Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22658 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 360-2011 proposto da:

M.C., titolare dell’impresa individuale Super Bar di

M.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LOTTI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.R.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTASIO 67, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

CONSIGLIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3533/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/12/2009, R.G. N. 1447/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 22/12/2009 la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da B.R.C. nei confronti di M.C. intesa ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal (OMISSIS) e condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 37.572,72 a titolo di differenze retributive e T.F.R..

A fondamento del decisum, la Corte territoriale, in estrema sintesi, osservava che dalle testimonianze raccolte erano emersi – in relazione alla attività di gastronoma svolta dalla ricorrente – indici complementari e sussidiari circa l’intercorrenza di un rapporto di natura subordinata fra le parti, e ravvisati: nello stabile inserimento nella struttura aziendale; nell’osservanza di un orario di lavoro; nella mancanza di una sia pur minima struttura imprenditoriale riferibile alla lavoratrice; nell’utilizzo di macchinari ed attrezzature altrui. Il M. propone ricorso per cassazione avverso tale decisione articolato su tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso B.R.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che il difensore della parte intimata, avv. Sergio Consiglio, è deceduto in data (OMISSIS), come desumibile dall’invio telematico della comunicazione di udienza versato in atti.

Occorre altresì rimarcare che in caso di decesso dell’unico difensore, come affermato da questa Corte in numerosi arresti (vedi ex plurimis, Cass. 20/9/2013 n.21608, Cass. 26/2/2015 n.3898) non si determina l’effetto interruttivo del processo, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità dominato dall’impulso d’ufficio, ma si attiva il potere della Corte di differire l’udienza di discussione, disponendosi la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore; tuttavia, anche per l’attivazione di tale potere è necessario che l’evento risulti da attestazione fidefacente dell’ufficiale giudiziario notificante l’avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore.

Nello specifico non si ritiene di dover provvedere a tale incombente, giacchè il diritto di difesa della controricorrente non giustifica un differimento dell’udienza, avendo ella avuto il tempo di procedere (oltre due anni dal verificarsi dell’evento), alla nomina suddetta (in tali sensi, vedi Cass. cit. n. 21608/2013 e n. 3898/2015).

Ciò premesso, deve rilevarsi che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222, 2697 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, nello scrutinio relativo all’inquadramento del rapporto di lavoro inter partes, la Corte territoriale abbia fatto leva esclusivamente sugli indici sussidiari elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, tralasciando di considerare l’elemento imprescindibile ai fini considerati, integrato dall’accertamento della sottoposizione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare della parte datoriale.

Con il secondo motivo deduce contraddittoria e/o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che il giudice dell’impugnazione abbia ritenuto acquisita la dimostrazione che il rapporto di lavoro inter partes fosse qualificato dalla sussistenza di un vincolo gerarchico, nella carenza di alcuna obiettiva dimostrazione della ricorrenza di detto elemento, a fronte, peraltro, di una ben diversa ricostruzione dei termini del rapporto offerta in sede di libero interrogatorio da esso ricorrente che definiva, in termini di società di fatto, la natura autentica del vincolo lavorativo cui le parti erano astrette.

Con il terzo motivo è denunciata omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto dimostrata altresì, la ricorrenza degli elementi sussidiari del rapporto di lavoro subordinato, facendo solo un generico riferimento alle testimonianze raccolte, le quali, attentamente analizzate, non avevano apportato alcun elemento sicuro in ordine alla definizione di detti elementi.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi.

Deve innanzitutto rimarcarsi che i giudici dell’impugnazione hanno reso una pronuncia conforme ai principi più volte enunciati da questa Corte sulla materia qui delibata, che si sottrae alla censura formulata per violazione dei dettami di cui agli artt. 2094, 2222, 2697 c.c., di cui al primo motivo di doglianza.

Posto che ogni attività umana economicamente rilevante può es sere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, è stato affermato che l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa (tra le numerose decisioni, vedi Cass. 19/4/2010 n. 9251).

Nei consolidati approdi ai quali è pervenuta questa Corte, è stato però precisato che l’esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito; e, nell’ottica descritta, si è ritenuto che laddove sia difficile individuare detto discrimine, per la peculiarità del rapporto, è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni (v. per tutte, Cass. cit. n.9251/2009). In particolare, è stato enunciato il principio – che va qui ribadito – secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autoorganizzazione in capo al prestatore (vedi Cass. 21/1/2009 n.1536, Cass. 15/6/2009 n.13858, Cass.16/8/2013 n.19568).

Orbene, a siffatti principi si è uniformata la pronuncia della Corte distrettuale, che, procedendo ad una valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali, ha conferito rilievo preminente – in ragione della semplicità delle mansioni ascritte – agli indici complementari e sussidiari rappresentati dallo stabile inserimento della ricorrente nell’assetto organizzativo aziendale; dall’osservanza di un orario di lavoro; dalla mancanza di una sia pur minima struttura imprenditoriale riferibile alla lavoratrice; dall’utilizzo di macchinari ed attrezzature altrui.

In tal senso la statuizione, in quanto collocata nel solco tracciato dai dicta giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, è conforme a diritto.

Essa, peraltro, risulta sorretta da un congruo impianto motivazionale, coerente con i dati testimoniali acquisiti, del tutto univoci nel definire i tempi in cui la prestazione lavorativa della dipendente si articolava quotidianamente.

Nell’ottica descritta, deve ritenersi che gli ulteriori motivi formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non siano idonei a rimarcare evidenti lacune di detto iter motivazionale.

Per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, di recente, Cass. 4/4/2014 n. 8008, Cass. SS.UU. 25/10/2013 n. 24148). Invero il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (vedi fra le numerose altre, Cass. cit. n. 8008/14).

Inoltre, per la configurabilità del vizio, è necessario che sussista un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica della controversia tale da far ritenere che, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con giudizio di certezza e non di mera probabilità (vedi Cass. 14/11/2013 n.25068) elementi questi che nella specie, per quanto sinora detto, appaiono del tutto carenti.

I motivi formulati dal ricorrente tendono infatti a risolversi in critiche che mirano ad una rivisitazione delle considerazioni di merito operate dalla Corte territoriale senza che vengano evidenziati – è bene ribadirlo – elementi fattuali e giuridici idonei ad inficiarne la comprovata coerenza e congruità motivazionale.

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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