Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22655 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 11/09/2019), n.22655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12130-2015 proposto da:

COMUNE DI FISCIANO in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati ILARIA SALZANO,

FEDERICO PLACANICA con studio in SALERNO VIA VELIA 34, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

EDIL BASILEA SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO

giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 966/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2019 dal Consigliere Dott. D’OVIDIO PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TASSONE KATE che ha concluso per l’inammissibilità del 1^ e 2^

motivo di ricorso, in subordine infondato il 1^ motivo, fondato il

1^ motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI PIETRO per delega dell’Avvocato

SALZANO che si riporta agli atti e deposita costituzione di nuovo

difensore Avvocato LUCIA SCANNAPIERO in aggiunta a tutti i difensori

precedentemente costituiti più Delib. Comunale 26 febbraio 2019, n.

00029;

udito per il controricorrente l’Avvocato ORESTE CANTILLO che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Edil Basilea s.r.l. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno avverso n. 4 avvisi di liquidazione dell’imposta ICI relativa ad aree site in (OMISSIS) per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.

Deduceva la società ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in tema di motivazione degli atti amministrativi, la carenza di motivazione degli atti impugnati nonchè, nel merito, l’incongruità e la incoerenza delle valutazioni effettuate dall’Ente impositore.

2. La Commissione Tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n. 138/2004 accoglieva il ricorso, annullando, per l’effetto, gli avvisi di accertamento impugnati.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Fisciano

La contribuente si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.

La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 24/9/07 del 24 gennaio 2007, depositata il 28 febbraio 2007, accoglieva l’appello ritenendo adeguatamente motivato l’accertamento dell’Ente impositore ed affermando la congruità dei valori attribuiti alle aree controverse alla luce degli obiettivi ed attendibili elementi di riscontro offerti dall’amministrazione e dell’assenza di perizie o altri dati estimativi offerti dal contribuente.

4. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 33, 34 e 61 nonchè dell’art. 24 Cost., per non essere stata notiziata della celebrazione in pubblica udienza, nonchè per omessa e insufficiente motivazione.

La Suprema Corte, con sentenza n. 27162 del 16/12/20011 accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava le parti per la riassunzione del giudizio dinanzi alla CTR.

5. La Edil Basilea s.r.l. riassumeva nei termini il giudizio, riproponendo le questioni di diritto già articolate con le proprie controdeduzioni, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità dell’appello originariamente proposto dall’Ente impositore per inesistenza dei motivi di impugnazione e l’inconsistenza della pretesa impositiva in quanto comprensiva di vaste aree oggettivamente escluse dal tributo perchè “non edificabili”. Con successive memorie invocava il giudicato esterno fomatosi inter partes sulla medesima questione riguardante altro anno d’imposta, costituito dalla sentenza n. 475 del 14/10/2013, resa nelle more dalla CTP di Salerno e passata in giudicato il 14/4/2014, che aveva rideterminato l’area tassabile in complessivi mq 13.671,00, pari all’estensione dei lotti edificabili.

Il Comune di Fisciano si costituiva contestando tutte le avverse deduzioni ed eccependo la novità della questione attinente alla pretesa inedificabilità di alcune aree.

La CTR di Napoli, con sentenza n. 966 del 19 gennaio 2015, depositata il 3 febbraio 2015, soffermandosi su quest’ultima questione, accoglieva l’appello ritenendo edificabile, e pertanto sottoponibili a tributi una minore superficie; tale statuizione si fondava su un giudicato esterno (sentenza emessa dalla CTP di Salerno n. 475/2013) formatosi inter partes sulla medesima questione in un giudizio riguardante altro anno di imposta, in virtù del quale la sentenza impugnata ha dichiarato “la sussistenza in capo al Comune di Fisciano della pretesa fiscale nei limiti stabiliti dal giudicato esterno…”.

6. Avverso tale sentenza il Comune di Fisciano ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società contribuente resiste con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 2909 c.c. (limiti dell’efficacia esterna del giudicato).”.

Sostiene il ricorrente che l’efficacia del giudicato richiamato dalla sentenza impugnata, di cui alla sentenza della CTP di Salerno n. 475/2013, resa inter partes con riferimento a diverse annualità d’imposta, avrebbe potuto essere riconosciuta solo riguardo a quegli elementi che, per loro natura, non potevano modificarsi.

In altri termini, si assume che il giudicato, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non può produrre effetti rispetto a poste che si rinnovano di anno in anno in base a presupposti diversi, e tale sarebbe la tassazione delle aree edificabili ai fini ICI, fondata sul valore venale dell’immobile, elemento mutabile di anno in anno giacchè legato all’andamento della congiuntura economica.

Inoltre, secondo il ricorrente, non vi sarebbe identità di petitum e di causa petendi tra il presente giudizio e quello passato in giudicato, relativi, rispettivamente ad avvisi di liquidazione ed avvisi di accertamento, peraltro contenenti rifermenti a particelle catastali identificate da numeri diversi.

Quale ulteriore profilo, la ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata è andata oltre il giudicato di cui alla citata sentenza della CTP n. 475/2013, disponendo la caducazione delle sanzioni, sulle quali nulla aveva invece statuito la citata sentenza, che si era limitata a pronunciare sui metri quadri tassabili, lasciando invariato tutto quanto relativo alle sanzioni.

1.1 Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società controricorrente per non essere stato esplicitato in relazione a quale ipotesi, tra quelle espressamente previste dall’art. 360 c.p.c., il motivo è stato formulato.

Invero, sebbene il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non è tuttavia necessaria la adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., sez. 1, 31/10/2013, n. 24553, Rv. 628248 – 01; Cass., sez. U, 24/07/2013, n. 17391, Rv. 627268 – 01).

Del resto, neppure l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. (Cass., sez. 6-5, 27/10/2017, n. 25557, Rv. 646414 – 01).

Nella specie, sia l’intestazione del motivo (“violazione e falsa applicazione…”) che l’illustrazione dello stesso, rendono evidente la riconducibilità della doglianza nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul cui schema la censura è inequivocabilmente fondata.

1.2. Nel merito, il motivo è infondato.

Il giudicato attiene all’estensione del terreno assoggettabile a tributo, essendo parte delle aree non edificabili, ancorchè riferito ad altre annualità d’imposta.

Si tratta di un dato di indubbio carattere tendenzialmente permanente, non suscettibile di variazioni legate all’andamento del mercato, nè nella specie il ricorrente ha dedotto che siano intervenuti fatti modificativi dell’estensione territoriale edificabile (piano regolatore, ecc.).

In linea generale, giova ricordare che l’identità di due giudizi tra le stesse parti, quale presupposto per il verificarsi della preclusione derivante dal giudicato, può essere soltanto parziale e, cioè, può ravvisarsi anche quando, nonostante la differenza del petitum, uno stesso presupposto di fatto o di diritto costituisca l’oggetto di entrambe le controversie (Cass., sez. 2, 02/04/1969, n. 1090, Rv. 339612 – 01).

Con specifico riguardo alla fattispecie in esame trova pertanto applicazione il principio, cui il Collegio intende dare continuità, per cui, in tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie “a carattere tendenzialmente permanente” e non, invece, con riferimento ad elementi variabili (come, ad esempio, il valore immobiliare D.Lgs. n. 504 del 1992 ex art. 5, comma 5, che, per sua natura, con riferimento ai diversi periodi di imposta, è destinato a modificarsi nel tempo: V. Sez. Cass., sez. 5, 19/01/2018, n. 1300, Rv. 646807 – 01).

Analogamente, questa Corte ancora di recente ha ulteriormente precisato che, nel processo tributario, l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. se. 5, 03/01/2019, n. 37, Rv. 652153 – 01).

Quanto agli ulteriori profili in cui è articolato il motivo (asserita non identità di petitum e causa petendi ed inesistenza di una statuizione, nel precedente giudicato, anche sulla caducazione delle sanzioni, disposta invece dalla sentenza impugnata), gli stessi sono inammissibili in quanto si fondano sull’interpretazione del contenuto della sentenza passata in giudicato, della quale non è stato riprodotto in ricorso il testo nelle parti rilevanti, nè tale sentenza è stata allegata al ricorso e neppure è stata indicata l’esatta sede processuale in cui è stata prodotta nel corso del giudizio di merito.

Ed invero, come già statuito da questa Corte, l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass., sez. L, 08/03/2018, n. 5508; Rv. 647532 – 01; Cass., sez. L, 13/12/2006, n. 26627, Rv. 593799 – 01).

Con la precisazione che, anche nel processo tributario di cassazione il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3 – deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777, Rv. 652190 – 01; Cass., sez. 5, 18/11/2015,n. 23575, Rv. 637488 01) e, inoltre, deve indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (Cass., sez. 6-3, 28/09/2016, n. 19048, Rv. 642130 – 01).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la “omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 5 – divieto di motivi nuovi in appello D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 57”.

Lamenta il Comune di Fisciano che la CTR non ha in alcun modo motivato sulla circostanza, tempestivamente eccepita dallo stesso Comune e comunque rilevabile d’ufficio, circa la novità della domanda proposta in appello dalla Edil Basilea s.r.l., con la quale quest’ultima ha invocato per la prima volta l’esenzione dall’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) ed i).

2.1 Il motivo è inammissibile.

La censura si articola in due profili: da un lato, il ricorrente, pur deducendo un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostanzialmente lamenta una omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità, per novità, delle domande ex adverso proposte invocando l’esenzione dall’imposta e “tempestivamente e ritualmente contestate dall’Ente impositore” nelle controdeduzioni in appello; dall’altro lato, il ricorrente lamenta una violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, che vieta la proposizione di domande nuova in appello.

In primo luogo, va rilevato che la sentenza impugnata non ha affatto esaminato la domanda di esenzione D.Lgs. n. 504 del 1992 ex art. 7, comma 1, lett. a) ed i) – della quale l’odierno ricorrente assume la inammissibilità per novità non rilevata in quella sede avendo fondato la sua decisione esclusivamente sulla portata estensiva del giudicato intervento inter partes in altra controversia, costituito dalla sentenza n. 475/2013 della CTP di Salerno.

Conseguentemente, la dedotta omissione di motivazione (rectius di pronuncia) e la lamentata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, sono rimaste improduttive di effetti giuridici, in quanto relative ad eccezione volta a paralizzare una domanda non accolta nè esaminata, avendo la CTR fondato la sua decisione su una diversa ratio decidendi.

Ne deriva l’inammissibilità della censura, sotto entrambi i profili in cui è articolata, per difetto di interesse, in quanto con essa si deducono vizi (difetto di motivazione e violazione di una norma processuale in relazione ad un domanda rimasta implicitamente assorbita) privi di qualsivoglia influenza in relazione alla eccezione di giudicato esterno proposta dalla società contribuente ed accolta dalla CTR, con la conseguenza che il motivo si risolve nella richiesta dell’emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico (Cass., sez. 1, 13/10/2016, n. 20689, Rv. 642050 – 02).

Ciò in applicazione del principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, applicabile anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte (Cass., sez. L, 15/01/2016, n. 594, Rv. 638247 – 01).

Peraltro, rileva il Collegio che il motivo difetta anche di autosufficienza, non avendo il ricorrente illustrato e compiutamente riprodotto in ricorso le domande e le eccezioni formulate dalla controparte sia in primo che in secondo grado, nè l’esatto tenore dell’eccezione di novità della domanda che afferma di aver a sua volta formulato in grado di appello, essendo per contro necessario che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificare la effettiva sussistenza della asserita novità della domanda proposta in appello.

Sebbene siano decisive ed assorbenti le suesposte ragioni di inammissibilità del motivo, va inoltre rilevato, con specifico riguardo alla censura proposta ex art. 360 c.p.c., n. 5, che l’omessa pronuncia su un motivo di appello (o su una eccezione) integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame (o l’eccezione) non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello (o alla eccezione), sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass., sez. 6-3, 16/03/2017, n. 6835, Rv. 643679 – 01; Cass., sez. 2, 07/05/2018, n. 10862, Rv. 648018 – 01).

La censura proposta ex art. 360 c.p.c., n. 5, infine, è inammissibile anche ove intesa riferita, non già all’omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall’odierno ricorrente, ma alla omessa pronuncia di una questione rilevabile anche d’ufficio, atteso che il mancato rilievo da parte del giudice della questione rilevabile d’ufficio non integra il vizio di omessa pronuncia (e tantomeno quello di omessa motivazione), ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d’ufficio della questione (Cass., sez. 3, 09/05/2019, n. 12259, Rv. 653780 – 01).

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale la società contribuente denuncia il vizio di “omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”.

In proposito la controricorrente, premesso che nel giudizio di rinvio aveva ripresentato le doglianze, già formulate nei precedenti gradi, relative all’inammissibilità dell’appello per inesistenza dei motivi di impugnazione, alla illegittimità degli avvisi di accertamento per insufficiente motivazione nonchè alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, ed art. 11, comma 2 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, si duole che tali questioni risultano completamente obliterate dalla sentenza impugnata, ciò integrando una omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza stessa, posto che l’analisi di tali eccezioni avrebbe concretamente inciso sulla decisione.

3.1 Il motivo è fondato con riferimento a tutte le eccezioni indicate, salva solo quella relativa dell’inammissibilità dell’appello.

La ricorrente incidentale ha puntualmente riportato le eccezioni del cui omesso esame si duole, le quali risultano effettivamente proposte in appello e sulle quali la CTR non si è affatto pronunciata, incorrendo così nel denunciato vizio, atteso che si tratta di questioni non rimaste assorbite dalla decisione ed idonee a produrre effetti nel processo.

Il motivo deve tuttavia essere accolto limitatamente alle eccezioni relative all’illegittimità degli avvisi di accertamento per insufficiente motivazione ed alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 ed art. 11, comma 2 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, dovendosi invece escludere la fondatezza della dedotta omissione di pronuncia sulla questione dell’inammissibilità dell’appello: quest’ultima, infatti, deve ritenersi implicitamente rigettata dalla CTR.

Ciò in applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: tale ipotesi non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., sez. 1, 13/10/2017, n. 24155, Rv. 645538 – 01; conf. Cass., sez. 2, 4/10/2011, n. 20311, Rv. 619134 – 01; nonchè Cass., sez. 5, 6/12/2017, n. 29191, Rv. 646290 – 01, conf. Cass. 8/3/2007, n. 5351, Rv. 595288 – 01, queste ultime, in fattispecie identica alla presente, hanno ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame).

Nel caso in esame, pertanto, avendo la sentenza impugnata deciso nel merito l’appello, deve ritenersi implicitamente rigettata l’eccezione di inammissibilità e, conseguentemente, insussistente il denunciato vizio di omessa pronuncia.

4. In conclusione, rigettato il ricorso principale ed accolto, per quanto di ragione, il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, dinanzi alla CTR di Napoli, in diversa composizione, per l’esame delle eccezioni proposte dalla Contribuente sulle quali è risultata fondata la censura di omessa la pronuncia.

Trattandosi di ricorso notificato successivamente al 30 gennaio 2013, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale;

– accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia dinanzi alla CTR di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, dalla 5^ sezione civile della Corte di cassazione, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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