Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22650 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 10/08/2021), n.22650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10323/2020 proposto da:

A.L., difeso e rappresentato dall’avv. Carmelo Picciotto,

giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I

sezione civile della suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

Avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

04/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2021 dal Cons. Dott. Andrea FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Messina, con decreto depositato il 18.02.2020, ha rigettato la domanda proposta da A.L., cittadino della (OMISSIS) proveniente dall'(OMISSIS), finalizzata ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Il tribunale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del migrante (che aveva riferito di essere fuggito dalla (OMISSIS) per il timore di essere ucciso dai membri della setta degli (OMISSIS), cui apparteneva il padre ora deceduto, il quale gli aveva fatto pressioni affinché entrasse anche lui a farne parte con la minaccia che, diversamente, sarebbe stato oggetto di un sacrificio umano), ha escluso che l'(OMISSIS) versi in una situazione di violenza indiscriminata ed ha infine accertato che non sussistevano profili di vulnerabilità del ricorrente tali da giustificare il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

A.L. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio, ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 9, 10, 11 e 13 in relazione agli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 6 CEDU e artt. 24 e 111 Cost. oltre alla violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5.

Il ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia accolto la richiesta di audizione, da lui avanzata allo scopo di chiarire i fatti che la Commissione Territoriale aveva ritenuto non credibili.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudice non è tenuto a disporre l’audizione del richiedente, se non previa richiesta circostanziata da parte di quest’ultimo in cui lo stesso deve indicare quali chiarimenti intende rendere in relazione alle incongruenze e contraddizioni rilevate dalla Commissione Territoriale e poste a fondamento del decreto di rigetto della domanda di protezione (vedi Cass. n. 21584/2020 e Cass. n. 25312/2020).

Nella specie il tribunale ha respinto la richiesta evidenziando che il ricorso conteneva una solo generica doglianza di inadeguatezza del colloquio espletato in sede amministrativa, senza allegazione di fatti nuovi o diversi rilevanti ai fini del decidere.

Tale accertamento è stato solo genericamente contestato dal ricorrente, che si è limitato a richiamare la pag. 3 dell’allegato 9 al ricorso proposto innanzi al tribunale, ma non ne ha minimamente indicato il contenuto.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione: dell’art. 132 c.p.c., n. 2 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per motivazione apparente e perplessa e per travisamento dei fatti; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa motivazione su fatti decisivi dedotti dalle parti, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 8 per omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria.

4. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente richiama un passaggio della decisione della Commissione territoriale (che si sarebbe soffermato sulle caratteristiche della setta segreta degli (OMISSIS)), indicandolo come fatto decisivo di cui il giudice di merito avrebbe omesso l’esame, ma lo stesso ricorrente non dice né di aver sviluppato questo aspetto nel ricorso introduttivo, né l’eventuale punto di tale atto processuale in cui sarebbe stata trattata tale questione.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 2 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per motivazione apparente e perplessa e per travisamento dei fatti, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa motivazione su fatti decisivi dedotti dalle parti, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9, per omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia ritenuto come elemento idoneo ai fini della valutazione di una situazione di violenza generalizzata e diffusa (rilevante per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c cit.) la guerriglia dei (OMISSIS).

6. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non ha fatto altro che svolgere mere censure di merito in ordine ad una valutazione in fatto del Tribunale di Messina, il quale ha tenuto conto delle notizie riguardanti il (OMISSIS), non ritenendo, tuttavia, che i disordini provocati da questo gruppo integrassero gli estremi della violenza generalizzata e diffusa D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c).

7. Con il quarto motivo è stata nuovamente dedotta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 9, 10, 11 e 13, in relazione agli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 6 CEDU e artt. 24 e 111 Cost. in ragione dell’omessa audizione del ricorrente in sede giudiziale, nonché la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5.

Il ricorrente sostiene che, stante la sua omessa audizione, la domanda richiesta di protezione umanitaria non sarebbe stata oggetto di un congruo esame da parte del giudice.

8. Il motivo è inammissibile.

Ribadito quanto già si è esposto in sede di esame del primo motivo, le censure del ricorrente sono meramente assertive e non si confrontano minimamente con la precisa motivazione del giudice di primo grado, che ha evidenziato, da un lato, che la situazione denunciata non era di natura tale da comportare la privazione della titolarità o dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, e, dall’altro, che non emergevano elementi dimostrativi di un grado elevato di integrazione sociale in Italia (essendo stata dedotta solo la fattiva partecipazione del richiedente a lezioni di italiano).

Non si liquidano le spese di lite in conseguenza dell’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

 

 

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