Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22654 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 31/10/2011), n.22654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1800/2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POSTUMIA 3, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO ANGELA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CERCHIA Antonio per procura

speciale del 22/4/20U8 rep. 88100;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA XXI APRILE 38/B, presso lo stadio dell’avvocato ALESSANDRO

VALLETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCIO Eugenio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata l 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato CERCHIA Antonio, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21-6-1994 C.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Isernia C.A., deducendo di essere proprietaria di un fabbricato rurale sito in (OMISSIS), nonchè della corte n. 61, nella misura di un quarto. L’attrice affermava che i predetti beni le erano pervenuti per successione legittima del padre C. F., apertasi il 16-1-1990, e da allora erano stati da lei posseduti ininterrottamente, pubblicamente e pacificamente. Essa chiedeva, conseguentemente, la condanna del convenuto al rilascio degli indicati immobili, relativamente ai diritti da lei vantati, oltre al risarcimento danni.

Nel costituirsi, C.A. contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, deducendo di avere acquistato gli immobili rivendicati dal padre C.L. (fratello di C.F.) con atto notarile del 14-3-1991, e che comunque tali beni erano stati posseduti sin dal 1960 dal suo dante causa e a partire dal 1970 dal convenuto.

Con sentenza depositata il 29-7-1992 il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava l’insussistenza del diritto di proprietà di C.A. sulla quota di un quarto dell’immobile rurale acquisita dall’attrice e dalla sorella Mi. per successione legittima del padre F., e la sussistenza del diritto di proprietà delle sorelle C. sullo stesso fabbricato per tale quota parte. Esso, inoltre, ordinava al convenuto la cessazione di ogni turbativa del diritto dell’attrice, rigettando invece la domanda di risarcimento danni proposta da quest’ultima.

Con sentenza depositata il 20-9-2005 la Corte di Appello di Campobasso rigettava l’appello proposto dal convenuto avverso la predetta pronuncia.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.A., sulla base di tre motivi.

C.M. resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, in quanto deliberata da un Collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione della causa.

Il motivo è inammissibile, per difetto del requisito di autosufficienza.

Giova rammentare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato, come nel caso in esame, un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura; onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (appunto a pena di inammissibilità), il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso, per il principio di autosufficienza di esso (tra le tante v. Cass. Sez. 1, 20-9-2006 n. 20405; Sez. 3, 30- 1-2006 n. 2140; Sez. L, 23-3-2005 n. 6225; Sez. 2, 3-4-2003 n. 5148).

Nella specie, la censura mossa dal ricorrente si palesa del tutto generica e apodittica, non essendo accompagnata dalla indicazione dei nominativi dei componenti del Collegio dinanzi al quale si è svolta la discussione e di quello che ha deciso la causa, nè della data dell’udienza di discussione. Questa Corte, pertanto, non è posta nelle condizioni di verificare la fondatezza del motivo in esame attraverso il riscontro diretto degli atti del giudizio di merito.

2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole della erroneità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto infondata la doglianza mossa dall’appellante in ordine alla mancata prova, da parte dell’attrice, della proprietà degli immobili rivendicati.

Sostiene che nella specie il rigore della probatio diabolica non può ritenersi attenuato, in quanto il convenuto ha iniziato a possedere il bene rivendicato in epoca immediatamente successiva alla morte di C.F., avvenuta il (OMISSIS) e, quindi, in data anteriore al presunto acquisto della proprietà da parte dell’attrice, atteso che la denuncia di successione è datata 16/7/1960. Rileva che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che la prova della proprietà può ricavarsi dalle dichiarazioni dell’attrice, “suffragata da riferimenti testimoniali” e “dal riscontro ricavabile dalla documentazione catastale”. Aggiunge che tale prova non può ritenersi raggiunta nemmeno attraverso la denuncia di successione (peraltro prodotta tardivamente solo in appello), stante la carenza di effetti traslativi derivanti dalla stessa.

Il motivo è infondato.

Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza, il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, non è, di regola, attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale (o di un’eccezione) di usucapione (atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l’onere di fornire alcuna prova, pur nel l’opporre un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata), anche se la mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell’attore comporta che il rivendicante possa, in tal caso, limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto.

Infatti, l’opposizione di un acquisto per usucapione il cui “dies a quo” sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante comporta che – attenendo il “thema disputandum” all’appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell’invocata usucapione e non già all’acquisto di esso da parte dell’attore – l’onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto per effetto del fallimento dell’avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare (Cass. Sez. 2, 10-9-2002 n. 13186; Sez. 2, 30-3-2006 n. 7529; Sez 2, 22-9-2010 n. 20037).

Nella specie, il ricorrente non ha mai contestato che i beni rivendicati dall’attrice in orìgine appartenevano a C. F., padre dell’odierna resistente, ma ha anzi posto tale circostanza a fondamento implicito delle sue difese, avendo sostenuto di avere iniziato a possedere i beni in questione, di cui ha invocato l’acquisto per usucapione, subito dopo la morte del predetto ((OMISSIS)).

Correttamente, pertanto, alla luce degli enunciati principi, la Corte di Appello ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda attrice, la dimostrazione, da parte di C.M., dell’acquisto della proprietà dei beni rivendicati per successione paterna. Il fallimento dell’avversa prova della usucapione e la mancata contestazione, da parte del convenuto, dell’originaria appartenenza dei beni a C.F., infatti, non imponevano all’attrice altro onere che quello di provare che i beni in oggetto le erano stati trasmessi dal precedente titolare in base ad un valido titolo; titolo che, nella specie, è rappresentato dalla successione mortis causa, che ha attribuito all’odierna resistente la qualità di erede sin dal momento dell’apertura della successione ((OMISSIS)), avvenuta in epoca anteriore a quella in cui il convenuto ha sostenuto di aver iniziato a possedere i beni rivendicati.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, d’altro canto, legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto sufficientemente comprovata la qualità di erede dedotta dall’attrice attraverso la documentazione catastale prodotta in giudizio (da cui risulta che il fabbricato con corte comune è stato volturato in favore delle sorelle C.M. e Mi. per successione ereditaria al precedente intestatario e padre C.F., apertasi nel 1960, e che nel 1965 è cessato l’usufrutto parziale della moglie di quest’ultimo, per effetto della morte della stessa) e i riferimenti dei testi, tenuto conto del fatto che, come si legge nella sentenza impugnata, il convenuto non ha mai seriamente contestato tale qualità, e considerati gli elementi presuntivi riguardo alla veste di erede legittima (oltre che legittimarla) desumibili dal rapporto di filiazione che lega la resistente al de cuius.

3) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova per testi sul possesso del fondo rivendicato.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

Attraverso la formale prospettazione di vizi di motivazione (peraltro nemmeno chiaramente esplicitati), il ricorrente mira, in buona sostanza, ad ottenere una diversa valutazione delle deposizioni rese dai testi escussi nel giudizio di merito, che la Corte di Appello ha adeguatamente vagliato e ritenuto inidonee ad avvalorare la tesi del possesso ultraventennale dei beni per cui è causa dedotta dal convenuto.

In tal modo, si sollecita a questa Corte l’esercizio di poteri di cognizione che esulano dai limiti del sindacato di legittimità ad essa riservato. I vizi di motivazione denunciabili ex art. 360 c.p.c., n. 5, infatti, non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. 14-10-2010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006 n. 9368; Cass. 20-4-2006 n. 9234).

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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