Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22647 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. II, 19/10/2020, (ud. 04/04/2019, dep. 19/10/2020), n.22647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. est. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. n. 914/2015, proposto da:

ADDCONS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso

dagli Avvocati Dario Zurru, e Adabella Gratani, elettivamente

domiciliata in Roma, via S.M. Mediatrice 1, presso lo studio

dell’avvocato Mario Arpino;

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

TESSITURE P.R. s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Franchina,

e Goffredo Gobbi, elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo in Roma, via Maria Cristina 8;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè nei confronti di:

ADDIPLAST s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4292/13 della Corte di appello di Milano,

depositata il 22 novembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

aprile 2019 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale;

uditi gli Avvocati Adabella Gratani e Goffredo Gobbi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

TESSITURE P.R. s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza in favore di ADDCONS s.r.l., con il quale, a fronte di fatture relative a prestazioni di merci e servizi, le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 166.278,90, oltre interessi e spese del procedimento.

L’opponente citava in giudizio anche ADDIPLAST s.r.l., chiedendo la revoca del decreto, la risoluzione del contratto concluso tra le parti e la condanna delle convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, nonchè la condanna di ADDICONS s.r.l. al risarcimento ex art. 96 c.p.c..

ADDIPLAST s.r.l. si costituiva eccependo la inammissibilità della chiamata in causa e chiedendo comunque il rigetto delle domande.

ADDCONS s.r.l. eccepiva in via preliminare la nullità della notificazione dell’atto di citazione in opposizione, nonchè la nullità della costituzione della terza chiamata, e chiedeva, nel merito, il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Monza respingeva l’opposizione, le domande riconvenzionali dell’opponente e la domanda ex art. 96 c.p.c., ponendo le spese di lite a carico dell’opponente.

TESSITURE P.R. s.p.a. proponeva appello, lamentando che il Tribunale non avesse qualificato il rapporto tra le parti come contratto di somministrazione, l’erronea valutazione della sussistenza dell’inadempimento delle fornitrici, l’erroneo riconoscimento del suo debito per servizi in realtà mai da essa richiesti, l’erroneo riconoscimento di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e chiedendo la condanna delle appellate alle spese di lite.

ADDCONS s.r.l. si costituiva eccependo la improponibilità o inammissibilità dell’appello, perchè notificato al procuratore domiciliatario oltre il termine di legge, la inammissibilità delle domande a suo avviso nuove proposte dall’appellante. Proponeva, a sua volta, appello incidentale in relazione al rigetto delle eccezioni svolte in primo grado circa la ritualità della notificazione dell’atto introduttivo e la tardività dell’opposizione, e chiedeva comunque il rigetto dell’appello principale.

ADDIPLAST s.r.l. non si costituiva.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 22 novembre 2013, in parziale accoglimento dell’appello, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava TESSITURE P.R. s.p.a. al pagamento della somma di Euro 150.727,88, oltre interessi di mora D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 4, da calcolarsi sull’importo di ciascuna fattura fino al saldo, e compensava tra le parti le spese del doppio grado.

Per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, la Corte d’appello ha innanzi tutto disatteso l’eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione dell’atto di opposizione effettuata presso la Cancelleria del Tribunale di Monza ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82; e ciò sulla base del rilievo che al domicilio eletto nel ricorso per decreto ingiuntivo l’atto è stato rifiutato dalla madre del difensore, che dichiarò di non ritirare nulla in quanto la figlia (Avvocato G.) non abitava con lei e aveva il proprio studio a (OMISSIS) e quindi non nel circondario del giudice adito.

La Corte d’appello ha poi, da un lato, ritenuto infondata l’eccezione di ADDCONS s.r.l. relativa alla novità delle domande proposte dall’appellante, in quanto la domanda di risoluzione del contratto di somministrazione per cui è causa non poteva essere qualificata come una nuova domanda, consistendo piuttosto in una mera riformulazione esplicativa delle domande già proposte; dall’altro, ha ritenuto parzialmente fondato il motivo di gravame concernente il rigetto dell’eccezione sollevata in merito agli interessi applicati sulle somme dovute, osservando che, come risultava dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo, l’importo riconosciuto in favore della debitrice, di cui alla nota di credito n. (OMISSIS), era stato detratto dalla somma capitale già maggiorata degli interessi, nel mentre la stessa avrebbe dovuto essere correttamente detratta dalla somma capitale, per l’ammontare di Euro 150.727,88.

Per la cassazione di questa sentenza ADDCONS s.r.l. ha proposto ricorso affidato a sette motivi, articolati in sub motivi; ha resistito, con controricorso, TESSITURE P.R. s.p.a., proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (indicato come 1.1.), la ricorrente principale deduce “violazione di legge ordinarie, costituzionali ed Europee (art. 2909 c.c., artt. 324,345-346, 112,115 c.p.c., art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 183 c.p.c., comma 4, art. 653 c.p.c., art. 111 Cost., art. 6 CEDU)”, lamentandosi in sostanza della violazione di un giudicato che si sarebbe formato tra le parti, non avendo l’opponente contestato il decreto ingiuntivo sul quantum del capitale dovuto e sugli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002, di cui alle fatture per prestazioni di servizi e per consegna di merce, e sul computo – sottrazione della nota di accredito. Ad avviso della ricorrente, le domande proposte in appello con riguardo alle fatture per prestazioni di servizi, agli interessi e alla sottrazione della nota di credito non avendo formato oggetto della originaria opposizione, sarebbero nuove e non avrebbero potuto essere proposte in appello, sicchè la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevarne la inammissibilità.

1.1. Con un altro motivo (punto 1.2.), la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, deduce “nullità della sentenza/del procedimento (error in procedendo) in relazione all’art. 2909 c.c., artt. 324,345-346, 101 e 112 c.p.c., art. 111 Cost., art. 6 CEDU”, evidenziando che nessuna censura era stata dedotta dall’appellante in ordine alle modalità di scomputo della nota di credito: la relativa pronuncia integrerebbe, quindi, una pronuncia a sorpresa, affetta da nullità perchè concernente profili non sottoposti al contraddittorio delle parti. La Corte distrettuale avrebbe quindi errato nel revocare il decreto ingiuntivo, pur avendo confermato la debenza della somma capitale e degli interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 4, ma aggiungendovi un diverso, quanto illegittimo, metodo di sottrazione della nota di credito.

2. Entrambi i motivi sono infondati.

Dalla lettura degli atti – consentita in ragione della natura delle censure proposte – emerge, infatti, che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la società opponente ebbe a contestare l’ammontare degli interessi come determinati nel ricorso per decreto ingiuntivo.

In particolare, nell’atto di opposizione, a pag. 6, si legge che tra i motivi di opposizione l’odierna controricorrente aveva dedotto la insussistenza del credito, sostenendo che, ove mai si fosse potuto prescindere dai denunciati inadempimenti, il credito stesso sarebbe comunque stato ben inferiore a quanto ingiunto. L’allora opponente deduceva, invero, che ADDCONS s.r.l. aveva erroneamente determinato il proprio credito calcolando gli interessi sull’ammontare complessivo delle fatture ed aveva soltanto dopo sottratto l’importo della nota di accredito n. (OMISSIS), precisando che con tale operazione la creditrice opposta aveva finito con il calcolare gli interessi anche riguardo a somme non dovute, atteso che la nota di accredito riguardava il, prezzo di merce resa.

Dall’esame dell’atto di appello emerge poi, a pag. 11, punto “E) Degli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002”, che l’appellante ha dedotto quanto segue: “Accogliendo il ricorso ADDCONS s.r.l., il Tribunale ingiungeva a Tessiture P.R. s.p.a. di pagare la somma di Euro 15.551,02 a titolo di interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002. (…) In ogni caso, l’importo degli interessi è il frutto di tre marchiani errori di calcolo: stando alla prosa del ricorso, prima si sono calcolati gli interessi sull’ammontare complessivo delle fatture e soltanto poi si è sottratto l’importo della nota di accredito n. (OMISSIS) (…), omettendo, così, che gli interessi siano stati calcolati su di un prezzo complessivo superiore a quello semmai dovuto (in sostanza, con una simile operazione si finiscono con il conteggiare gli interessi anche sull’importo portato dalla nota di accredito) (…)”.

Appaiono quindi del tutto insussistenti le premesse sulla base delle quali la ricorrente articola i motivi in esame, atteso che la questione del criterio di computo degli interessi era già stata dedotta nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e che le conclusioni svolte al punto E2 dell’atto di appello (giudicare che non è dovuta a ADDCONS s.r.l. la somma di Euro 15.551,02 a titolo di interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002) non costituiscono domanda inammissibile perchè non proposta nel precedente grado di giudizio; nè la decisione sul punto da parte della Corte d’appello può considerarsi pronuncia a sorpresa, avendo la stessa ad oggetto uno specifico motivo di impugnazione.

3. La ricorrente lamenta sub 1.3., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, “violazione di norme di legge: artt. 3,24,111 Cost., art. 101 Cost., comma 2 e artt. 70-76-77 Cost., art. 6 CEDU; – artt. 10-11 Cost., primato del diritto Europeo – direttiva n. 200/35/CE, art. 113 c.p.c.; – artt. 1194,1372,1224 c.c., art. 1241 c.c., comma 3, artt. 1284 e 1219 c.c., in relazione alla nota di credito n. (OMISSIS); – D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 3-4, in relazione alle fatture per consegna merci e prestazioni di servizi oggetto del monitorio rispetto alla nota di accredito”. In sostanza, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nello scomputare la nota di credito, non tenendo conto che le somme dovute in base alle fatture, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4, producono interessi automaticamente al tasso semestrale della BCE senza alcuna necessità di messa in mora. E poichè tale previsione costituisce attuazione di direttiva comunitaria, la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche per contrasto con il diritto comunitario.

3.1. Il motivo è infondato.

Pur se la censura denuncia la violazione di numerose disposizioni, il nucleo della stessa consiste nella denunciata erroneità della detrazione della nota di credito dalla somma dovuta a titolo di capitale, sostenendosi che agli importi recati dalle fatture commerciali si sarebbero dovuti sommare gli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e solo sull’importo così ottenuto si sarebbe dovuta operare la detrazione della somma recata dalla nota di credito. La Corte d’appello avrebbe quindi violato, specificamente, l’art. 1194 c.c., a tenore del quale “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore” (comma 1) e “Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi”.

Appare evidente l’erroneità della premessa sulla base della quale si fonda la censura: la imputazione di cui all’art. 1194, presuppone un pagamento che, nel caso della nota di credito, ovviamente non può ritenersi intervenuto. La nota di credito costituisce in sostanza una unilaterale riduzione del credito disposta dal creditore, sul presupposto della insussistenza della fornitura di merce o servizi dei quali era stato richiesto il pagamento. Si è quindi al di fuori del campo di applicazione dell’art. 1194 c.c. e correttamente il giudice di appello ha detratto dall’importo dovuto a titolo di capitale quello recato dalla nota di credito, disponendo che il calcolo degli interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 4, venisse effettuato sull’importo di ciascuna fattura sino al saldo.

4. Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente, sub 1.4., deduce ancora “violazioni di norme di legge: art. 2909 c.c. – artt. 324,112 c.p.c. – artt. 345-346 11 Cost., art. 6 CEDU”, dolendosi che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi su una serie di eccezioni preliminari da essa formulate. In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la richiesta di risoluzione del contratto di somministrazione costituirebbe una mera riformulazione della domanda già proposta in sede di opposizione.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Occorre rilevare che già nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo Tessitura P.R. s.p.a. aveva dedotto, alla lettera c), che quello concluso con ADDIPLAST s.r.l. era un vero e proprio contratto di somministrazione nell’esecuzione del quale ADDCONS s.r.l. era semplicemente subentrata all’inizio del mese di marzo 2002, e che il Tribunale di Monza ha esaminato tale censura ritenendola infondata nel merito. La censura della ricorrente in ordine alla novità della deduzione in appello appare quindi del tutto infondata.

Tuttavia, deve rilevarsi che la Corte d’appello ha disatteso la deduzione dell’appellante, escludendo che, nella specie, potesse ravvisarsi un contratto di somministrazione. Dal che discende pianamente che la ricorrente è del tutto carente di interesse a sostenere in sede di legittimità la non esaminabilità del motivo di appello, sul rilievo che questo era nuovo.

5. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione dell’art. 638 c.p.c., in relazione agli artt. da 140, 141 e 245, 160, 161, 641 c.p.c. e R.D. n. 37 del 1934, art. 82”, sostenendo la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Monza, atteso che, avendo essa eletto domicilio nel Comune di (OMISSIS), la notifica, non effettuata dall’ufficiale giudiziario per il rifiuto opposto al ritiro dell’atto, avrebbe dovuto essere completata con le forme di cui all’art. 140 c.p.c..

5.1. Il motivo è infondato.

Premesso che non è contestato che il difensore cui ADDCONS s.r.l. ha conferito la procura per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo apparteneva, all’epoca, al Foro di Milano (circostanza, questa, emersa anche in sede di notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo la persona rinvenuta nel domicilio eletto, qualificatasi madre dell’Avvocato G., a riferire, appunto, che la stessa aveva il proprio studio in (OMISSIS): vedi sentenza impugnata pag. 18), e che il giudizio di opposizione doveva svolgersi presso il Tribunale di Monza, appare decisivo il rilievo per cui, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, “i procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso”. Invero, l’avvenuta elezione di domicilio in Sesto San Giovanni non appare idonea ad escludere l’operatività del citato articolo, essendo il luogo di elezione di domicilio non coincidente con la sede dell’ufficio giudiziario competente.

Le deduzioni svolte dalla ricorrente, secondo cui ai fini che qui rilevano si sarebbe dovuto avere riguardo al domicilio eletto dalla parte e non dal suo difensore non tengono conto di quanto disposto dall’art. 170 c.p.c., a tenore del quale, dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. Senza dire, peraltro, che le deduzioni svolte sul punto dalla ricorrente non sono state svolte dinnanzi alla Corte d’appello, la quale ha comunque correttamente disatteso l’eccezione formulata sul punto, non essendo neanche configurabile, nel caso di specie, la necessità di completare la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dalla citata disposizione per il ricorso alla modalità di notificazione ivi prevista (la madre del difensore della società opposta ebbe infatti a dichiarare di non essere convivente con la figlia).

6. Con il terzo motivo, ADDCONS s.r.l. deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione – artt. 269,106 c.p.c., anche in relazione all’art. 645 c.p.c. – artt. 269,106 c.p.c., anche in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 163 c.p.c., art. 164 c.p.c., comma 5”. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione concernente la chiamata in causa di ADDIPLAST s.r.l., sul rilievo che la chiamata in causa da parte del debitore opponente di un soggetto ritenuto parte del rapporto contrattuale instauratosi con il creditore opposto deve ritenersi legittima anche perchè non in grado di inficiare il rapporto processuale instauratosi tra ricorrente ed ingiunto o ledere l’interesse dell’opposto. La ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe risposto al rilievo per cui tra essa e la chiamata in causa non vi erano profili di connessione soggettiva e oggettiva; nè l’opponente aveva specificato quali fossero le ragioni della chiamata, correndo il rischio di creare confusione tra merci e servizi offerti da soggetti diversi.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno infatti rigettato la domanda proposta da Tessiture P.R. s.p.a. nei confronti di ADDIPLAST s.r.l., senza che la presenza in causa di tale soggetto abbia comportato la formulazione di domande nei confronti di ADDICONS s.r.l.. Quest’ultima difetta, quindi, di interesse alla impugnazione della sentenza della Corte d’appello sul punto. D’altra parte, ADDIPLAST s.r.l. è rimasta contumace nel giudizio d’appello e la reiezione delle eccezioni formulate dall’odierna ricorrente in ordine alla pretesa inammissibilità della chiamata in causa non ha neanche avuto rilievo quanto alla statuizione di compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

D’altra parte, “i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo (Cass., 2 febbraio 2018, n. 2626). E, nella specie, non emerge dalle deduzioni della ricorrente una effettiva lesione del proprio diritto di difesa per effetto della denunciata irritualità della chiamata in causa della ADDIPLAST s.r.l..

7. Con il quarto motivo, rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – in relazione all’art. 112 c.p.c., L. n. 183 del 1993 – art. 96 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare le ulteriori eccezioni relative alla insussistenza o nullità dell’atto di costituzione in giudizio della terza chiamata in causa, per violazione della normativa in tema di trasmissione telematica degli atti processuali e di dichiarazione di conformità della copia all’originale sottoscritto in firma leggibile da entrambi i difensori, nonchè sulla richiesta di condanna di TESSITURE P.R. s.p.a. alla condanna ex art. 96 c.p.c..

7.1. Il motivo, per quanto concerne la denunciata omessa pronuncia in ordine alle deduzioni relative alla costituzione di ADDIPLAST, è, al pari del precedente e per le medesime ragioni esposte al punto 6.1., inammissibile per carenza di interesse.

7.2. Il motivo è invece infondato nella parte in cui denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna della appellante per responsabilità aggravata. Invero, la reiezione di tale domanda deve ritenersi implicita nell’accoglimento di uno dei motivi di appello – ritualmente introdotti – che risulta incompatibile con la sussistenza di una ipotesi di responsabilità processuale aggravata. In proposito, deve ricordarsi che “la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicchè non può farsi luogo all’applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca” (Cass. n. 7409 del 2016; Cass. n. 24158 del 2017). La domanda in questione deve quindi ritenersi implicitamente rigettata per effetto dell’accoglimento del motivo di appello concernente il calcolo degli interessi, con conseguente insussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia.

8. Con il quinto motivo, la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “violazione o falsa applicazione – art. 645 c.p.c., comma 2, artt. 647,163 bis, 165-166 c.p.c.”, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice di appello omesso di applicare correttamente le citate disposizioni anche d’ufficio, e segnatamente quella concernente la tardività della costituzione dell’opponente nel giudizio di primo grado.

8.1. Il motivo è inammissibile.

La questione dedotta con il motivo in esame non risulta esaminata nella sentenza impugnata, sicchè deve ritenersi che la stessa non sia stata proposta nel corso del giudizio di appello. La ricorrente, quindi, avrebbe dovuto denunciare un vizio di omessa pronuncia, ma, a tal fine, sarebbe stato necessario, da un lato, che al giudice di merito fosse stata rivolta l’eccezione di cui si lamenta l’omesso esame, e, dall’altro, avrebbe dovuto riportare puntualmente il contenuto dell’eccezione, nei suoi esatti termini, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione, per il principio di specificità dei motivi di ricorso, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l’eccezione era stata proposta, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività.

Senza dire che, come esattamente rilevato dalla controricorrente, “in tema di procedimento civile, il vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicchè è preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione della irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado, che non sia stata già sollevata nei motivi di appello” (Cass. n. 20180 del 2013; Cass. n. 18106 del 2003).

9. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione degli artt. 2346-2362, 2103 c.c., in quanto compatibili/applicabili alla s.r.l. – artt. 3,24,97 Cost., art. 101 Cost., comma 2 – art. 101 c.p.c., comma 2 – arbitrarietà e ingiustizia manifesta”, contestando l’affermazione della Corre d’appello circa il fatto che le due appellate erano “certamente fortemente collegate tra loro in quanto emanazione in tutto o in parte di un unico assetto proprietario e/o dirigenziale”; in proposito, la ricorrente rileva che mai nel corso del giudizio era stato in discussione l’assetto proprietario delle due società appellate.

9.1. Il motivo è inammissibile, in quanto mira a censurare non già una statuizione contenuta nella sentenza impugnata, ma una “arbitraria osservazione”, peraltro relativa ad un aspetto della controversia sul quale la ricorrente non è risultata soccombente (e cioè quello concernente la pretesa dell’appellante che venisse accertato che tra le parti era intercorso un contratto di somministrazione).

10. Con il settimo e ultimo motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente deduce “”violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 2, artt. 3,24,97,70,76,77 Cost., art. 101 Cost., comma 2 – arbitrarietà e ingiustizia manifesta”, dolendosi della disposta compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, rilevando che il giudice di appello avrebbe abusato del potere di compensazione, non avvedendosi della diversità economica delle opposte domande e delle riconvenzionali, che consentiva di escludere in radice una soccombenza reciproca.

10.1. Il motivo è infondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è affermato che “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438 del 2016). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto di compensare le spese dei due gradi di giudizio non solo per la parziale riduzione della somma capitale richiesta dalla odierna ricorrente, ma soprattutto con riferimento alla condotta processuale della stessa, alla quale ha imputato di avere appesantito lo svolgimento del processo attraverso la proposizione di eccezioni manifestamente infondate, quali quella di tardività dell’appello e dell’atto di citazione in opposizione. Manifesta infondatezza che si è evidenziata anche nella proposizione in questa sede di motivi di ricorso formulati sulla base di una parziale e incompleta lettura degli atti del giudizio (emblematiche sono le deduzioni della ricorrente in ordine alla asserita extrapetizione nella quale sarebbe incorso il giudice di appello sia nell’accoglimento del motivo concernente il criterio di calcolo degli interessi, sia nell’esame della richiesta dell’appellante di qualificare il contratto intercorso tra le parti come contratto di somministrazione: e ciò, pur avendo la Corte d’appello rigettato la prospettazione dell’appellante).

11. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, espressamente condizionato, la controricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sulla contestazione concernente la domanda di pagamento anche della somma di Euro 1.800,00 per le analisi chimiche che ADDCONS s.r.l. avrebbe condotto sugli additivi plastici acquistati.

11.1. Il ricorso incidentale, espressamente condizionato, è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

12. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio che, tenuto conto del valore della controversia, si liquidano nella misura di Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

 

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