Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22647 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. I, 31/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 31/10/2011), n.22647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27859/2009 proposto da:

T.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 20, presso l’avvocato ANGELA SAULLE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MORTATI Rosita, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

02/12/2008, n. 467/08 R.G.A.C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Palermo dep. il 2.12.08 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato ex lege n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 15.500,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi alla Corte dei Conti.

Il Ministero non ha resistito con controricorso.

Osserva:

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di circa 15 anni e dieci mesi sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con i tre motivi di ricorso la ricorrente si duole sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione di legge che la Corte d’appello abbia erroneamente compensato le spese sulla base del fatto che l’amministrazione resistente non si era opposta alla domanda.

I motivi appaiono manifestamente fondati.

E’ sufficiente rilevare che la responsabilità dell’amministrazione nasce dal ritardo con cui si è svolto il giudizio presupposto onde non può dubitarsi che la stessa abbia dato causa al giudizio di equa riparazione onde il regime delle spese deve essere regolato ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., senza che la non opposizione del Ministero resistente possa incidere a tale proposito.

In conclusione il ricorso può trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa, ferma restando la pronuncia del giudice di merito in ordine alla liquidazione dell’equo indennizzo, può essere decisa nel merito con la liquidazione, come da dispositivo, delle spese del giudizio di merito e di quelle del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 950,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate per l’intero in Euro 679,00 per diritti, Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi per la metà. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to Rosita Mortati antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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