Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22651 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 31/10/2011), n.22651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2115/2006 proposto da:

G.A. (OMISSIS), G.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIGRE’ 37,

presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI Francesco, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCHI MARIO;

– ricorrenti –

contro

V.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SALUZZO 8, presso lo studio dell’avvocato NATALE Fernando,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PORTA LUIGI;

– controricorrente –

e contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 750/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato CAFFARELLI Francesco, difensore del ricorrente che

ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. e G.A., proprietari dei terreni di cui ai mappali 603 e 335 del foglio 10 del Comune di Caiolo, convenivano in giudizio V.C. e C.A. per sentire costituire, ex art. 1051 cod. civ., una servitù coattiva di passaggio sul fondo di proprietà dei convenuti di cui ai mapp. n. 3, 4, 5 foglio 16 Contrada (OMISSIS) del Comune di Caiolo, dal quale soltanto era possibile accedere alla soletta parcheggio dai medesimi istanti costruita sui predetti mappali 603 e 335.

Facevano presente che fino al 1987 chiunque aveva potuto liberamente accedere agli indicati terreni dei convenuti per un mezzo di un ponte di legno; il passaggio su quei terreni risultava altresì necessario, in quanto esisteva una cabina Enel situata oltre il parcheggio dei G., la quale era raggiungibile unicamente passando sulla proprietà dei convenuti; che il Comune di Caiolo aveva eseguito, nel tempo, numerose opere (i1luminazione, asfaltatura ed altro) allo scopo di creare un passaggio per consentire ai veicoli di raggiungere la proprietà (OMISSIS), tant’ è vero che nel 1995 accordo con il Comune per la cessione amichevole di una porzione del suo terreno;

che i convenuti impedivano di usufruire del passaggio sui i loro fondi.

Si costituiva soltanto la V., chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza del 9 maggio 2002 il Tribunale accoglieva la domanda, costituendo la servitù coattiva sul fondo di cui al fg. 16 n. 3 dei convenuti a favore dei fondi di cui mappali 603 e 335 del foglio 10 del Comune di Caiolo degli attori.

Con sentenza dep. il 19 marzo 2005 la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata dalla V., rigettava la domanda proposta dagli attori.

In primo luogo, i Giudici escludevano che l’area sulla quale era stata chiesta la costituzione della servitù fosse di natura pubblica o di uso pubblico, dovendosi ritenere invece tale soltanto il tratto di strada di metri 1, che era stato allargato e asfaltato dal Comune fino al confine con il mappale n. 4 di proprietà V. e C., posto che non si era perfezionata, con la sottoscrizione delle parti, la cessione dei terreni interessati deliberata dal Comune.

La sentenza accertava che gli attori avevano edificato sui mappali 603 e 335 del foglio 10 una soletta parcheggio, costruendo tre pilastri per superare il dislivello di circa mt. 3,50 del terreno rispetto al mappale 3 foglio 16 di proprietà dei convenuti e, nell’escluderne l’interclusione, rilevavano che tale soletta adibita a parcheggio era in effetti al servizio del mappale n. 1 del foglio 16 di proprietà di essi attori, mappale che non era intercluso ma che era dotato a sua volta di autorimesse e di accesso carraio.

Precisavano ancora che il mappale 335 aveva accesso dalla strada di mt. 1 e il mappale 603 aveva accesso dal mappale 335.

Concludevano, quindi, che la nuova soletta non è interclusa perchè risulta collegata alla strada pubblica dal tratto largo mt. 1, tratto allargato e asfaltato dal Comune fino all’ingresso del mappale n. 1 foglio 16 di proprietà G..

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione G. G. e G.A. sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), denunciano la contraddittorietà della decisione gravata laddove: a) dopo avere affermato che l’area sulla quale era stata chiesta la costituzione della servitù non era pubblica o di uso pubblico, aveva escluso l’interclusione dei fondi attorei affermando che gli stessi erano collegati alla strada pubblica da un metro di strada comunale; b) dapprima aveva sostenuto che l’opera di asfaltatura e di ampliamento si era fermata fino al confine con il mappale n. 4 di proprietà V. e successivamente che il tratto di strada asfaltata e ampliata dal Comune giungeva fino all’ingresso del mappale n. 1 foglio 16 fondo.

La sentenza aveva erroneamente ritenuto che il Comune con la Delib.

n. 92 del 1998, avrebbe deliberato la cessazione dei terreni per consentire l’ampliamento del sentiero, quando le opere erano state già realizzate nel 1974; in modo illogico e senza alcuna spiegazione aveva ritenuto che potesse considerarsi carraio un passaggio di mt.

1.

1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione degli artt. 922, 934, 938 cod. civ., nonchè dei principi in materia di accessione invertita e di occupazione acquisitiva nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la sentenza impugnata che senza alcuna spiegazione aveva qualificato come di proprietà comunale la strada di metri uno e che tale sarebbe stata solo perchè asfaltata dal Comune: in tal modo, in contrasto con le risultanze istruttorie (in particolare con la c.t.u.) e con quanto ritenuto dalla stessa Corte a proposito della Delib. n. 92 del 1998, i Giudici avrebbero accertato incidentalmente il verificarsi di un accessione invertita al di fuori dei presupposti minimi previsti per l’occupazione acquisitiva da parte del Comune, dovendo escludersi che l’asfaltatura del terreno potesse integrare la trasformazione radicale del terreno tale da togliergli la sua destinazione e che ricorresse nella specie l’interesse pubblico legalmente dichiarato alla realizzazione dell’opera, quando la sentenza aveva affermato che la strada de qua non era di interesse pubblico nè di uso pubblico.

1.3. Il primo e il secondo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La sentenza impugnata, nell’escludere la sussistenza dei presupposti per la costituzione di servitù coattiva sui fondi dei convenuti a favore di quelli di cui ai mappali (335 e 603) degli attori, ha ritenuto che i predetti mappali, sul quali era stata realizzata la soletta per il parcheggio di autoveicoli a vantaggio del mappale n. 1 di cui al fg. 16 degli attori, erano dotati di accesso attraverso la stradina di metri uno che collegava la strada pubblica a quest’ultimo mappale.

a) Deve innanzitutto escludersi la denunciata contraddittorietà della motivazione, atteso che la sentenza, nel procedere agli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, ha operato una chiara distinzione fra l’area asfaltata dal Comune larga metri uno che collega il fondo degli attori con la strada pubblica – e che è stato ritenuta di natura pubblica – e la proprietà privata dei convenuti sui quali il Comune aveva realizzato opere per procedere all’ampliamento di metri uno del tratto di strada, ampliamento giunto fino al mappale n. 4, ma che poi non Aveva avuto alcun esito non essendosi perfezionata la cessione dei terreni interessati (descritti nella Delib. n. 92 del 1998 come corti dei fabbricati).

b) La questione circa la natura pubblica o meno del tratto di strada de qua è inammissibile, perchè gli attori non hanno interesse a sostenere che esso sia di proprietà dei convenuti (per chiedere la costituzione di servitù coattiva) quando è stato accertato il carattere pubblico della strada e, quindi, il diritto di transitarvi, anche perchè i convenuti non hanno contestato che essa non costituisce porzione appartenente ai medesimi.

2.1. Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 1051 cod. civ., comma 3, nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la sentenza laddove aveva ritenuto che il fondo degli attori sarebbe dotato di un accesso quando tale circostanza era smentita dalle fotografie prodotte e dalle risultanze della c.t.u.. In ogni caso, la larghezza di metri uno sarebbe del tutto insufficiente, per cui si sarebbe dovuto applicare la norma citata che consente l’ampliamento del passaggio esistente in modo da consentire il passaggio veicolare.

2.2. Il quarto motivo, lamentando omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia l’interclusione assoluta dei fondi di cui ai mappali 335 e 603 che non sono raggiungibili se non attraverso i terreni dei convenuti secondo quanto emerso dalla documentazione fotografica in atti, dalla consulenza di parte, dalle mappe catastali e dai rilievi planimetrici acquisiti.

La Corte non aveva motivato perchè si era discostata dalle conclusioni della consulente d’ufficio, dissentendo anche da quanto ritenuto dalla decisione di primo grado.

2.3.11 quinto motivo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 1051 cod. civ., commi 1 e 3, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto controverso, censurando la sentenza impugnata laddove aveva escluso l’interclusione dei fondi sul rilievo che la soletta-parcheggio era stata realizzata per l’utilità del fondo di cui al mappale 1 fg.16 che non è intercluso, senza tenere conto che la servitù coattiva può essere costituita per il conveniente uso del fondo intercluso che comprende qualsiasi forma di utilizzazione razionale del medesimo: nella specie, il fondo intercluso era strato progettato, autorizzato e costruito al solo fine di diventare un parcheggio privato, che ne rappresentava l’esclusiva destinazione;

irrilevante era la circostanza che il parcheggio fosse stato costruito per l’utilità di altra proprietà G. anche tenuto conto della giurisprudenza della Cassazione nel caso in cui il fondo intercluso sia porzione di altro fondo non intercluso.

Erroneamente, la sentenza aveva ritenuto che l’utilità di collegare i fondi G. esulava dalla previsione di cui agli artt. 1051 e 1052 cod. civ..

La situazione di interclusione assoluta o relativa impediva di utilizzare il fondo secondo la sua destinazione.

2.4. Va esaminato innanzitutto il quinto motivo che ha priorità logico-giuridica rispetto al terzo e al quarto.

Deve ritenersi, innanzitutto, irrilevante l’affermazione dei Giudici, secondo cui la soletta parcheggio sarebbe stata realizzata sui mappali 335 (fabbricato rurale), munito di accesso sulla stradina di metri e 603 (terreno – soletta) per l’utilità del fondo di cui al foglio 1 del mappale 16.

Evidentemente l’indagine avrebbe dovuto riguardare la situazione obiettiva dei fondi di cui si asseriva l’interclusione tenendo conto della loro effettiva destinazione a seguito della esecuzione di opere edili realizzate per la costruzione di un parcheggio. Ed invero la nozione di uso conveniente del fondo al quale fa riferimento l’art. 1051 cod. civ., richiamato dall’art. 1052 cod. civ., comprende qualsiasi tipo di utilizzazione o sfruttamento che sia conforme a un razionale e legittimo esercizio delle facoltà interenti al contenuto del diritto di proprietà: la destinazione a parcheggio rientra certamente nell’ambito di tale uso del fondo.

Pertanto, la sentenza avrebbe dovuto verificare, in relazione alla loro attuale destinazione, se il passaggio sul sentiero di metri uno fosse idoneo o meno a soddisfare le esigenze obiettive dei fondi degli attori.

Se, certamente è fuori luogo nella specie il riferimento compiuto dai ricorrenti all’art. 1051 cod. civ., comma 3, che presuppone sul fondo servente l’esistenza a favore di quello dominante del passaggio di cui si chiede l’ampliamento (nella specie è stato accertato che il passaggio esistente avviene su un tratto di strada pubblica), l’indagine doveva piuttosto verificare se ricorressero o meno le condizioni al riguardo stabilite dall’art. 1052 cod. civ..

Premesso che, in base a quanto risulta dalla sentenza impugnata, tale domanda deve ritenersi ritualmente proposta in giudizio – avendola i Giudici rigettata (nel merito) e quindi implicitamente considerata ammissibile in rito laddove si afferma che “l’utilità di collegare i due fondi di proprietà G. esula dalla previsione di cui agli artt. 1051 e 1052 cod. civ.” – la Corte di appello avrebbe dovuto accertare se: a) l’accesso alla pubblica strada attraverso il tratto di metri uno fosse o meno inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo (art. 1052 cod. civ., comma 1) a stregua di quella che era stata la destinazione alla quale esso era stato adibito dagli attori;

b) il passaggio rispondesse alle esigenze dell’agricoltura, dell’industria ovvero – alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale – anche a quelle di accessibilità – di cui alla legislazione relativa ai portatori di “handicap” – agli edifici adibiti a casa di abitazione (art. 1052 cod. civ., comma 2), tenuto conto che tale ultima norma comunque subordina la costituzione della servitù alla sussistenza delle condizioni ivi indicate.

La motivazione è assolutamente carente non avendo i Giudici proceduto all’esame dei profili sopra evidenziati che non risultano in alcun modo presi in considerazione dalla sentenza impugnata.

3.1. Con il sesto motivo i ricorrenti chiedono che, in accoglimento dei motivi sopra esposti, la sentenza impugnata sia cassata con conferma della decisione di primo grado e condanna alle spese 3.2. Il motivo è inammissibile, perchè non formula alcuna censura.

Pertanto, va accolto il quinto motivo del ricorso mentre vanno rigettati i primi due, assorbiti il terzo e il quarto mentre va dichiarato inammissibile il sesto.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese relative alla presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta il primo e il secondo, assorbiti il terzo e quarto dichiara inammissibile il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA