Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22649 del 08/11/2016
Cassazione civile sez. un., 08/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22649
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez. –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26325-2014 proposto per regolamento di giurisdizione
proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, con ordinanza n. 943/2014
depositata l’11/11/2014 nella causa tra:
DIS. CAR. S.R.L.;
– ricorrente non costituitasi in questa fase –
contro
COMUNE DI SORA;
– resistente non costituitosi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/09/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in
camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, dichiari la
giurisdizione del giudice ordinario.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 11 novembre 2014 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio-sezione distaccata di Latina sollevava conflitto negativo di giurisdizione dopo che il Tribunale di Cassino-sezione distaccata di Sora – adito dalla Dis.Car s.r.l. per la risoluzione del contratto di appalto stipulato con il Comune di Sora per la realizzazione e la gestione delle aree di sosta e ristoro di un parco, con la conseguente domanda di risarcimento del danno – aveva declinato la propria giurisdizione e ritenuto quella del giudice amministrativo.
Il T.a.r. motivava che la vicenda atteneva alla fase esecutiva del contratto, avendo ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento del Comune di Sora e, come tale, rientrava nella giurisdizione ordinaria.
Nessuna delle parti svolgeva attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di appalto pubblico, attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo in ordine alle controversie relative alla procedura di affidamento; laddove, le controversie concernenti la successiva fase esecutiva del contratto sono devolute alla giurisdizione ordinaria, concernendo diritti soggettivi ed obbligazioni ordinarie: pur se l’atto decisorio rivesta la forma di una delibera amministrativa, che resta priva di natura provvedimentale ed inidonea, pertanto, ad alterare la posizione paritaria delle parti (Cass., sez. unite, 12 maggio 2006 n. 10.994; Cass., sez. unite, 18 ottobre 2005 n. 20.116).
Le spese del presente regolamento di giurisdizione vanno riservate alla decisione di merito.
PQM
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta dalla società Discar s.r.l. nei confronti del comune di Sora.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016