Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22650 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 31/10/2011), n.22650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2104/2006 proposto da:

Z.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENTINI Antonella, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIACOMINI WALTER;

– ricorrente –

contro

A.S. (OMISSIS), M.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato OZZOLA Massimo, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso a sentenza n. 817/2005 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata il

10/00/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato CASTELLI Giuseppe, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato VALENTINI Antonella, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SILVAGNI Barbara con delega depositata in udienza

dell’Avvocato OZZOLA Massimo, difensore dei resistenti che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 dicembre 1997 il Pretore di Forlì – adito da Z.M.L. nei confronti di A.S. e M.F. – respinse le domande dell’attrice, intese ad ottenere: in via principale, l’accertamento dell’avvenuta usucapione, da parte sua, di due “frustoli” di terreno che i convenuti avevano acquistato nel 1992; in subordine, il retratto agrario di quelle stesse aree.

Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Forlì, che con sentenza del 10 agosto 2005 ha rigettato il gravame. A tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: che la particella iscritta in catasto al n. 76 aveva avuto natura demaniale fino al marzo 1990 e pertanto non poteva essere stata usucapita; che per la particella n. 73 il dante causa dell’attrice aveva escluso di averne esercitato il possesso, avendo dichiarato di averla soltanto utilizzata per pascolo, dietro versamento di un corrispettivo in natura al proprietario; che non vi era luogo all’applicazione della prelazione agraria, trattandosi di fondi limitrofi ma non direttamente confinanti con quello di Z. M.L..

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi. A.S. e M.F. si sono costituiti con controricorso e hanno presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi addotti a sostegno del ricorso – la cui formulazione è del tutto esente dal difetto di “autosufficienza” eccepito dai resistenti attengono tutti, anche se su punti e per aspetti diversi, alla valutazione delle emergenze istruttorie compiuta dal Tribunale:

formano oggetto di censura la mancata audizione di due testimoni che non erano comparsi nell’udienza fissata per la loro deposizione; il giudizio di inattendibilità formulato circa le dichiarazioni rese dai figli della ricorrente; l’inesatta indicazione del nome del testimone al quale invece è stato dato credito; l’erronea individuazione della decorrenza del possesso esercitato sui fondi in questione, della loro ubicazione rispetto a quello appartenente a Z.M.L., dell’epoca della sdemanializzazione di uno dei due “frustoli”.

Si verte dunque in tema di accertamenti prettamente di fatto e di apprezzamenti eminentemente di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata è completamente immune, poichè il giudice a quo ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle conclusioni che ha tratto dalle prove acquisite, relativamente sia alla natura e alla durata del potere di fatto esercitato sui terreni oggetto della causa, sia alla loro non diretta contiguità con quello appartenente a Z.M.L., sia al momento in cui una delle due aree aveva perduto il carattere della demanialità.

Con il che è stato anche espresso, pur se implicitamente, un giudizio di superfluità circa l’audizione dei due testimoni non comparsi. Appare d’altra parte irrilevante l’errore, commesso dal Tribunale, nel trascrivere nella sentenza il nome di uno dei testimoni che avevano deposto.

Le doglianze esposte dalla ricorrente si risolvono quindi nella prospettazione – come unicamente o maggiormente plausibile – di una interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente compiuta dal giudice a quo; il che non può costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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