Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22654 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 13/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22654

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11139/2012 proposto da:

R.P. (OMISSIS), R.G. (OMISSIS),

R.F. (OMISSIS), RA.GI. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE RASPONI 40, presso lo studio

dell’avvocato ORIANA CIANCA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

F.N. (deceduto) e per esso gli eredi: F.D.,

F.R., elettivamente domiciliatl in ROMA, VIA IGNAZIO

GUIDI 75, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO RIZZO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO COPPONI;

– controricorrenti –

e contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 485/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito l’Avvocato COPPONI Francesco, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I sigg. R.P., G., F. e Gi. ricorrono contro i sigg. F.N. e P.A. per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto dopo il decorso del termine breve della notifica della sentenza di primo grado, l’appello da loro presentato (insieme con la loro madre O.F., poi deceduta nelle more del giudizio di secondo grado) avverso la sentenza del Tribunale di Camerino che aveva dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione, da parte dei sigg. N. e P., di una servitù di passaggio su un terreno degli odierni ricorrenti.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di usucapione dei sigg. F. e P. dopo aver riunito i giudizi da costoro separatamente instaurati nei confronti di ciascuno dei comproprietari del fondo servente.

La corte di appello ha giudicato valida, e quindi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, la notifica della sentenza di primo grado effettuata dai sigg.ri F. e P. presso la cancelleria del tribunale di Camerino, sul rilievo che il difensore degli appellanti, avv.ssa Oriana Cianca, con studio in Roma e in Olevano Romano, non aveva eletto alcun domicilio nel circondario del Tribunale di Camerino. In particolare la corte distrettuale argomentava che l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocatessa Antonella Gamberoni, in (OMISSIS) (comune compreso nel suddetto circondario), effettuata dai sigg.ri R. e dalla loro madre O.F. nell’epigrafe delle rispettive comparse di costituzione e risposta nei giudizi, poi riuniti, di primo grado, riguardasse le parti personalmente e non il loro difensore, avv.ssa Cianca.

Il ricorso si fonda su due motivi con i quali i ricorrenti lamentano, rispettivamente, il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 170 c.p.c. e R.D. n. 37 del 1934, art. 82 ed il vizio di omessa pronuncia (ex art. 112 c.p.c.) sulle ragioni di merito del loro appello.

Gli eredi di F.N. e P.A., sigg.ri F.D. e R., hanno resistito con controricorso, dando atto che i loro danti causa erano deceduti nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS) ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 13.4.17, per la quale solo i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dai controricorrenti non possono trovare accoglimento.

Quanto all’eccezione relativa all’effettuazione della notifica del ricorso per cassazione all’avvocato Copponi, difensore in appello di F.N. e P.A., presso lo studio del medesimo avvocato Copponi in Camerino, invece che presso lo studio in Filottramo dell’avvocato Poeta, domiciliatario nominato dai signori F. e P. nella procura a marine della comparsa di costituzione in appello, è sufficiente osservare che qualunque ipotetico profilo di nullità della notifica del ricorso per cassazione risulterebbe sanato, a mente dell’art. 156 c.p.c., u.c., dalla tempestiva notifica del controricorso degli intimati.

Quanto all’eccezione con cui i contro ricorrenti deducono l’inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato il medesimo notificato ai sigg.ri F.N. e P.A. presso il loro difensore nel giudizio di secondo grado, ancorchè i ricorrenti sapessero che i destinatari di tale notifica erano deceduti nel corso del giudizio di secondo grado, è sufficiente ricordare il principio fissato dalle sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15295/14, alla cui stregua, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione.

Venendo all’esame dei mezzi di gravame proposti dai ricorrenti, il Collegio osserva quanto segue.

Con il primo mezzo i ricorrenti assumono che la notifica della sentenza di primo grado nella cancelleria del Tribunale di Camerino non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in quanto nell’epigrafe della comparsa di risposta nei giudizi di primo grado l’avv.ssa Cianca aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avvocatessa Gamberoni in (OMISSIS), nel circondario di Camerino; a tale indirizzo, pertanto, si sarebbe dovuto notificare la sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve.

Il motivo va disatteso, ancorchè la motivazione della sentenza gravata vado corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Le argomentazioni svolte in tale sentenza per affermare che la domiciliazione in primo grado dei sigg.ri O. e R. in (OMISSIS) (presso l’avvocatessa Gamberoni) sarebbe stata da riferire alla parti personalmente e non al loro difensore, avvocatessa Cianca, sono infatti recessive dinanzi alla decisiva considerazione, che, poichè l’avvocatessa Cianca (del Foro di Roma) esercitava fuori dalla circoscrizione del tribunale di Camerino, la sua eventuale domiciliazione nel comune di (OMISSIS) non sarebbe stata comunque idonea, trattandosi di comune diverso da quello ove aveva sede il tribunale adito (Camerino), a impedire la presunzione legale di elezione di domicilio presso la cancelleria ae fissata dal R.D. n. 87 del 1934, art. 82, comma 2 (cfr. Cass. 23662/15, Cass. 24956/16).

Il secondo motivo di ricorso è infondato, perchè la corte distrettuale, avendo giudicato inammissibile l’appello, non poteva pronunciarsi sulle questioni di merito costituenti oggetto dei motivi nel medesimo proposti.

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i motivi in cui esso si articola.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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