Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22650 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 11/09/2019), n.22650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3240 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Sno Yachts s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. De Gasperis Maurizio per procura

speciale a margine del ricorso, presso il cui studio in Roma, via

Bevagna, n. 3, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, n. 64/13/2013, depositata in data 13 giugno

2013;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2019

dal Consigliere Triscari Giancarlo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott.ssa Tassone Kate, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso principale, assorbito quello incidentale;

udito per l’Agenzia delle dogane l’Avvocato dello Stato Palatiello

Giovanni e per la società l’Avv. De Marzi Stefania Maria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dalla narrazione in fatto della pronuncia impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso, nei confronti della società contribuente, diversi avvisi di rettifica dell’accertamento, nonchè successive cartelle di pagamento, relativi alle dichiarazioni di importazione di imbarcazioni compiute dall’anno 2005 al 30 aprile 2008; in particolare, aveva contestato la mancata materiale introduzione della merce nei depositi fiscali cui erano destinate; avverso i suddetti atti la contribuente aveva proposto separati ricorsi; la Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con due sentenze (la prima relativa alla rettifica dell’accertamento e la seconda relativa alle cartelle di pagamento) aveva accolto i ricorsi; avverso le suddette pronunce avevano proposto appello principale l’Agenzia delle dogane e appello incidentale la contribuente.

La Commissione tributaria regionale della Liguria, in epigrafe, ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle dogane; in particolare, ha ritenuto che: ai fini della legittima applicazione della disciplina in materia di sospensione di imposta, in caso di importazione della merce destinata ad un deposito fiscale, non era necessaria la materiale introduzione della stessa presso i suddetti depositi fiscali, essendo sufficienze il ricovero presso locali limitrofi; non vi era, comunque, una duplicazione di imposta, in quanto era pacifico che la contribuente aveva assolto al pagamento dell’Iva all’atto dell’estrazione della merce dai depositi fiscali mediante l’emissione dell’autofattura.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle dogane affidato a due motivi di censura.

La contribuente si è costituita depositando controricorso contenente ricorso incidentale sui motivi di appello non accolti dalla pronuncia censurata in quanto ritenuti assorbiti.

Ragioni della decisione

Per ragioni di ordine logico sistematico, si ritiene di dovere esaminare in primo luogo il secondo motivo di ricorso principale, con il quale, in particolare, si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, per avere ritenuto che l’assolvimento dell’Iva versata mediante autofatturazione per l’estrazione della merce dal deposito fiscale comportasse l’effetto di far venire meno la pretesa al pagamento dell’Iva non versata in dogana al momento dell’importazione.

Il motivo è infondato.

La Corte di giustizia, con la pronuncia 17 luglio 2014, in causa C272/13, Equoland Soc.coop. a r.l., ha fissato il principio secondo cui la sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

Sicchè, ferma la legittimità dell’obbligo previsto dalla legislazione nazionale di procedere alla effettiva introduzione delle merce nel deposito fiscale IVA per potersi avvalere del differimento della corresponsione dell’IVA dovuta al momento dell’importazione della merce, tuttavia l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’IVA all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993, qualora questi abbia già provveduto all’adempimento, sia pur tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione (Cass. nn. 19749/2014, 16109/2015, 15988/2015, 17815/2015 e altre).

La pronuncia del giudice di appello si è attenuta a questo principio e, pur muovendo dal presupposto che la merce era stata regolarmente inserita nel deposito IVA, ha dato atto dell’idoneità dell’assolvimento mediante autofatturazione ad elidere la pretesa fiscale relativa all’IVA all’importazione con decisione immune dal vizio denunciato.

L’accoglimento del presente motivo comporta l’assorbimento del primo motivo di ricorso principale, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del Reg. Cee n. 2913/92, art. 98, lett. a) e del D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, per avere ritenuto che non era necessario, ai fini dell’applicazione del regime di sospensione dell’Iva delle merci destinate al deposito fiscale, la materiale introduzione fisica delle stesse.

Parimenti assorbito è il ricorso incidentale con il quale sono state riproposte le questioni non decise dal giudice del gravame.

Con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione, atteso che il presente ricorso risulta notificato in data antecedente alla pronuncia della Corte di giustizia sopra citata.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo nonchè il ricorso incidentale, compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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