Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22657 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 12889/2011 proposto da:;

SAINT GOBAN PPC S.P.A., (già SAINT GOBAIN WEBER S.P.A.), P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentauto pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NARIALNA DIONIGI 29, presso

lo studio dell’avvocato TINA GREGORI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALCIDE VILLANI, VILLANI MARCO GIOVANNI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE, 76 presso lo studio dell’avvocato

PIETRO CHIRBA, che lo rappresenta e difende unitamente ALL’AVVOCATO

GAIO FILIPPO DIANINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 746/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/03/2011 r.g.n. 1312/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/16 dal consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’avvocato VILLANI MARCO;

udito l’avvocato SCIUBBA PIETRO;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Forlì, in accoglimento della domanda proposta da M.F. nei confronti della s.p.a. SAINT GOBAIN PPC, condannava quest’ultima, in dipendenza del rapporto di agenzia intercorso tra le parti, al pagamento di differenze provvigionali, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c..

L’impugnazione proposta dalla società avverso tale sentenza veniva respinta dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza depositata il 23 marzo 2011.

La Corte anzidetta ha confermato che il recesso dell’agente era avvenuto per giusta causa, atteso che questo era stato determinato dalla condotta della società preponente che aveva, di fatto, precluso l’ambito operativo dell’agente, modificando il settore di sua competenza, con conseguente ineludibile riduzione della fascia di clientela coltivata nel tempo dallo stesso agente.

Ha aggiunto che, essendo il recesso sorretto da giusta causa, “le somme consequenzialmente dovute all’agente sono quelle indicate partitamente nella Ctu, recepita dal giudice di 1^ grado”.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la società sulla base di due motivi. Resiste M.F. con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Rileva che la Corte di merito ha ritenuto, quale giusta causa di recesso operato dall’agente, la sussistenza di altre circostanze rispetto a quelle dedotte dal M.. Il medesimo aveva infatti affermato di essersi dimesso “per disservizi lamentati dai clienti per vizi dei prodotti forniti dalla mandante” e per “una serie di cattive esecuzioni contrattuali della preponente nei confronti della clientela”, mentre la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il recesso per motivi diversi, avvenuti peraltro due anni prima, costituiti dal “mutamento di strategia commerciale attuato dalla mandante”. La sentenza impugnata era quindi fondata su una evidente e palese contraddizione, avendo la Corte “respinto l’appello “confondendo a trasponendo le tesi delle due parti”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. dell’art. 1751 c.c. nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Rileva che la Corte di merito non si è pronunciata sulla censura, svolta in appello, relativa alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità ex art. 1751 c.c. ed in particolare se il M. avesse o meno procurato nuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, con conseguenti sostanziali vantaggi per la preponente.

Inoltre, “il secondo requisito per il riconoscimento dell’indennità ex art. 1751 c.c., c.d. criterio “dell’equità”, risultava del tutto carente”. Al riguardo non era in alcun modo giustificata la determinazione dell’indennità “nella misura dell’80% del massimo”.

3. Il primo motivo non è fondato.

Il vizio di motivazione contraddittoria consiste in un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate nella sentenza impugnata, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, ovvero nella mancanza di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione.

Nella specie nulla di tutto ciò risulta dalla sentenza impugnata, avendo la Corte di merito spiegato, senza incorrere in alcuna contraddizione, che il recesso dell’agente è stato determinato dalla condotta della società preponente che, di fatto, ha precluso l’ambito operativo dell’agente, modificando il settore di sua competenza, con conseguente riduzione della fascia di clientela coltivata nel tempo dallo stesso agente.

Quanto alla censura secondo cui la Corte territoriale avrebbe posto a base della ritenuta giusta causa del recesso motivi diversi rispetto a quelli dedotti dal M., essa è inammissibile, atteso che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, richiama solo parzialmente i motivi dedotti dal M. a sostegno della legittimità del recesso da lui operato, non espone adeguatamente, nè tanto meno trascrive, le argomentazioni svolte sul punto dalla decisione di primo grado e le specifiche censure mosse in sede di appello a tale sentenza.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

Lamenta la ricorrente che la Corte di merito non si è pronunciata sulle censure relative alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto.

Ma, a prescindere che il motivo in esame è stato dedotto sotto il profilo della “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”, anzichè sotto quello della omessa pronuncia, la ricorrente, anche qui in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non espone i termini in cui sono state svolte dette censure in appello, non consentendo così a questa Corte di valutare la fondatezza delle doglianze.

Quanto alla censura con cui la ricorrente lamenta il ricorso “al c.d. criterio dell’equità” ai fini della determinazione dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., si rileva che nulla risulta al riguardo dalla sentenza impugnata. Risulta invece che a tale criterio ha fatto riferimento il giudice di primo grado, ma, anche in questo caso la ricorrente non deduce di avere impugnato sul punto la sentenza di primo grado, nè, tanto meno, espone i termini delle censure sottoposte al giudice d’appello. Da qui l’inammissibilità della censura.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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