Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22652 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 11/09/2019), n.22652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7010-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.F., domiciliato in ROMA CIRC.NE CLODIA 145/A presso lo

studio dell’Avvocato PAMELA BONANNI, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ARTURO VERI’ delega in atti;

– resistente –

contro

EQUITALIA NORD;

– intimata –

e

EQUITALIA NORD, domiciliato in ROMA P.ZZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’Avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA che lo rappresenta

e difende unitamente all’Avvocato GUSTAVO VISENTINI, delega in atti;

– ricorrente con ricorso successivo –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE SERVIZIO AUTONOMO INTERVENTI NEL SETTORE

AGRICOLO AREA A, AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE MILANO 1,

in persona del Direttore pro tempore, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO in VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

Contro

I.F.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 101/2012 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 09/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza n. 25/02/11, la C.T.P. di Milano respingeva il ricorso di I.F. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata da Equitalia Esatri S.p.A. e recante la pretesa tributaria di cui al ruolo n. (OMISSIS), emesso dall’Agenzia delle Dogane per il recupero – in regime di mutua assistenza amministrativa tra Stati membri dell’Unione Europea – di un credito erariale vantato dall’Amministrazione finanziaria austriaca in relazione ad IVA e interessi di mora per l’importazione di preziosi da paesi extra-UE;

– la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 101/40/12 del 9 agosto 2012, accoglieva l’appello di I.F. con la seguente motivazione: “Il contribuente… ha presentato atto d’appello, eccependo l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento, la mancata traduzione in lingua italiana degli atti notificati in lingua tedesca dalla Dogana austriaca, l’inesistenza del presupposto titolo esecutivo richiamato nella cartella di pagamento… La Commissione preliminarmente osserva che la declaratoria di inammissibilità eccepita dall’Equitalia Nord S.p.A. D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, avendo il ricorrente per la prima volta, in sede d’appello, formalizzato l’eccezione relativa alla pretesa inesistenza della notifica della cartella di pagamento menzionata in narrativa, va respinta, poichè dette inammissibilità può essere rilevata in qualsiasi grado del giudizio ed anche d’ufficio…. Certo è che la cartella di pagamento non può mai essere notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante la spedizione tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, stante la necessità (obbligo) ope legis dell’intervento dei soggetti previsti dal tassativo dettato dell’art. 26, comma 1…. Circa la non accoglibilità dell’eccezione dell’Agenzia delle Entrate, ufficio impositore, relativamente alla propria carenza di legittimazione passiva, valga in punto quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 16412/2007…. Ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta.”;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

– Equitalia Nord S.p.A. (subentrata a Equitalia Esatri S.p.A.) ha a sua volta impugnato la predetta decisione formulando quattro motivi di ricorso;

– l’intimato I.F., pur avendo depositato procura per partecipare alla discussione orale, non ha svolto altre difese in questo grado di legittimità;

– la ricorrente Equitalia Nord ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo l’Agenzia delle Dogane ribadisce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria italiana in relazione alle censure svolte dal ricorrente, in quanto le contestazioni del credito e del titolo esecutivo dell’Amministrazione finanziaria di altro Stato membro dell’Unione devono essere avanzate innanzi ai competenti organi di detto Stato, a norma del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69, art. 6.

La questione dedotta, pur riguardando il riparto tra la giurisdizione nazionale e quella austriaca, è suscettibile di esame da parte della Sezione semplice ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, ultima parte, trattandosi di profili di cui – come più ampiamente delineato nel prosieguo – le Sezioni Unite di questa Corte si sono più volte occupate con riguardo a fattispecie similari.

2. Il motivo è ammissibile e fondato nei termini di seguito esposti.

In punto di ammissibilità della censura, si osserva che nella fattispecie non si è formato alcun giudicato sulla giurisdizione.

Deve infatti ribadirsi il principio secondo cui “nel processo tributario, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, trattandosi di parte vittoriosa, eventualmente in via incidentale condizionata D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 54, pur senza ricorrere a formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato in sede di costituzione risulti chiaramente la volontà di ottenere la riforma della decisione.” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 2752 del 23/02/2012, Rv. 621692-01).

Nel caso di specie l’Agenzia delle Dogane ha chiaramente ribadito, nella propria comparsa di costituzione in appello, l’eccezione di difetto di giurisdizione non limitandosi a controdedurre rispetto alle difese dell’appellante Intini, ma enucleando nell’atto – che, per il suo contenuto, deve essere qualificato come appello incidentale condizionato – un apposito capitolo nel quale sono state inserite le argomentazioni volte a sostenere la doglianza circa la carenza di potere giurisdizionale (non rilevata dal giudice di prime cure).

Riguardo alla questione sollevata col motivo, il menzionato D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69 (che ha abrogato e sostituito il Capo I-bis “Mutua assistenza fra gli Stati membri delle Comunità Europee in materia di ricupero di crediti” – del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, introdotto dal D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 35, art. 1, in attuazione della Direttiva n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti) costituisce la disciplina interna di attuazione della Direttiva n. 2001/44/CE relativamente al recupero di crediti connessi ai dazi doganali, all’I.V.A. e a talune accise.

In particolare, il D.Lgs. n. 69 del 2003, art. 6, detta un riparto di giurisdizione per le “contestazioni del credito” avanzate dal contribuente: “L’interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l’organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti” (comma 1); “L’interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva deve adire l’organo competente, secondo le disposizioni dell’ordinamento interno.” (comma 2).

Perciò, “in tema di giurisdizione, relativamente all’assistenza tra Stati dell’Unione Europea per la riscossione dei crediti, la controversia appartiene alla giurisdizione dello Stato richiedente ove le contestazioni riguardino il credito od il titolo esecutivo, mentre ricade nella giurisdizione dello Stato destinatario quando le censure investano gli atti esecutivi.” (da ultimo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17/03/2017, Rv. 643597-01, che richiama Cass., Sez. U., n. 760 del 17/01/2006, Rv. 585787-01, Cass., Sez. 5, n. 21669 del 09/10/2006, Rv. 594652-01, Cass., Sez. U., n. 13357 del 23/05/2008, Rv. 603548-01, Cass., Sez. U., n. 18189 del 03/07/2008, Rv. 603935-01 e Cass., Sez. U, n. 9671 del 23/04/2009, Rv. 607448-01).

“Tale ripartizione delle competenze – come spiegato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 14 gennaio 2010, C-233/08, Kyrian, p. 40 – è corollario del fatto che il credito e il titolo esecutivo vengono emessi sulla base del diritto vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, mentre, per i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, quest’ultima applica, in forza degli artt. 5 e 6 della direttiva 76/308, le disposizioni previste dal proprio diritto nazionale per atti corrispondenti, poichè tale autorità è quella che si trova nella migliore posizione per giudicare della legittimità di un atto in funzione del suo diritto nazionale”.

Si evince dalla sentenza impugnata (secondo cui “il contribuente… ha presentato atto d’appello, eccependo l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento, la mancata traduzione in lingua italiana degli atti notificati in lingua tedesca dalla Dogana austriaca, l’inesistenza del presupposto titolo esecutivo richiamato nella cartella di pagamento”) che la domanda di I.F. era in parte diretta a censurare la regolarità degli atti e, in particolare, la notificazione della cartella, spedita direttamente dall’agente della riscossione senza l’intermediazione di un agente notificatore e senza la compilazione della relata) e in altra parte volta a contestare l’esistenza del credito dell’autorità richiedente (perchè insussistente e comunque prescritto) e del titolo esecutivo straniero (in quanto la decisione precedente la sua emissione era stata notificata soltanto in lingua tedesca).

La notificazione della pretesa tributaria costituisce uno dei provvedimenti i=251 che competono all’autorità investita della richiesta di assistenza per il recupero del credito: conseguentemente, ogni contestazione ad essa afferente deve essere avanzata dinanzi all’organo competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita: perciò, l’eccezione di carenza di giurisdizione è, in parte qua, infondata.

Al contrario, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle altre censure di I.F., che involgono questioni attinenti all’esistenza del credito tributario vantato dall’autorità straniera e al titolo esecutivo estero e non alla procedura di riscossione del credito in Italia, il cui esame spetta all’organo competente dello Stato creditore (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19283 del 12/09/2014, Rv. 632996-01).

3. Resta assorbito il secondo motivo dell’Agenzia, formulato in via subordinata e riguardante la competenza territoriale del giudice tributario adito per la contestazione del titolo.

4. Col terzo e col quarto motivo l’Agenzia delle Dogane lamenta la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) della sentenza impugnata, per avere il giudice d’appello ritenuto ammissibile la contestazione, avanzata solo in secondo grado, relativa alla notificazione della cartella a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione.

5. Il quinto motivo dell’Agenzia contiene censura della decisione per violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e art. 156 c.p.c., dovendosi ritenere regolare (o comunque sanata) la notificazione della cartella di pagamento.

6. Di analogo tenore sono i motivi del ricorso di Equitalia Nord che deduce la novità della censura sollevata dal contribuente in appello, la mancanza di un suo interesse ex art. 100 c.p.c., ad una statuizione sulla regolarità della cartella (dato che in primo grado le contestazioni avevano riguardato la pretesa impositiva e la C.T.P. aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione) e, in ogni caso, l’erronea interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

7. I motivi, trattati congiuntamente perchè tra loro connessi, sono fondati in base alla “ragione più liquida” (v. Cass., Sez. U., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490-01).

Si osserva, infatti, che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”) “prevede una disciplina specifica della notifica delle cartelle di pagamento, che – estesa (dal successivo art. 49) anche alla notifica di tutti gli atti dell’espropriazione forzata – è speciale rispetto a quella dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60” (così Corte Cost., Sentenza n. 175 del 23/07/2018), il quale – riguardando in generale “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” – trova applicazione solo “nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c.” (art. 26, comma 3 ratione temporis vigente), in caso di notifica “a mezzo posta elettronica certificata” (secondo il vigente art. 26, comma 2, inserito dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e sostituito dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 14, comma 1) e soltanto “per quanto non è regolato dal presente art. (26)” (art. 26, u.c.).

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte dell’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed è esclusa l’applicazione alla notificazione della cartella di pagamento delle disposizioni della L. n. 890 del 1982: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025-01); in particolare, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, Rv. 618236-01).

Il granitico orientamento giurisprudenziale ha recentemente trovato conferma nella sentenza n. 175 del 23/07/2018 della Corte Costituzionale, la quale – respingendo i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati con riguardo al “diritto vivente” – ha così statuito: “La disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l’agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, comma 1, delle cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l’esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività del primo, il quale, secondo l’espressa previsione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, è depositario del ruolo formato dall’amministrazione finanziaria e, per conto di quest’ultima, procede per legge alla riscossione coattiva. Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche. Ciò è tanto più vero a seguito dell’istituzione del sistema nazionale della riscossione, secondo la previsione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, con l’attribuzione delle relative funzioni all’Agenzia delle entrate che le ha esercitate, fino ad epoca recente, mediante una società a capitale interamente pubblico (Riscossione spa, poi divenuta Equitalia spa)…. E’ questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento…. Con riferimento, quindi, alla forma di notificazione “diretta”, con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito – richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte – della “effettiva possibilità di conoscenza” dell’atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003). La disposizione censurata non viola i parametri evocati dalla CTR rimettente, sotto il profilo della ipotizzata violazione del diritto di azione e di difesa del notificatario (art. 24 Cost., comma 1 e 2,) e del principio della “parità delle armi” integrato dal canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1 e 2,) perchè non è superato quel “limite inderogabile” che la giurisprudenza di questa Corte pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio”.

Consegue a quanto esposto l’erroneità della decisione della C.T.R. che ha accolto la doglianza avanzata dall’Intini (per giunta solo in appello) reputando addirittura affetta da inesistenza (ex se non configurabile nella fattispecie, in base all’insegnamento dè. Cass., Sez. U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603-01) la notificazione della cartella di pagamento in ragione di una presunta carenza del potere di procedervi in capo all’agente della riscossione.

8. In conclusione, i succitati motivi dei ricorsi di Agenzia delle Dogane e di Equitalia Nord devono essere accolti e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c.; la sentenza, con riguardo all’impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS), è cassata e deve essere respinta l’originaria impugnazione del contribuente riguardante la predetta cartella.

9. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, occorre provvedere sulle spese di tutti i gradi del giudizio.

In ragione delle alterne vicende processuali ritiene il Collegio di compensare le spese dei gradi di merito, mentre I.F. deve essere condannato alla rifusione dei costi di lite sostenuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da Equitalia Nord S.p.A. (subentrata a Equitalia Esatri S.p.A.) nel grado di legittimità; dette spese sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Equitalia Nord S.p.A., dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle questioni attinenti all’esistenza del credito tributario vantato dall’autorità straniera e al titolo esecutivo estero;

cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., respinge il ricorso introduttivo di I.F.;

compensa le spese di lite dei gradi di merito;

condanna I.F. a rifondere ad Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;

condanna I.F. a rifondere a Equitalia Nord S.p.A. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e ad accessori di legge..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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