Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22655 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17862-2013 proposto da:

C.B. (OMISSIS), P.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO CANFORA, rappresentati e difesi dall’avvocato

LETTERIO ARENA;

– ricorrenti –

contro

ENCAL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

109, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO D’ANDREA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONINO MAZZEI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 17/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la s.r.l. Encal citò in giudizio C.B. e P.G. chiedendo la risoluzione del contratto preliminare, stipulato il 12 aprile 1989, con il quale la società attrice si era obbligata a vendere un appartamento ai convenuti, i quali avevano ottenuto l’uso dello stesso, per inadempimento di quest’ultimi, i quali non avevano versato il residuo prezzo di venticinque milioni di Lire su un totale di settantacinque milioni di lire;

che i convenuti, costituitisi, oltre a domandare il rigetto della pretesa attorea, in via riconvenzionale avevano chiesto farsi luogo del consenso mancante, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., e condannarsi la controparte al pagamento della penale per il ritardo nella consegna, oltre alla riduzione del prezzo per vizi e difformità;

che il Tribunale di Messina, con sentenza del 19 settembre 2006, risolto il contratto, condannò i convenuti al rilascio, nonchè al pagamento della somma di Euro 29.752,55, oltre interessi, quale compenso per il godimento del bene, autorizzando l’attrice a trattenere la caparra confirmatoria, con la restituzione ai convenuti dell’acconto di Euro 16.268,39;

che la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 13 marzo 2013, rigettò l’appello proposto da C.B. e P.G.;

che avverso quest’ultima statuizione propongono ricorso i coniugi C. – P., illustrando unitaria censura, ulteriormente illustrata da successiva memoria;

che la Encal resiste con rituale controricorso, ulteriormentè illustrato da memoria;

considerato che il motivo, con il quale i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 1453, e 1460, cod. civ., nonchè omessa motivazione, sostenendo che la mancata stipula dell’atto definitivo non era dipesa da loro inadempimento, avendo anzi, più volte e per iscritto, sollecitato la controparte e che, in ogni caso, avrebbero potuto essere dichiarati inadempienti per il solo ammontare di dodici milioni di Lire, stante che il residuo di tredici milioni avrebbe dovuto essere corrisposto solo al momento della stipula dell’atto definitivo, non merita accoglimento in quanto: è del tutto evidente che il ricorso, accampando l’inesistente violazione di norme di legge (qui, invero, non ci si duole dell’erronea sussunzione, ma del vaglio probatorio), intende ottenere in sede di legittimità riesame di merito della vicenda; neppure il sollevato vizio motivazionale consente il richiesto vaglio, dovendosi rilevare che la doglianza disciplinata dal vigente art. 360 cod. proc. civ., ed in particolare, sub n. 5), nella configurazione imposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (che trova applicazione alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto), prevede la ricorribilità per il solo caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; che siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 62, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914); situazione che qui non ricorre;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore della resistente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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