Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22656 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 26/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18096-2013 proposto da:

D.G. (OMISSIS), G.V. (OMISSIS), T.F.

(OMISSIS), R.T., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

ROSARIO LUCA LIOI, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERLUIGI

PEZZOPANE;

– ricorrenti –

contro

D.L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PADOVA 77, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TOTANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO LEONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 23 aprile 2013 e notificata il 13 maggio 2013, ha accolto l’appello proposto da D.L.L., in qualità di erede della madre V.T., avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 505 del 2006, e nei confronti di D.G., G.V., R.T. e T.F., e per l’effetto ha accolto la domanda proposta da D.L., di annullamento dell’atto pubblico di compravendita in data 14 febbraio 1996, con il quale la madre aveva venduto ai convenuti l’appartamento ed il locale di sgombero ubicati in (OMISSIS), distinti in catasto al (OMISSIS), per l’importo di Lire 152 milioni.

2. La Corte d’appello ha accertato che la venditrice versava in condizione di incapacità naturale, in quanto affetta da demenza senile cronica, di probabile tipo Alzheimer, come risultava dalla CTU svolta nel corso del procedimento di interdizione concluso nel 2000, che aveva retrodatato la patologia di almeno cinque anni. Conclusione che era confermata dalla prima diagnosi, che risaliva al 1991, quando la sig.ra V. era stata ricoverata presso la divisione di lungodegenza dell’Ospedale civile de L’Aquila (14-31 ottobre 1991).

Quanto al grave pregiudizio, la Corte territoriale ha ritenuto, diversamente dal Tribunale, che la quietanza di integrale pagamento del prezzo (Lire 152 milioni), in quanto rilasciata da persona in stato di incapacità di intendere e di volere, non avesse valore di confessione stragiudiziale, come evidenziato dall’appellante, nè era stata fornita la prova dell’effettiva corresponsione del prezzo, che gli acquirenti avevano precisato essere avvenuta in parte in contanti e in parte con assegno. L’atto di disposizione, pertanto, arrecava grave pregiudizio all’incapace, ed era altresì evidente la malafede degli acquirenti.

3. D.G., G.V., R.T. e T.F. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di quattro motivi. D.L.L. resiste con controricorso, e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 163-bis cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, e si contesta la decisione della Corte d’appello secondo cui non trovava applicazione il termine per comparire di novanta giorni, previsto dall’art. 163-bis, come riformulato nel 2005. Secondo i ricorrenti, il riferimento ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 contenuto nella norma transitoria – L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, come modificata dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39-quater conv. con modif. dalla L. n. 51 del 2006 – imporrebbe di avere riguardo alla data di introduzione dell’appello, che nella specie era successiva al 1 marzo 2006, e non alla data di introduzione del giudizio di primo grado, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, che era incorsa ulteriormente in errore nell’affermare che, in ogni caso, l’ipotetico vizio sarebbe stato sanato dalla costituzione degli appellati i quali non avevano chiesto la fissazione di nuova udienza nel rispetto del termine.

1.2. La doglianza è infondata.

In base al principio di unitarietà del procedimento – nel quale i giudizi di impugnazione si inseriscono come autonome fasi di uno stesso procedimento – l’espressione “procedimenti instaurati”, contenuta nelle disposizioni transitorie come quella in oggetto, fa riferimento al momento di introduzione della controversia, e quindi alla data di notifica dell’atto di citazione o di deposito del ricorso, a seconda del rito applicabile (ex plurimis, Cass. Sez. U. 17/09/2010, n. 19701).

L’art. 163-bis cod. proc. civ., nel testo modificato nel 2005, non era pertanto applicabile al caso di specie, iniziato in epoca antecedente, in quanto la notifica dell’atto di citazione è antecedente all’entrata in vigore della L. n. 51 del 2006 (1 marzo 2006, Cass. 30/01/2017, n. 2301).

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione/falsa applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ., nonchè omessa motivazione sul fatto decisivo della prova della qualità di erede in capo all’appellante D.L., e quindi della legittimazione dello stesso a proporre il gravame. La Corte d’appello, investita dall’eccezione degli appellati, aveva esaminato e pronunciato soltanto sul profilo relativo alla prova dell’avvenuto decesso di V.T., richiamando il certificato di morte, non anche sulla legittimazione ad causam dell’appellante.

2.1. La doglianza è infondata.

La legittimazione di D.L.L. a proseguire, in qualità di erede, il giudizio da lui stesso introdotto in qualità di tutore della propria madre, era provata in atti, e pertanto non sussiste nè violazione dei principio in tema di successione nel processo, nè vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione novellata applicabile ratione temporis al presente giudizio.

Richiamato il principio di diritto secondo cui il soggetto che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima (ex plurimis, Cass. Sez. U. 29/05/2014, n. 12065), nel caso di specie è avvenuto quanto segue.

D.L.L. nell’atto di citazione aveva agito in qualità di tutore della madre V.T., dichiarandosi perciò fin dall’atto introduttivo del giudizio figlio della predetta, sicchè, una volta accertato dalla Corte d’appello l’avvenuto decesso della sig.ra V., non potevano esservi dubbi sulla delazione che coincide temporalmente con l’apertura della successione, la quale si verifica automaticamente al momento della morte essendo il predetto D.L. erede necessario della madre. Non potevano esservi dubbi neppure sulla legittimazione ad causam dello stesso D.L., dal momento che la proposizione dell’appello comportava accettazione dell’eredità (ex plurimis, Cass. 20/10/2014, n. 22223).

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 428 cod. civ. con riferimento all’art. 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, e si contesta la sussistenza dello stato di incapacità naturale della venditrice, che la Corte d’appello avrebbe argomentato facendo riferimento alla diagnosi formulata dal dott. Cerone nel dicembre del 1995, di cui mancava qualsiasi riscontro. Il professionista, che era medico curante della sig.ra V., era stato nominato CTU, ed aveva richiamato la visita del 1995 sulla base dei dati in suo possesso.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 428 cod. civ. in riferimento all’art. 2697 cod. civ., erronea valutazione delle prove con conseguente vizio di motivazione, e si contesta ulteriormente la valutazione della Corte d’appello riguardo allo stato di incapacità naturale della sig.ra V. al momento della stipula (febbraio 1996), a fronte della diagnosi di patologia di grado lieve-moderato fatta dal dott. Ce. pochi mesi prima, nel dicembre 1995. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non aveva tenuto conto che nel mese di agosto 1996 la sig.ra V. aveva donato immobili ai nipoti, così dimostrando la piena capacità di intendere e di volere.

5. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perchè connesse, sono infondate.

5.1. La Corte d’appello ha ritenuto sussistente lo stato di incapacità naturale della venditrice richiamando plurimi accertamenti medici, anche ospedalieri (documentazione sanitaria acquisita dal Pubblico Ministero nel procedimento per circonvenzione d’incapace in danno della sig.ra V., relativa al ricovero dal 14 al 31 ottobre 1991, presso l’Ospedale civile de L’Aquila), che in modo convergente attestavano lo stato di deterioramento delle facoltà cognitive della sig.ra V. a far tempo dai primi anni ‘90.

L’apprezzamento del quadro probatorio non può essere oggetto di riesame in questa sede, trattandosi di ipotesi paradigmatica di attività riservata al giudice del merito, come tale sindacabile solo per vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. 28/03/2002, n. 4539).

Sotto tale profilo, che deve essere ricondotto nello schema dell’art. 360 c.p.c., n. 5, novellato, applicabile ratione temporis, il denunciato vizio di motivazione non sussiste, giacchè non ricorre alcuna delle fattispecie astratte enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema nell’interpretazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. dalla L. n. 134 del 2012, assurta a diritto vivente, a partire da Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014.

Non ricorre nel caso di specie, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), nè sussiste l’anomalia motivazionale, sussumibile nel “nuovo” art. 360, n. 5, sotto il profilo della mancanza assoluta di motivi dal punto di vista materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibili, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

5.2. Priva di rilevanza, infine, è la circostanza che la sig.ra V. dopo pochi mesi dall’atto in esame aveva disposto di propri beni a favore dei nipoti. La denunciata contraddittorietà, che non investe infatti la sentenza della Corte d’appello ma il comportamento del D.L., non può incidere sulla validità dell’accertamento effettuato dalla stessa Corte, tenuto conto che l’azione di annullamento è posta a garanzia degli interessi personali ed individuali del contraente, al quale è rimessa l’iniziativa di eliminare gli effetti del contratto.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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