Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22657 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. II, 19/10/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 19/10/2020), n.22657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29379/2016 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.T., L.F., L.G., B.G.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO CAMICI, che li rappresenta e difende in

virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6295/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/072020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato L.C., F., T. e G., premesso di essere figli di L.G.B., deceduto a (OMISSIS), assumevano:

il (OMISSIS) quest’ultimo si era separato consensualmente dalla moglie M.B. e successivamente aveva iniziato una stabile relazione con C.E.;

– il “de cuius” in data 16.3.1988 aveva acquistato insieme alla C. l’appartamento sito in (OMISSIS), compiendo in realtà una liberalità in favore di quest’ultima avente ad oggetto la metà indivisa dell’immobile;

– detto bene era stato poi venduto, ed il L. e la C. avevano acquistato il 29.9.1989 in comproprietà l’appartamento sito in (OMISSIS), realizzando in effetti una liberalità in favore della C. avente ad oggetto la metà indivisa dell’immobile;

– il “de cuius” con testamento olografo del 22.6.1993 pubblicato il 5.10.1995 aveva lasciato alla convenuta, di cui era convivente al momento del decesso, l’intera quota disponibile del suo patrimonio.

Gli attori quindi convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Ca.El. e M.B. per ottenere la tutela dei loro diritti di eredi e legittimari del loro defunto padre e quindi la divisione dell’asse ereditario relitto, come ricostruito all’esito dell’esperimento delle azioni di simulazione e riduzione proposte in via principale.

Si costituiva in giudizio la C., contestando il fondamento delle domande attrici e chiedendo in via riconvenzionale accertarsi che il defunto aveva compiuto una serie di donazioni nulle per vizio di forma e condannarsi le controparti a restituire all’attivo ereditario le somme percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, riducendo conseguentemente le disposizioni testamentarie e determinando le quote spettanti a ciascun erede; chiedeva inoltre sempre in via riconvenzionale la condanna degli attori in solido al rimborso in proprio favore degli importi anticipati dall’esponente riguardanti l’eredità. Si costituiva in giudizio anche la M. facendo proprie tutte le domande proposte dagli attori; inoltre spiegava domanda riconvenzionale per ottenere nei confronti della C. la tutela dei propri diritti di erede legittimarla del L.G.B., nonchè nei confronti degli attori e della C. la condanna al pagamento della somma di Lire 243.000.000 oltre accessori ad essa dovuta a seguito dell’inadempimento da parte del marito all’obbligo di corrisponderle l’assegno mensile previsto nel verbale di separazione consensuale omologato.

Con sentenza del 22.5.2001 il Tribunale di Roma rigettava le domande di accertamento di simulazione, di nullità delle donazioni e di condanna alla restituzione di somme, e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria. Con sentenza del 6.3.2003 il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, rigettava la domanda della C. di accertamento delle donazioni indirette di tre appartamenti siti in (OMISSIS); accertava la donazione indiretta di L.G.B. in favore della C. della quota corrispondente al 34,5% dell’immobile sito in (OMISSIS); accertava la lesione delle quote riservate ai legittimari M., L.F., T. e C. mediante la suddetta donazione ed il menzionato testamento olografo, di cui disponeva la riduzione; riduceva la donazione sopra richiamata nei limiti di Euro 211.911,41 pari al 29,38% dell’appartamento di (OMISSIS), di cui accertava l’appartenenza all’asse nella misura del 55,12%; accertava la comunione su tale immobile fra la C., nella misura del 44,88% e dei legittimari nella misura del 55,12%; accertava la comunione tra i soli M.B. L.F., G., T. e C. da un lato e la C. dall’altro, per quote del 50% per ciascun gruppo, sui beni per un valore complessivo di Euro 6.417,00 indicati come comuni al “de cuius” ed alla C. a pag. 19 della relazione di C.T.U.; rigettava la domanda di divisione relativa agli altri beni mobili presenti nell’appartamento di (OMISSIS); accertava la comunione tra i soli M.B., L.F., G., T. e C. sui restanti beni mobili ed immobili facenti parte dell’eredità; accertava il diritto della M. nei confronti dell’eredità al pagamento di Euro 125.449,00 oltre interessi legali da ciascuna mensilità a far data dal 5.6.1975; condannava la M., L.F., G., T. e C. al pagamento in favore della C. di Euro 6.403,50 oltre interessi al tasso legale dal 2.1.1996 su Euro 2.401,29, dal 30.6.1996 su Euro 1.987,91 e dal 2.1.1997 su Euro 2.014,30; condannava la M., L.F., G., T. e C. al pagamento in favore della C. di Euro 97,40 oltre interessi di legge dal 16.12.1995, e rimetteva la causa in istruttoria con separata ordinanza per l’assegnazione dei beni o per la vendita all’incanto e per la ripartizione del ricavato fra i condividenti.

Proposta impugnazione da parte della C., cui resistevano con separati atti L.C., F., T. e G. da un lato e la M.B. dall’altro, proponendo altresì appello incidentale, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 27.9.2005 ha accolto l’appello proposto dalla C. limitatamente ai motivi sub 1) e sub 3) e per l’effetto ha accertato e dichiarato che l’appellante principale non aveva ricevuto da L.G.B. in donazione la somma di Lire 345.000.000, avendo essa acquistato con denaro suo proprio l’appartamento sito in (OMISSIS)via dei Greci(OMISSIS); ha accertato e dichiarato l’insussistenza del diritto della M. ad ottenere dall’eredità di L.G.B. il pagamento della somma di Euro 125.499,00 a titolo di assegni di mantenimento a decorrere dal 5.6.1975, oltre interessi legali da ciascuna mensilità; ha infine respinto tutti gli altri motivi dell’appello principale e gli appelli incidentali.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto separati ricorsi la M.B. da un lato con tre motivi e L.F., T., G. e C. dall’altro con due motivi; la C. ha resistito ad entrambi i ricorsi con controricorso.

Questa Corte con la sentenza n. 22664 del 2009 ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della M., rigettato gli altri motivi ed il ricorso principale, e cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Per quanto ancora rileva ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte, nell’esaminare il primo motivo del ricorso proposto dalla M., con il quale si denunciava l’erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione, per essere stato accolto il terzo motivo dell’appello proposto dalla C. con il quale quest’ultima aveva invocato l’errato riconoscimento degli importi relativi all’assegno di mantenimento previsto in favore della stessa M., nel verbale della separazione consensuale a suo tempo intervenuta con L.G.B., lo riteneva fondato.

Infatti, il convincimento del giudice di appello secondo cui il de cuius avesse adempiuto in vita agli obblighi assunti nei confronti del coniuge a seguito della separazione era frutto di un “iter” argomentativo illogico e gravemente carente, essendo irrilevante l’indicazione, nella denuncia dei redditi redatta dal L. nel corso degli anni, dell’avvenuto versamento dell’assegno di mantenimento in questione, trattandosi di atti di parte rivolti al fisco del tutto estranei al rapporto obbligatorio sussistente tra il dichiarante quale debitore e la M. quale creditrice.

Del pari erroneo era il rilievo attribuito all’inerzia manifestata dalla M. riguardo all’adempimento del versamento dell’assegno di mantenimento da parte del L.G.B., in quanto, una volta richiamata dalla stessa sentenza impugnata la sospensione della prescrizione del diritto all’assegno di mantenimento ex art. 2941 c.c., n. 1, non sussisteva alcuna ragione giuridica evidente che potesse indurre a ritenere estinta la suddetta obbligazione per il disinteresse mostrato per lungo tempo al suo adempimento da parte della creditrice. Occorreva poi evidenziare l’erroneità del convincimento espresso in ordine alla falsità o meno delle firme in tesi apposte dalla M. in calce ad alcune ricevute di pagamento dell’assegno di mantenimento, atteso che la Corte territoriale non aveva reso una logica e sufficiente motivazione delle ragioni per le quali aveva disatteso la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto la falsità di tali firme sulla base di una perizia grafologica.

Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, questa con la sentenza n. 6295 del 12/11/2015 ha condannato C.E. al pagamento in favore di L.F., T. e G., nonchè B.R.G., quale erede di L.C., figlia premorta della M., della somma di Euro 7.844,00 pro capite, oltre interessi al tasso legale, compensando le spese del giudizio di cassazione e di rinvio, e ponendo la metà delle spese del giudizio di appello a carico dei L. e della B..

Rilevava la Corte distrettuale che era non contestato che il credito vantato dalla M. ammontasse ad 125.000,00 e che la morte della creditrice, intervenuta nel corso del giudizio di rinvio non determinava l’estinzione del credito in quanto la natura personale del diritto all’assegno di mantenimento implica che la morte della beneficiaria lo estingua per il futuro, ma che non faccia venire meno il diritto alla riscossione dei ratei già maturati.

Attesa la qualità di eredi di L.G.B. sia dei germani L. che della C., il credito vantato dalla M. si è estinto per la quota dei primi, a loro volta divenuti eredi della madre, residuando quindi il diritto a percepire la sola quota corrispondente alla quota ereditaria del 25% vantata dalla C., pari ad Euro 31.375,00 da ripartire in quattro quote di eguale valore tra gli eredi della M.. Infine era disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla convenuta, in relazione alla trascrizione della domanda giudiziale, dovendosi altresì escludere che la riassunzione del giudizio costituisse un atto posto in essere per conseguire finalità ultronee rispetto a quelle tipiche dello strumento processuale.

Avverso la decisione del giudice di rinvio propone ricorso per cassazione C.E. formulando un motivo.

Gli intimati resistono in giudizio con apposito controricorso.

Diritto

RAGIONI IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., in combinato disposto con l’art. 156 c.c..

Si deduce che la Corte di Cassazione nella sentenza che aveva cassato la sentenza di appello aveva affermato il principio in base al quale la prescrizione resta sospesa tra i coniugi, ritenendolo estensibile anche all’ipotesi di coniugi separati.

Si assume che tale interpretazione della norma sia ormai anacronistica e sconfessata dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha letto la norma in tema di prescrizione in chiave evolutiva, arrivando a negare la sospensione nel caso di coniugi tra i quali sia intervenuta la separazione personale.

Si sostiene che il principio dell’in claris non fit interpretatio è ormai temperato dalla necessità che la stessa interpretazione assicuri la coerenza della norme nel sistema, così che occorre tener conto anche dell’evoluzione del panorama normativo, ed in particolare, per quanto interessa in questa sede, del fatto che l’abbreviazione del termine per richiedere lo scioglimento del matrimonio depone nel senso che la separazione non è un semplice allentamento del vincolo coniugale, ma la fase preliminare alla cessazione definitiva del vincolo matrimoniale. Deve pertanto ritenersi che la sospensione di cui all’art. 2941 c.c., operi solo tra coniugi non separati, e che invece la prescrizione non resti sospesa tra coniugi interessati da un provvedimento di separazione.

Alla luce di tale corretta interpretazione della norma, il diritto della M. doveva essere quindi ritenuto prescritto, non avendo la stessa fatto valere il relativo diritto dalla data della separazione risalente al 5 giugno 1975 sino alla data della morte del coniuge avvenuta nel 1995.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che (cfr. Cass. n. 8225/2013) i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (conf. ex multis Cass. n. 27343/2018; Cass. n. 3458/2012).

La stessa ricorrente riconosce che l’inoperatività della prescrizione tra il de cuius e la M. sia stata oggetto di affermazione contenuta nella precedente sentenza di questa Corte, la quale, nell’accogliere la censura della moglie del de cuius, in merito al rigetto della domanda di pagamento degli assegni di mantenimento asseritamente non corrisposti dal marito in vita, ha rilevato come l’inerzia della stessa ricorrente non potesse spiegare alcuna rilevanza ai fini del rigetto della domanda, proprio partendo dal presupposto che nella fattispecie trovasse applicazione la previsione di cui all’art. 2941.

Anzi, dalla lettura della motivazione della sentenza che ha cassato la decisione di appello, sembra quasi emergere che in realtà questa Corte ebbe a rilevare come l’applicabilità dell’art. 2941, costituisse un’affermazione già compiuta dal giudice di appello e con la quale entrava in contraddizione, senza che però tale applicabilità fosse stata oggetto di contestazione da parte della C., la diversa considerazione attribuita all’inerzia della parte creditrice.

Deve pertanto ritenersi che, o perchè necessariamente implicata dall’affermazione delle ragioni che imponevano la cassazione della sentenza d’appello, o perchè questione di diritto non più in discussione tra le parti già in occasione del primo esame della controversia da parte del giudice di legittimità, che il giudice del rinvio fosse vincolato alla regola della inoperatività della prescrizione tra il de cuius e la moglie, stante la ricorrenza della specifica causa di sospensione di cui all’art. 2941 c.c., n. 1.

In assenza dell’intervento dello ius superveniens, il semplice mutamento della giurisprudenza di legittimità non può spiegare per quanto detto efficacia sulla decisione del giudice di rinvio, che è tenuto ad attenersi alle prescrizioni scaturenti dalla sentenza della Corte di Cassazione per effetto della quale gli è stato devoluto il giudizio ai sensi degli artt. 392 c.p.c. e segg..

Avendo la Corte d’Appello dato puntuale attuazione al vincolo nascente dalla sentenza n. 22664/2009 di questa Corte, ne deriva che il ricorso debba essere rigettato.

2. Al rigetto del ricorso consegue altresì la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.

3. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

 

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