Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22651 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 11/09/2019), n.22651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6158 del ruolo generale dell’anno 2016

proposto da:

Alvisi Frutta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Zunino Cristina, Picco

Valentina e Antonelli Maria per procura speciale a margine del

ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Gondar n. 22,

presso lo studio di quest’ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, n. 4858/10/2015, depositata in data 17

settembre 2015;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2019

dal Consigliere Triscari Giancarlo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott.ssa Tassone Kate, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri

motivi; udito per la società gli Avv.ti Zunino Cristina e Picco

Valentina, e per l’Agenzia delle dogane l’Avvocato dello Stato

Palatiello Giovanni.

Fatto

Fatti di causa

La Alvisi Frutta s.r.l. ricorre con nove motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle dogane e rigettato l’appello incidentale della società contribuente proposti avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma.

Dalla narrazione in fatto della pronuncia impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso, nei confronti della società contribuente, esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, un avviso di rettifica relativo ad operazioni di importazione di banane compiute negli anni 2004 e 2005; in particolare, con il suddetto atto impositivo erano state ritenute fittizie le operazioni di cessione compiute dalla Chiquita International LTD alla Alvisi Frutta s.r.l. e da quest’ultima, immediatamente dopo l’immissione in libera pratica, in favore della Chiquita Italia s.p.a., ravvisandosi una sostanziale illegittimità complessiva delle operazioni finalizzate a sfruttare la licenza di importazione agevolata intestata alla Alvisi Frutta s.r.l.; avverso il suddetto atto aveva proposto ricorso la contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso, avendo ritenuto che l’ufficio doganale era decaduto dalla potestà impositiva relativamente all’anno 2004 e che la complessiva operazione negoziale posta in essere dalle parti era legittima; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello principale l’Agenzia delle dogane e appello incidentale la contribuente.

La Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle dogane e rigettato quello incidentale della contribuente; in particolare, ha ritenuto che: erano infondati sia il motivo di appello incidentale relativo al difetto di legittimazione attiva dell’autorità doganale di Roma che aveva emesso l’atto impositivo sia gli ulteriori motivi di appello incidentale relativi al difetto di motivazione dell’atto ed alla lesione del principio di affidamento e di buona fede; erano fondati sia il motivo di appello principale relativo alla ritenuta decadenza della potestà impositiva per l’anno 2004 sia quello relativo alla complessiva illiceità delle operazioni poste in essere dalle parti.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la contribuente affidato a nove motivi di censura.

L’Agenzia delle dogane si è costituita depositando controricorso.

La contribuente ha depositato memoria.

Diritto

Ragioni della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione degli artt. 201 e 215 del Reg. Cee 12 ottobre 1992, n. 2913, e degli artt. 25 e 97 Cost. in ordine alla questione della carenza di legittimazione attiva della Dogana di Roma ad emettere l’avviso di accertamento in rettifica oggetto di impugnazione.

Il motivo è fondato.

Sulla questione della individuazione dell’ufficio doganale competente ad emettere l’avviso di accertamento in rettifica sulle dichiarazioni di importazione doganale questa Corte (Cass. civ., 5 luglio 2011, n. 14786) ha già avuto occasione di affermare che il sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio, prevedendo, per ogni attività o situazione considerata, una precisa dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento, esplicitamente o implicitamente indicato e corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto, ovvero è sorta un’obbligazione, o è accaduto un fatto, con la conseguenza che, in mancanza dell’enunciazione di uno specifico criterio di collegamento territoriale, non può ritenersi competente qualsiasi ufficio doganale operante sul territorio nazionale, in quanto, se la regola ricavabile dal sistema è quella della competenza del territorio, una simile eccezione dovrebbe essere esplicitata dalla legge, mentre non rilevano eventuali circolari o risoluzioni con cui l’Amministrazione finanziaria detti criteri di riparto della competenza in deroga alla predetta regola generale, provenendo tali atti da un soggetto posto su un piano di parità con il contribuente e, come tali, non vincolanti, nè per quest’ultimo, nè per i giudici, non costituendo fonte di diritto.

Successivamente, proprio in relazione a fattispecie similari, questa Corte (Cass. civ., 22 dicembre 2017, n. 30808; Cass. civ., 16 dicembre 2016, n. 26045; Cass. civ., 29 ottobre 2015, n. 22176) ha ulteriormente affermato che l’accentramento presso un unico ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione degli accertamenti effettuati da uffici diversi è possibile, in base ad un’interpretazione estensiva del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 6, solo in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell’unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui, per l’accertamento delle violazioni doganali, è territorialmente competente l’autorità presso la quale è sorta l’obbligazione tributaria.

La mancanza di tale provvedimento, la cui esistenza non è stata neppure allegata, comporta la fondatezza della censura d’incompetenza essendo incontroverso che le autorità di insorgenza delle obbligazioni erano quelle di Genova e Salerno e non Roma.

Nè può trovare applicazione il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 9 (come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 9, comma 3-decies, nel testo integrato dalla L. 26 aprile 2012, n. 44), secondo cui “l’ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l’operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale”, trattandosi di disposizione a cui va riconosciuta natura innovativa e non di interpretazione autentica (Cass. civ., 16 dicembre 2016, n. 26045).

Tutti gli altri motivi di ricorso, il secondo concernente la carenza di legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l’atto impugnato, il terzo relativo all’intervenuta parziale decadenza dell’attività di accertamento, il quarto relativo alla ritenuta illiceità delle operazioni doganali realizzate mediante l’utilizzo della licenza di importazione, il quinto relativo all’applicabilità del principio di affidamento e di buona fede, il sesto, il settimo e l’ottavo relativi a omessa pronuncia sulle diverse questioni prospettate, restano assorbiti.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso proposto. Atteso il recente consolidamento della giurisprudenza, le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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