Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22654 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 10/08/2021), n.22654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7326/2019 proposto da:

S.C., difeso e rappresentato dall’avv. Carmelo Picciotto,

giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I

sezione civile della suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2021 dal Cons. ANDREA FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Messina, con decreto depositato il 15.1.2019, ha rigettato la domanda proposta da S.C., cittadino del (OMISSIS), finalizzata ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Il tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente – che aveva riferito di essersi allontanato dal (OMISSIS) per sottrarsi alla persecuzione perpetrata nei suoi confronti dal maestro della scuola coranica che frequentava- scarsamente dettagliate, inverosimili quanto alla dedotta sottomissione anche in età adulta, non riscontrabili attraverso la consultazione di COI e comunque prive dell’allegazioni dei fatti che avrebbero giustificato il riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non avendo S. dimostrato di non poter ottenere tutela dalla persecuzione, proveniente da un soggetto privato, rivolgendosi all’autorità statale. Il giudice ha poi respinto anche la domanda avanzata ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), rilevando che la regione del Casamance, di provenienza del migrante, non versa in una situazione di conflitto armato generalizzato. Ha infine escluso che ricorressero specifici profili di vulnerabilità del ricorrente tali da giustificare il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

C.S. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e motivazione apparente.

Espone il ricorrente che il giudice di merito ha genericamente motivato sulle questioni sottoposte alla sua attenzione, senza indicare le fonti da cui ha tratto il proprio convincimento e limitandosi a rinviare al sito indicato al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, – ovvero alla fonte che la Commissione Nazionale rende disponibile all’autorità giudiziaria – che non è accessibile alla classe forense, con conseguente illegittimità costituzionale di tale articolo. per violazione dell’art. 24 Cost., e art. 13 Cedu.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia esaminato le fonti da lui allegate e non abbia fornito elementi utili per rintracciare quelle utilizzate per la decisione.

3. Entrambi i motivi presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, osservato che dall’esame del decreto impugnato emerge che il tribunale ha, in realtà, indicato le fonti internazionali da cui ha tratto la conclusione che non vi sono notizie di adulti sottomessi a maestri di scuole coraniche (il ricorrente, al momento del suo allontanamento dal (OMISSIS), aveva 28 anni).

Inoltre, alla pag. 9 del decreto, il giudice di merito ha premesso che le informazioni relative alla situazione generale del Paese devono essere acquisite dai siti delle organizzazioni internazionali (che sono stati citati espressamente, come www.unhcr.it, o www.ecoi.net, o EASO), mentre, a pag. 10, ha precisato di aver tratto le proprie conclusioni “…dalle informazioni acquisite attraverso la consultazione delle COI..”, intendendo chiaramente i siti specializzati delle organizzazioni internazionali citate nella pagina precedente.

D’altra parte, non può nemmeno sostenersi che l’indicazione delle fonti sia stata generica, avendo il giudice di merito affermato di aver controllato le fonti sopra indicate e di non aver rinvenuto le informazioni fornite dal ricorrente, il quale, peraltro, non ha avuto neppure la cura di indicare, a sua volta, le COI dalle quali, avrebbe, invece, tratto la diversa notizia dell’esistenza di una sorta di riduzione in schiavitù dei soggetti già allievi di scuole coraniche, anche una volta raggiunta l’età adulta. In proposito, questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui, in tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione, che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio. Ne consegue che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (vedi Cass. n. 22769/2020).

Alla luce di tale rilievo, si appalesa inammissibile per difetto di rilevanza la sollevata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 9.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, essendo le difese del Ministero assolutamente generiche e in alcun modo correlate con le questioni sottoposte dal ricorrente all’esame di questa Corte.

P.Q.M.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA