Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22649 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 10/08/2021), n.22649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10326/2020 proposto da:

S.S., difeso e rappresentato dall’avv. Carmelo Picciotto,

giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I

sezione civile della suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2021 dal Cons. Dott. Andrea FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Messina, con decreto depositato il 21.2.2020, ha rigettato la domanda proposta da S.S., cittadino del (OMISSIS), finalizzata ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Il giudice del merito ha ritenuto che, a prescindere dall’attendibilità del racconto del migrante (che aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese per il timore di essere rintracciato ed ucciso dai genitori di un ragazzo cui aveva procurato un infortunio ad un occhio mentre giocava a cricket, tenuto conto dell’inefficienza e della corruzione della polizia e del sistema giudiziario (OMISSIS)), e considerato che il (OMISSIS) non versa in una situazione di violenza indiscriminata determinata da conflitto armato, non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento delle tutele maggiori; ha quindi escluso che il richiedente avesse allegato specifici profili di vulnerabilità atti a giustificare il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

S.S. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio, ai soli fini della partecipazione a un’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 2 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per motivazione apparente e perplessa e per travisamento dei fatti, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9, per omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 nonché l’omesso esame di fatti decisivi.

Il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia escluso la ricorrenza delle fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), non tenendo conto, rispettivamente del rischio di trattamento inumano e degradante di cui egli andrebbe incontro in caso di rimpatrio, dell’aumento degli attacchi terroristici in (OMISSIS) e della risposta violenta ed arbitraria dello Stato verso chiunque.

In particolare, deduce che il giudice di merito ha omesso di esaminare la fonte da lui indicata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dalla quale emergeva l’inefficienza, la scarsa indipendenza e la corruzione del sistema giudiziario (OMISSIS).

2. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.

La doglianza concernente l’omessa consultazione delle fonti in ordine al sistema giudiziario (OMISSIS) è priva di decisività, in quanto il ricorrente non ha censurato la ratio decidendi sottostante al rigetto della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) cit., consistente nel rilievo che il suo timore della persistenza nel tempo di propositi vendicativi dei parenti del ragazzo colpito all’occhio non si fonda su elementi obbiettivi e circostanziati, ma su mere supposizioni personali (e quindi come tali inidonee ad integrare i fondati motivi di un rischio effettivo come richiesto dalla legge). In particolare, secondo la non contestata ricostruzione del giudice di merito, lo stesso ricorrente ha dichiarato che il resto della sua famiglia si è trasferita in altra parte del (OMISSIS), a (OMISSIS), da circa 19 mesi e da allora non ha avuto più contatti né problemi con i familiari della vittima dell’infortunio.

Quanto, poi, alla lamentata violazione dell’art. 14, lett. c) cit. – premesso che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi di tale norma, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018) – va rilevato che nel caso di specie il tribunale ha accertato – mediante il ricorso ad una fonte internazionale molto qualificata (EASO) – l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in (OMISSIS) e che questo accertamento costituisce apprezzamento di fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, se non nei ristretti termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 2/12/2018 n. 32064): nella specie le censure del ricorrente, lungi dall’indicare il fatto decisivo omesso che, se considerato, avrebbe condotto all’accoglimento della domanda, sono invece finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa valutazione sul punto (Cass. 8757/2017).

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 9, 10, 11 e 13 in relazione agli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 6 CEDU e artt. 24 e 111 Cost. per l’omessa audizione del ricorrente in sede giudiziale, nonostante l’assenza di videoregistrazione della sua audizione innanzi alla Commissione Territoriale e l’incompletezza dell’indagine svolta in tale sede, nel corso della quale non erano stati approfonditi i fatti inerenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria; conseguente violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

4. Il motivo è inammissibile.

Va, preliminarmente, osservato che questa Corte, nella recente sentenza n. 21584 del 7.10.2020, pronunciata all’esito dell’udienza pubblica del 17.9.2020, ha statuito che, in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione personale del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non sia manifestamente fondata o inammissibile.

In particolare, nella predetta pronuncia, è stato evidenziato che il giudice non è tenuto a disporre l’audizione del richiedente, se non previa richiesta circostanziata da parte di quest’ultimo in cui lo stesso deve indicare quali chiarimenti intende rendere in relazione alle incongruenze e contraddizioni rilevate dalla Commissione Territoriale e poste a fondamento del decreto di rigetto della domanda di protezione (vedi anche Cass. n. 25312/2020).

Nella specie il tribunale ha affermato che “il ricorso contiene solo una generica doglianza di inadeguatezza del colloquio espletato in sede amministrativa, senza allegazione di fatti nuovi o diversi rilevanti ai fini del decidere…” con accertamento che avrebbe dovuto essere smentito dal ricorrente, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, solo attraverso il preciso richiamo, all’interno del motivo, delle specifiche e nuove circostanze addotte a fondamento della richiesta di audizione; ciò senza contare che, secondo S., tale richiesta era stata formulata per contrastare la valutazione di non credibilità espressa dalla C.T., che però il giudice del merito non ha condiviso, e che il motivo non si confronta con la precisa motivazione posta a fondamento della statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria, evidenziante, da un lato, l’assenza di elementi dimostrativi dell’integrazione in Italia del richiedente e, dall’altro, la mancata allegazione di sue condizioni individuali di particolare svantaggio.

Non si liquidano le spese di lite in conseguenza dell’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA