Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22652 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 10/08/2021), n.22652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15541/2019 proposto da:

M.D., difeso e rappresentato dall’avv. Carmelo

Picciotto, giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria

della I sezione civile della suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2021 dal Cons. ANDREA FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Messina, con decreto depositato il 28.03.2019, ha rigettato la domanda proposta da M.D., cittadino della (OMISSIS) proveniente dal (OMISSIS), finalizzata ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Il giudice del merito ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente (che aveva riferito di non poter far ritorno in Nigeria per il timore di essere ucciso dai genitori della propria ragazza, che aveva messo incinta e che era morta per il parto); ha escluso che il (OMISSIS) versi in una situazione di violenza indiscriminata determinata da conflitto armato; ha accertato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

M.D. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 132 c.p.c., nonché la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, e l’omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente lamenta che il giudice del merito, pur ritenendo contraddittorie le sue dichiarazioni, non lo abbia sentito a chiarimenti ed abbia acriticamente aderito al giudizio di inattendibilità della vicenda da lui narrata espresso dalla C.T., senza esporre le ragioni del proprio convincimento e senza tener conto che, secondo quanto da lui dedotto, la C.T. aveva travisato le sue dichiarazioni.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va rilevato, in primo luogo, che esso non riproduce il verbale delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in sede di audizione dinanzi alla C.T., né precisa dove questo sia rintracciabile all’interno del fascicolo d’ufficio o della produzione di parte, precludendo perciò a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se davvero il tribunale, incorrendo nel medesimo errore della Commissione, ne abbia travisato il contenuto.

Non ricorre, poi, il denunciato vizio di difetto di motivazione/motivazione apparente, avendo il tribunale, seppure in maniera sintetica, esposto le ragioni del proprio convincimento, così soddisfacendo al requisito del c.d. ” minimo costituzionale”. In particolare, il giudice messinese ha evidenziato (pag. 9 del decreto): “….non si comprende quando e quanto tempo si sia frequentato con questa ragazza, in che modo sia stato effettivamente minacciato dai suoi parenti; quando la ragazza sia morta ed abbia perso il bambino. In ogni caso la fuga sembra essere dipesa da circostanze ben lontane da una persecuzione intesa nel senso prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7…..”. Inoltre, il decreto, qualche riga più in alto della stessa pagina, aveva rimarcato che il ricorrente aveva dichiarato che dopo le minacce dei genitori della ragazza era scappato riparando a Lagos, dove aveva lavorato in autolavaggio, ed era rimasto lì per un anno e qualche mese (dunque era stato sufficiente il cambio di città per sottrarsi alle minacce dei genitori della ragazza).

Non ricorre neppure la dedotta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

Va preliminarmente osservato che questa Corte, nella recente sentenza n. 21584 del 7.10.2020, pronunciata all’esito dell’udienza pubblica del 17.9.2020, ha statuito che, in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione personale del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non sia manifestamente fondata o inammissibile.

In particolare, nella predetta pronuncia, è stato evidenziato che il giudice non è tenuto a disporre l’audizione del richiedente, se non previa richiesta circostanziata da parte di quest’ultimo in cui lo stesso deve indicare quali chiarimenti intende rendere in relazione alle incongruenze e contraddizioni rilevate dalla Commissione Territoriale e poste a fondamento del decreto di rigetto della domanda di protezione (vedi anche Cass. n. 25312/2020).

Nel caso di specie, il ricorrente neppure deduce di aver richiesto la propria audizione al giudice di merito.

Va escluso, infine, che l’omessa attivazione di un mezzo istruttorio, quale è per l’appunto l’audizione del richiedente, possa integrare il vizio di motivazione, il quale, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attiene all’omesso esame di fatti decisivi che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti; ciò senza contare che il ricorrente non indica in alcun modo quali chiarimenti, astrattamente idonei a rovesciare il giudizio di inattendibilità delle sue dichiarazioni, avrebbe potuto rendere se interrogato dal giudice del merito.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, oltre alla violazione dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi.

Il ricorrente assume che il giudice, arrestandosi al rilievo che nel (OMISSIS) non opera il gruppo terroristico (OMISSIS), non ha compiuto un’autonoma indagine sulla situazione generale di tale Stato e non ha verificato le sue allegazioni.

4. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha statuito più volte che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018).

Nel caso di specie, il tribunale non si è arrestato al rilievo che nel (OMISSIS) non opera il gruppo terroristico di (OMISSIS), ma ha accertato – mediante il ricorso a diverse fonti internazionali aggiornate – l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in quella regione, con apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se non nei ristretti termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 2/12/2018 n. 32064). Le censure del ricorrente risultano invece finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice del merito (Cass. 8757/2017).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

6. Il motivo è inammissibile, perché privo di illustrazione delle ragioni di fatto o di diritto per cui invoca la dedotta violazione di legge.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

 

 

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