Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22656 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18722-2015 proposto da:

S.G.C., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA TOTARO e GIUSEPPE

MARZIALE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

NAPOLETANAGAS – COMPAGNIA NAPOLETANO DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO

COL GAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), società soggetta alle attività di

direzione e coordinamento di SNAM S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUIDO RENI 56, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GREGORIO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3280/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16704/2015 R.G.N. 13/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato PARTIZIA TOTARO;

udito l’Avvocato STEFANO GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmela, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’impugnazione proposta da S.G.C. con il rito previsto dalla L. n. 92 del 2002, art. 1, commi 48 e ss. avverso il licenziamento intimatogli in data (OMISSIS) dalla Compagnia napoletana di illuminazione e riscaldamento col gas – s.p.a. Napoletana gas veniva rigettata in fase di merito. Si trattava di licenziamento disciplinare fondato sulla contestazione di un asserito coinvolgimento del lavoratore nell’attività di installazione abusiva di un contatore, al di fuori delle procedure aziendali e di sicurezza, oltre che dalla zona di competenza della squadra di cui lo S. faceva parte insieme al collega Sa., condotta che la Corte d’appello di Napoli con la sentenza n. 3280 del 2015 riteneva provata, condividendo le valutazioni operate sin dalla fase sommaria, nonchè talmente grave da costituire giusta causa di licenziamento.

Per la cassazione della sentenza S.G.C. ha proposto ricorso, affidato a t motivi, cui ha resistito con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. Napoletana gas – Compagnia napoletana di illuminazione e riscaldamento col gas s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 21 del C.C.N.L. settore gas e acqua del marzo 2007, rinnovato il 10 febbraio 2011, nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 342 e 346 c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Riferisce di avere proposto sin dal ricorso introduttivo l’eccezione di violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 21 del C.C.N.L. gas e acqua, sulla base del superamento del termine di 10 giorni ivi previsto per la comminazione della sanzione, decorrente dal giorno in cui erano state rese le giustificazioni. Lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato tale questione, ritenendo che il richiamo, contenuto nel reclamo, agli scritti difensivi di primo grado non fosse sufficientemente specifico. Riferisce che non aveva possibilità di argomentare alcunchè in ordine all’ erroneità della sentenza del giudice dell’opposizione, in quanto il Tribunale nella sentenza 11748 del 2014 aveva omesso di prendere posizione in proposito.

1.2. Il motivo non è fondato.

Dall’esame degli atti richiamati nel ricorso si evince che il Tribunale ha confermato l’ordinanza resa all’esito del giudizio a cognizione sommaria, dichiarando espressamente di darvi adesione con riferimento a tutti i motivi di rigetto del ricorso. Tra tali motivi vi era anche il rigetto dell’eccezione di tardività, basata dal giudice della fase sommaria sul rilievo che il termine di 10 giorni utili per la comminazione della sanzione previsto dal CCNL non era stato violato dalla società e che il licenziamento comminato il (OMISSIS) risultava tempestivo, trattandosi di giorni lavorativi, con esclusione dal computo della domenica.

La questione era stata quindi esaminata in primo grado, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, poichè la sentenza che conclude il giudizio di opposizione può limitarsi a richiamare le valutazioni, già operate con l’ordinanza interinale, senza riportarne specificamente il contenuto, quando non ritenga di modificarle all’esito dello scrutinio a cognizione piena. Deve infatti qui ribadirsi che la fase dell’opposizione ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, non costituisce un grado diverso rispetto al giudizio a cognizione sommaria: essa non è, in altre parole, una revisio prioris instantiae, ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente (Cass. SU ord. n. 19674 del 2014, Cass. n. 3136 del 2015, n. 4223 del 2016). Poichè quindi l’eccezione di tardività della sanzione era stata affrontata e motivatamente risolta dal Tribunale, il reclamo doveva devolvere al giudice di secondo grado il nuovo esame della questione, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 434 c.p.c..

E difatti, è già stato affermato da questa Corte (Cass. n. 23021 del 2014 e n. 22145 del 2015) che la disciplina speciale prevista dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 58, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 va integrata con quella dell’appello nel rito del lavoro. In tale disciplina rientra l’art. 434 c.p.c., comma 1, che, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, dall’art. 54, comma 1, let. c) bis convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., impone al ricorrente in appello a pena d’inammissibilità di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l’idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 2143 del 2015). Correttamente quindi la Corte d’appello (pur richiamando l’art. 346 c.p.c. in luogo dell’art. 434 c.p.c.), ha ritenuto che la sentenza di primo grado in relazione a tale capo non potesse essere sottoposta a nuovo esame, non essendo stati rispettati tali oneri.

2. Come secondo motivo, il ricorrente deduce: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2119, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 5, dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. tre. Omessa ammissione dei mezzi di prova, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2721 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta che la Corte d’appello avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla base di un quadro presuntivo del tutto autonomo, valorizzando la testimonianza resa dalla proprietaria dell’immobile cui ineriva il contatore, sull’attendibilità della quale erano state mosse fondate riserve. Denuncia altresì la mancata ammissione dei mezzi di prova che aveva dedotto.

2.1. Il motivo è inammissibile per una serie di concordanti ragioni.

Deve in primo luogo rilevarsi che, al di là del richiamo formale (anche) al vizio di violazione di legge, il motivo sollecita una nuova valutazione delle medesime risultante fattuali (tra cui la deposizione della teste B.) che sono state già esaminate dal giudice territoriale.

In tal senso, esso viola l’art. 348 ter c.p.c., n. 5 (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a) conv. con modif. nella L. n. 134 dello stesso anno), il quale prevede che la disposizione contenuta nel precedente comma quarto – ossia l’esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 c.p.c. – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cosiddetta “doppia conforme”, v. Cass. n. 23021 del 29/10/2014).

Nel caso, poichè la ricostruzione delle emergenze probatorie effettuata dal Tribunale è stata confermata dalla Corte d’appello, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 10/03/2014), ciò che nel caso non è stato fatto.

2.2. Inoltre, con riguardo alla critica alla ricostruzione delle risultanze fattuali, occorre premettere che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

E’ però da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell’apparato argomentativo, considerato che gli aspetti valorizzati nel ricorso sono stati tutti esaminati dalla Corte territoriale (deposizioni testimoniali, ordini di servizio lavoro, risultanze del procedimento relativo al collega Sa.), ma ritenuti superati dalle ulteriori risultanze o comunque non decisivi. Ne deriva che sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, nè può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze.

2.3. Infine, si lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali, richiamandole tuttavia a pg. 34 in modo del tutto generico, senza riportarne il contenuto, nè riferire le modalità e l’esatta sede processuale della loro deduzione, in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, operante ratione temporis).

3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

3.1. Sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, primo periodo, introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso stesso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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