Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22652 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 31/10/2011), n.22652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A. (OMISSIS), S.A.

(OMISSIS) nella qualità di erede di S.S. e di

R.R., B.C. (OMISSIS), S.

M. (OMISSIS), SI.AL. (OMISSIS),

SI.IG. (OMISSIS), SI.BI.

(OMISSIS), SI.RO., A.R.

(OMISSIS) questi ultimi sei nella qualità di eredi di

SI.AN., F.A. (OMISSIS), A.

R. (OMISSIS), D.P.S.

(OMISSIS), M.F. (OMISSIS),

C.C. (OMISSIS), L.R., V.

F. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS), P.F. (OMISSIS),

CU.ST. (OMISSIS), CU.DA., R.

G. (OMISSIS), U.G. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio

dell’avvocato STERI STEFANIA, rappresentati e difesi dagli avvocati

CAPPELLANO SEMINARA GAETANO, CARRIERI LORENZO;

– ricorrenti –

contro

FORD ITALIA SPA P.I. (OMISSIS) in persona del suo Procuratore

Generale Avv. D’.Fe., elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato

MANFREDONIA MASSIMO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

FALL. RAF SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, L.

R.S.;

– intimati –

sul ricorso 23670-2006 proposto da:

L.R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DEI

CHIODAROLI 15, presso lo studio dell’avvocato CHIARAMONTE GIOVANNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CASSANITI ANTONINO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

T.A., D.P.S., R.G.,

M.G., M.F., V.F.,

SI.IG., SI.RO.LI., S.

A., SI.MA., SI.BI., A.R.

questi ultimi sei nella qualità di eredi di SI.AN.,

U.G., B.C., S.A. in qualità di

erede di S.S. e R.R., P.

F., L.R., CURATELA FALL. RAF SFA in persona del

Curatore pro tempore, FORD ITAL SPA, C.C., A.

R., CU.ST., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1269/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; per l’accoglimento del ricorso incidentale per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sa.Al., Sa.Ca., C. A., D.R.M., R.M., T.A., B.C., S.S., P.F., D. P.S., R.G., L.R., Cu.

D., F.A., C.C., V. F. e Si.An. chiedevano il sequestro giudiziario dei veicoli dagli stessi acquistati presso la concessionaria R.A.F. s.p.A. nel periodo antecedente al 3.8.1993, deducendo che: le automobili erano state regolarmente pagate; veicoli acquistati da Al., Sa.Ca., C. A., D.R.M., R.M., B.C. e T.A. erano stati consegnati, pur in assenza del certificato di conformità;il veicolo di B.C. e T.A. era stato successivamente ritirato dalla Ford Italia s.p.a. che ne aveva rivendicato la proprietà; gli automezzi dei restanti acquirenti erano stati consegnati ai rispettivi proprietari presso la sede della concessionaria e, stante l’assenza targa e di documenti, erano rimasti in custodia presso i suddetti locali; il 21- 22 agosto 1993 le vetture in concessionaria erano state ritirate dalla Ford. Autorizzato con decreto il sequestro giudiziario, che era confermato con ordinanza, gli istanti convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Palermo la Ford Italia s.p.a. e la R.A.F. s.p.a. per sentire accertare la proprietà dei veicoli pagati alla R.A.F. s.p.a.

con la condanna:

a) di quest’ultima alla consegna di tutti i documenti necessari all’immatricolazione e l’iscrizione al P.R.A.;

b) della Ford Italia s.p.a. alla restituzione a favore di S., P.F., D.P., R.L., L.R., Cu.St., F., C.C., V. e Si. delle autovetture dagli stessi acquistate e lasciate in custodia presso i locali R.A.F. s.p.a. e alla consegna delle automobili sottoposte a sequestro con i relativi documenti oltre al risarcimento dei danni; in subordine, chiedevano il riconoscimento della proprietà ai sensi dell’art. 1153 cod. civ. Con citazione adesiva L.R.S., premesso di avere acquistato un veicolo presso la R.A.F s.p.a. e di averne pagato il prezzo, chiedeva la consegna del bene o, in subordine, la restituzione del prezzo versato.

Nel corso del giudizio intervenivano M.G., M. F., Mo.Mi., U.G. e V. C., aderendo alla domanda degli attori.

Si costituiva la Ford Italia s.p.a., che eccepiva l’incompetenza per territorio del Giudice adito; nel merito, deduceva che la R.A.F. s.p.a. non era proprietaria dei veicoli acquistati dagli attori, tenuto conto della clausola di riserva di proprietà contenuta nel contratto intervenuto fra quest’ultima e la Ford Italia s.p.a. e del mancato pagamento del prezzo da parte del concessionario delle autovetture dovuto alla Ford Italia s.p.a. o a un suo cessionario.

Doveva, poi, escludersi l’applicabilità dell’art. 1153 cod. civ. sul rilievo che per alcuni degli acquirenti difettava il trasferimento del possesso e che per coloro che invece l’avevano ricevuto mancava il requisito della buona fede.

Si costituiva il Fallimento R.A.F. s.p.a. che in via preliminare eccepiva l’inammissibilità delle domande proposte nei confronti della società fallita, chiedendone il rigetto nel merito.

Con sentenza n. 4727 del 2000 il Tribunale, disattesa l’eccezione di incompetenza, accoglieva la domanda proposta dagli attori, osservando che la clausola di riservato dominio non era opponibile ai terzi acquirenti sicchè i medesimi, essendo nel possesso dei beni, ne avevano acquistato la proprietà ai sensi dell’art. 1153 cod. civ. Con sentenza dep. il 25 novembre 2004 la Corte di appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Ford Italia s.p.a., dichiarava quest’ultima proprietaria di quegli autoveicoli di cui gli acquirenti non avevano acquistato il possesso, respingendo così la relativa domanda di rivendica; rigettava invece l’appello relativamente alle vetture acquistate ai sensi dell’art. 1153 da coloro che ne avevano avuto il possesso.

Relativamente alla domanda proposta dal L.R., i Giudici affermavano che nessuna pronuncia doveva essere al riguardo emessa, dando atto della rinuncia alla domanda riconvenzionale nei suoi confronti proposta dalla Ford Italia s.p.a. e dal predetto accettata.

Per quel che ancora interessa nella presente sede, la pronuncia di rigetto della domanda di rivendica delle autovetture di cui Ford Italia s.p.a.

è stata riconosciuta legittima proprietaria è stata basata sulla considerazione che il contratto di concessione di vendita intercorso fra Ford Italia s.p.a. e la R.A.F. Ford Italia s.p.a. prevedeva la clausola di riservato dominio secondo cui la consegna di qualsiasi prodotto Ford alla concessionaria prima del pagamento del prezzo non era sufficiente per il trasferimento della proprietà, essendo quest’ultimo condizionato al pagamento, in favore della Ford o di un suo cessionario del credito, dell’intero prezzo dovuto. Seppure tale clausola prevista in un contratto normativo o quadro, quale è quello di concessione, deve essere riportata nei singoli contratti di compravendita i Giudici osservavano che non è al riguardo richiesta la forma scritta, essendo quest’ultima necessaria per la sua opponibilità ai terzi.

Nella specie, in cui pacificamente i singoli contratti di vendita non erano stati stipulati in forma scritta, atteso che la Ford Italia s.p.a. aveva consegnato i veicoli in esecuzione del contratto di concessione, in assenza di elementi contrari, non vi erano motivi per ritenere che le parti non si fossero attenute, nel perfezionamento dei singoli contratti, a tutte le condizioni stabilite nel contratto di concessione.

Il che aveva trovato riscontro nella mancanza dei documenti di circolazione delle autovetture riferita dagli acquirenti: il che confermava quanto convenuto nell’art. 12 lett. c) del contratto di concessione, secondo cui fra il momento della consegna del mezzo e quello della ricezione del prezzo, il concessionario aveva la mera detenzione del bene e il diritto ai documenti necessari per l’immatricolazione sarebbe stato acquistato soltanto a seguito del versamento del prezzo. D’altra parte, la cessione dei crediti maturati verso la R.A.F. s.p.a. alla Ford Credit s.p.a. non poteva incidere sulla proprietà del bene che rimane nel patrimonio del venditore.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo T.A., B. C., S.A., quale erede di S.S. e di R.R., P.F., D.P. S., R.G., L.R., Cu.St. quale erede di Cu.Da., F.A., C.C., V.F., A.R., Si.Bi., Si.Ig., Si.Ro., Si.Ma. e Si.Al., questi ultimi sei quale eredi di S. A., M.G., M.F. e U. G..

Resistono con controricorso la Ford s.p.a. e il L.R. che propone ricorso incidentale affidato a tre motivi illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

RICORSO PRINCIPALE. 1.1. Con l’unico motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la decisione gravata : a) per avere esonerato la Ford Italia s.p.a. dall’onere a essa incombente di fornire la prova del patto di riservato dominio contenuto in ciascuna singola vendita di autovetture, tenuto conto che di fronte alla domanda di rivendica proposta dagli attori era stata la Ford Italia s.p.a. a negare la titolarità da parte della R.A.F. s.p.a. della proprietà; b) per avere ritenuto con una presunzione semplice che il patto di riservato dominio sarebbe stato convenuto in ciascuna vendita, presunzione fondata su una falsa premessa desunta dalla mancanza dei documenti per la circolazione senza tenere conto delle modalità normali di gestione del rapporto che prevedeva la cessione dei crediti alla Ford Credit s.p.a. e la dilazione dei pagamenti; la determinazione di trattenere i certificati non corrispondeva alla normale gestione di rapporti ma era stata utilizzata come rimedio al presunto indebitamento della concessionaria; la premessa utilizzata dai Giudici era del tutto avulsa dalla consueta e normale gestione dei rapporti; la Ford aveva soltanto nel giudizio di secondo grado introdotto la deduzione che l’accordo contenente la riserva di proprietà sarebbe stato inserito verbalmente di volta in volta nei singoli contratti di vendita, essendosi resa conto della insufficienza della relativa previsione del contratto di concessione;

d’altra parte, l’impulso alle vendita dato dagli addetti alla concessionaria era sintomatico dell’assenza di alcuna riserva.

1.2. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che: a) gli attori, agendo in rivendica, avevano assolto l’onere probatorio loro incombente avendo allegato e provato i fatti costitutivi posti a base della domanda, ovvero di avere acquistato i mezzi dalla R.A.F. s.p.a. alla quale gli autoveicoli erano stati ceduti dalla produttrice in virtù del contratto di concessione fra le medesime intercorso; b) era onere posto a carico della Ford Italia s.p.a. la quale aveva eccepito, in deroga all’effetto traslativo immediato della vendita, che la concessionaria non era divenuta proprietaria degli autoveicoli per effetto della clausola di riservato dominio pattuita.

La sentenza ha ritenuto tale onere probatorio ottemperato dalla Ford Italia s.p.a., avendo considerato che la clausola era stata inserita nei singoli contratti di cessione stipulati. E la sentenza impugnata, procedendo alla necessaria verifica – alla luce delle allegazioni delle parti – ha ritenuto che la società convenuta aveva fornito la prova che fosse stata inserita in forma verbale nei singoli contratti di cessione delle autovetture la clausola che subordinava il trasferimento della relativa proprietà all’avvenuto pagamento dell’intero prezzo, osservando che il documento scritto era necessario per l’opponibilità ai terzi. Nel procedere a tale indagine ha tratto elementi di convincimento dalle modalità con cui le parti avevano dato esecuzione al rapporto fra loro intercorso e, avendo accertato che le stesse si erano attenute alle previsioni del contratto di concessione, ne ha tratto il convincimento che il relativo regolamento pattizio fosse stato trasfuso nelle singole vendite con cui si dava attuazione al contratto di concessione. E a conferma di tale considerazione ha dato rilevanza alla assenza dei documenti di circolazione, attribuendo la circostanza alla mancanza del pagamento al quale era subordinato il trasferimento di proprietà.

Orbene, la doglianza si risolve nella critica della valutazione che la Corte ha attribuito alla circostanza relativa alla mancata consegna dei certificati, sostenendo i ricorrenti che tale circostanza dovesse avere un diverso significato e, come tale, la censura è inammissibile in sede di legittimità, dovendosi qui ricordare che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento. Il ricorso principale va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. Il ricorso incidentale proposto dal L.R. (che denuncia la contraddittorietà e gli errori delle statuizioni contenute nella sentenza circa la proprietà della vettura acquistata dal predetto, evidenziando che alcune sono a lui favorevoli altre sfavorevoli), va dichiarato inammissibile, essendo stato notificato ben oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Al riguardo, non potrebbe invocarsi l’art. 334 cod. proc. civ. atteso che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte, anche se proposta nei confronti di parte diversa dall’impugnante principale, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva ritenuto di fare acquiescenza (S.U. 24627/2007): nella specie, l’interesse all’impugnazione del L.R. che è stata proposta nei confronti – non dei ricorrenti principali ma della parte contro la quale è stato proposto il ricorso principale – non discende dalla proposizione di quest’ultimo nè l’esito di quest’ultimo può minimamente influire sulla posizione del L.R., dovendosi, da un lato, escludere alcuna correlazione fra la posizione del ricorrente incidentale e quella degli impugnanti principali – essendo del tutto autonomi e indipendenti i rispettivi rapporti dedotti in giudizio – e dovendosi, dall’altro, considerare la inerenza dei motivi del ricorso incidentale alle specifiche statuizioni riguardanti la particolare posizione processuale del L.R., il cui interesse a impugnare scaturiva di per se solo dal tenore delle medesime statuizioni.

Le spese relative al rapporto fra i ricorrenti principali e la Ford Italiana s.p.a. seguono la soccombenza.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase relativamente al rapporto processuale intercoso fra L. R. e la Ford Italiana s.p.a.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile l’incidentale.

Condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento in favore della Ford Italiana s.p.a. delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Compensa spese fra L.R. e Ford Italiana s.p.a.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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