migliore intelligenza dei termini della contesa conviene precisare che il terreno ora in proprietà dei partecipanti al Condominio “(OMISSIS)” era originariamente in proprietà della sorella dell’attore, sig.ra D.R.M.; quest’ultima, con atto stipulato con il fratello in data 7 novembre 1979, costituì sul proprio terreno una servitù volontaria di passaggio anche carrabile in favore del fondo del fratello; successivamente ella cedette il proprio terreno alla società edile Impresa Mi.Al. & C. s.n.c., la quale vi edificò un fabbricato plurifamiliare, la vendita delle cui unità immobiliari determinò la costituzione dell’attuale Condominio “(OMISSIS)”; D.R.F., quando il proprio fondo assunse destinazione edificatoria, decise propria volta di erigervi un fabbricato; donde l’instaurazione della presente controversia.

3. Il Condominio “(OMISSIS)”, insieme ad alcuni condomini, resistette alla domanda giudiziale di D.R.F.; i convenuti chiamarono altresì in causa l’Impresa Mi.Al. & C. s.n.c. per sentirne dichiarare, nel caso di accoglimento della confessoria servitutis dell’attore, la responsabilità ex art. 1489 c.c., con conseguente condanna della stessa a corrispondere ai condomini l’importo corrispondente al deprezzamento dell’immobile, oltre al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.

4. Il Tribunale di Padova dichiarò la sussistenza della servitù di passaggio anche carrabile di cui all’atto del 7 novembre 1979 e dispose la costituzione della domandata servitù di passaggio coattivo dei sottoservizi lungo la direttrice indicata alla pag. 15 della consulenza in atti, per l’effetto disponendo il pagamento in favore dei convenuti di una indennità nella misura di complessivi Euro 3.000; rigettò, inoltre, le domande dei convenuti nei confronti dell’Impresa Mi..

5. La sentenza di primo grado, impugnata con l’appello principale del Condominio e dei condomini e con l’appello incidentale del sig. D.R., è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Venezia.

6. Per quanto ancora qui interessa, la Corte d’appello ha sviluppato le argomentazioni di seguito sintetizzate.

6.1. Quanto alla servitù di passaggio anche carrabile, il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello principale sottolineando che: la stessa era stata pattuita fra i due fratelli D.R.F. e M. – ai quali i rispettivi terreni erano stati trasferiti dal loro padre – allo scopo di collegare alla pubblica via il fondo assegnato a D.R.F. mediante il transito attraverso il fondo assegnato alla sorella; l’atto costitutivo di servitù convenzionale di passaggio anche carrabile non contiene alcuna limitazione, nè destina il passaggio al solo uso agricolo; poichè i due lotti sorgono a ridosso di un’area urbanizzata, al momento della stipula di tale atto era prevedibile la trasformazione del fondo dominante da rustico ad urbano, a seguito di modifiche del PRG, e il conseguente aggravamento del contenuto della servitù.

6.2 Quanto alla servitù di passaggio coattivo dei “sottoservizi” a favore dell’erigendo edificio, la Corte d’appello, dopo aver disatteso l’eccezione di indeterminabilità dell’oggetto della domanda introduttiva di D.R.F., ha rigettato l’appello principale negando che la sentenza di primo grado avesse violato il principio del numero chiuso delle servitù coattive; nell’impugnata sentenza si argomenta che dette servitù possono essere disciplinate non solo dal codice civile ma anche da leggi statali e regionali e da fonti sub-primarie, purchè con un fondamento legale. La Corte territoriale ha altresì escluso la possibilità di qualificare come cortile o giardino l’area nel cui sottosuolo D.R.F. chiedeva di collocare i sottoservizi di cui si tratta.

6.3. Quanto alle domande proposte dai condomini nei confronti dell’Impresa Mi., la Corte veneziana le ha rigettate sul rilievo che l’esistenza della servitù di passo carrabile era chiaramente menzionata negli atti notarili e che, d’altra parte, i medesimi condomini erano in grado di sapere che anche il fondo in proprietà D.R. “poteva essere edificabile come il loro” (pag. 11, ultimo cpv., della sentenza).

6.4. Quanto all’appello incidentale condizionato con cui il sig. D.R. chiedeva – subordinatamente all’eventuale accoglimento dell’appello principale avverso la statuizione di accertamento della servitù volontaria costituita con atto del 1979 – una pronuncia di costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile in favore del proprio fondo, la Corte d’appello lo ha rigettato in ragione del rigetto dell’appello principale.

7. La sentenza della Corte veneziana è stata impugnata per cassazione, sulla scorta di nove motivi, dal Condominio “(OMISSIS)” e dai condomini sigg. B.F., C.G., De.Da., F.T., G.D., O.F., M.C., D.M., L.L., d.s.m. e R.M..

8. Il sig. D.R.F. ha presentato controricorso con ricorso incidentale condizionato fondato su un solo motivo.

9. Al ricorso incidentale del D.R. i ricorrenti principali hanno replicato con controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.

10. La società Mi.Al. & C. s.n.c. non ha espletato alcuna attività difensiva.

11. I ricorrenti principali hanno presentato controricorso per resistere al ricorso incidentale condizionato del sig. D.R..

12. La causa, originariamente fissata alla pubblica udienza del 29 gennaio 2020, è stata rinviata d’ufficio e quindi chiamata all’udienza del 9 settembre 2020, per la quale i ricorrente hanno depositato una memoria e il Procuratore Generale ha concluso come da verbale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

13. I nove mezzi del ricorso principale sono articolati in tre gruppi, rispettivamente concernenti la statuizione di costituzione della servitù coattiva c.d. di sottoservizi, la statuizione di accertamento della servitù volontaria di passo carraio e la statuizione di rigetto delle domande proposte dai condomini avverso la società Mi.Al. & C..

14. Con il secondo motivo del primo gruppo, riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 1032 c.c., nonchè degli artt. 1033-1057 c.c. e del principio del c.d. numerus clausus delle servitù coattive, per aver la corte d’appello disposto la costituzione di servitù coattive al di fuori dei casi previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela. Erroneamente, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la servitù coattiva possano trovare legittimazione anche in normative regionali e in provvedimenti amministrativi, purchè dotati di base legale.

15. Il suddetto motivo investe, in sostanza, la statuizione relativa a cavi telefonici e di condotte di gas, giacchè nel “numero chiuso” rientrano tanto le servitù coattive di acquedotto e di scarico (artt. 1033 c.c. e segg.) quanto quella di elettrodotto (art. 1056 c.c.).

16. Per quanto riguarda le condotte di gas, il Collegio rileva che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato la inammissibilità della costituzione coattiva di una servitù di gasdotto, atteso il carattere tipico delle servitù coattive e la non estensibilità della disposizione dettata dall’art. 1033 c.c., in tema di servitù di acquedotto coattiva (sentt. nn. 820/92, 11130/92, 11563/16); la Corte costituzionale, d’altro canto, ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 1033 c.c., là dove limita alli acquedotto, senza estendere al metanodotto, la possibilità di costituzione coattiva della servitù (C. Cost. n. 357/2002).

17. A fronte di questo quadro giurisprudenziale, deve valutarsi la portata della disposizione di cui all’art. 3 (Disposizioni in materia di servitù) della L. 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale), entrata in vigore il 25.8.2016, nel periodo intercorso tra la precisazione delle conclusioni delle parti nel giudizio di secondo grado e la pubblicazione della sentenza di appello.

18. La suddetta disposizione recita: “I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l’allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l’installazione di contatori, nonchè il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l’esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l’obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l’eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione”. Poichè la portata e gli effetti di questa disposizione nella presente fattispecie non hanno formato oggetto di dibattito processuale, non avendo le parti fatto alcun riferimento alla L. n. 154 del 2016, nei loro scritti difensivi, il Collegio ritiene di doversi riservare la decisione, assegnando alle parti il termine di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3, per il deposito in cancelleria di osservazioni in ordine alla portata del disposto della L. n. 154 del 2016, art. 3, in relazione alle questioni poste con il secondo motivo del ricorso principale, con specifico riferimento alla costituzione di servitù coattiva di passaggio di condotte interrate di gas.

PQM

La Corte si riserva la decisione e assegna alla parti ed al Procuratore Generale termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie di osservazioni ex art. 384 c.p.c., comma 3, sulla questione di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

 

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