Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22651 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. II, 19/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 19/10/2020), n.22651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4768/2016 proposto dal:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore

L.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato FERDINANDO

CAIAZZA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott.

Giovanna Gambardella, in ROMA, VIA IGNAZIO PERSICO 77;

– ricorrente –

contro

G.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato FABRIZIO

CASTALDO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Dott. Irma

Bombardini, in ROMA, P.zza SEMPIONE 19/b;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4401/2015 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.A. conveniva davanti al Giudice di pace di Marano il CONDOMINIO (OMISSIS), opponendosi al Decreto Ingiuntivo n. 380 del 2004, emesso nei suoi confronti; e spiegando domanda riconvenzionale per accertare la inesistenza del condominio.

Il Condominio chiedeva il rigetto della opposizione.

Il Giudice di pace rilevava la propria incompetenza per materia e valore (in ragione della riconvenzionale) e separate le domande sospendeva l’opposizione a decreto ingiuntivo e rimetteva la riconvenzionale al Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano.

Riassunto il giudizio, la domanda riconvenzionale veniva definita dalla sentenza n. 1217/11, con cui il Tribunale (pur avendo rilevato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 79/09, pronunciata tra le stesse parti dal medesimo giudice) aveva dichiarato inammissibile la domanda e compensate le spese.

Avverso detta sentenza proponeva appello il G..

Il Condominio chiedeva il rigetto del gravame.

Nel corso del giudizio di secondo grado, l’appellato eccepiva il giudicato esterno formatosi sul medesimo oggetto a seguito di varie sentenze emesse tra le parti nel corso degli anni.

Con sentenza n. 4401/15, depositata il 12/11/2015, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame avverso il capo della sentenza impugnata per la parte in cui la stessa ha dichiarato inammissibile la domanda di declaratoria della inesistenza del Condominio; ed ha accolto l’appello, condannandolo alla restituzione in favore del ricorrente degli oneri condominiali dallo stesso versati a far data dal 24/09/1993.

Avverso tale decisione propone ricorso in cassazione il Condominio di (OMISSIS) sulla base di quattro motivi; resiste G.A. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “inesistenza giuridica della sentenza impugnata, così come pure della sentenza di primo grado (art. 360 c.p.c. n. 4)” là dove la sentenza che dichiara l’inesistenza del Condominio, condannandolo genericamente, in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione di somme e al pagamento delle spese di lite.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto: la violazione degli artt. 102,161 e 354 c.p.c.”, in quanto il giudizio di appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal G. avverso la sentenza di primo grado che dichiarava inammissibile la domanda per violazione del principio del ne bis in idem, e, per l’effetto del mancato appello incidentale, formatosi il giudicato sul deciso circa l’inesistenza del condominio.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli artt. 161,163e 164 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la Corte distrettuale ha dichiarato in parte coperta dal giudicato la sentenza di primo grado per omesso appello incidentale sulla statuizione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente giudicato dell’inesistenza del condominio, senza considerare che la sentenza di primo grado è inesistente ed insuscettibile di passare in cosa giudicata.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per omessa, contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

2. – Pregiudizialmente, va rilevato che, nelle more giudizio è intervenuto, in data 7 marzo 2016, l’atto di rinuncia al ricorso del Condominio ricorrente.

La rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio di quest’ultima, benchè (come nella specie) non le sia stata notificata; e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. n. 13923 del 2019).

Ove la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione non risulti notificata alla controparte ex art. 390 c.p.c., comma 3, essa non è capace di produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, ma rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio è, come tale, idonea a determinarne la declaratoria di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).

3. – Il ricorso è, dunque, inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

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