Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22647 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. I, 10/08/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 10/08/2021), n.22647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14256/2020 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in Roma Viale G. Mazzini, 6

presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che con decreto in data 29.3.2020 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale;

– che avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il soccombente;

– che non si è costituito l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva della certificazione della data in cui la stessa è stata conferita;

– che il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e che ciò il difensore certifichi;

– che, al riguardo, sono intervenute le Sezioni unite della Corte che, con sentenza del 1 giugno 2021, n. 15177, hanno sancito i seguenti principi di diritto:

“il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”;

“La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”;

– che, facendo applicazione del principio, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è inammissibile, non contenendo esso nessuna espressione da cui risulti che il difensore abbia certificato quanto detto;

– che ne segue il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

 

 

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