Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22648 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 31/10/2011), n.22648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1789/2006 proposto da:

S.P. (OMISSIS), in proprio ex art. 86 c.p.c.,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio

dell’avvocato GRADARA Rita, che pure la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1656/2005 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

24/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

21/09/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato GRADAPA Rita, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione proposta da M.S., in proprio e quale rappresentante della figlia minorenne M.B., avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 6 settembre 2002, avente per oggetto il pagamento di 16.028,84 Euro all’avv. S. P., come compenso per attività professionali svolte in una causa civile definita con transazione. A tale conclusione il giudice è pervenuto ritenendo, essenzialmente: – che le somme accettate a tacitazione di ogni diritto suo e della figlia da M. S., con quietanze sottoscritte anche dall’avv. S. e dall’altro suo difensore, erano comprensive dell’intero ammontare delle competenze legali, determinate in 11.620,28 Euro; – che tale somma era stata in parte già corrisposta e per il residuo versata in occasione della transazione suddetta; – che la stessa avv. S. aveva in precedenza fatto presente alla cliente che non vi sarebbero stati ulteriori oneri; – che l’importo ricevuto dalla professionista corrispondeva ai compensi medi tabellari.

L’avv. S.P. ha proposto ricorso per cassazione, in base a undici motivi. M.S. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha “preliminarmente osservato come, atteso che le questioni sollevate con l’atto di opposizione e con la comparsa di risposta non avrebbero consentito la trattazione della causa con il rito camerale, rendendo quindi necessaria una successiva trasformazione del rito, per il principio generale di economia processuale e per non ritardare la definizione del giudizio, si è mantenuto il rito ordinario con il quale, in definitiva, il presente procedimento doveva essere trattato”.

Da ciò consegue che al provvedimento, relativamente alla sua impugnabilità, deve essere riconosciuta quella natura di sentenza che espressamente gli è stata attribuita dal giudice a quo, indipendentemente dall’esattezza – o non – di tale qualificazione.

Infatti “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento – sentenza oppure ordinanza della L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30 – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (nella specie, le sezioni unite hanno cassato la sentenza della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 30, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all’esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso)”: Cass. s.u. 11 gennaio 2011 n. 390. In applicazione di questo principio – dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, nè del resto la ricorrente ne ha prospettato alcuna – il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento soggetto ad appello.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimata non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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