Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22646 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12061/2016 proposto da:

D.A., M.A., D.B., D.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, lungotevere dei Mellini, 17,

presso lo studio dell’avvocato Oreste Cantillo, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Antonio Mirra;

– ricorrenti –

contro

Sacoper s.r.l., Carige Assicurazioni s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via

di Villa Patrizi, 13, presso lo studio dell’avvocato Andrea Gemma,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

Consorzio Tor Vergata I, Socomi di C.M. & C.

s.n.c.;

– intimati –

nonchè da:

Socomi di C.M. & C. s.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

piazza SS. Apostoli 81, presso lo studio dell’avvocato Tiziana

Cruscumagna, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Francesco Missori;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Consorzio Tor Vergata I, Sacoper s.r.l., Carige Assicurazioni s.p.a.,

D.G., D.A., M.A., D.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2235/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/04/2015;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, i controricorsi e il ricorso incidentale;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

In parziale riforma della decisione di primo grado, la sentenza impugnata ha ritenuto che la misura del concorso di colpa del danneggiato D.B. nella verificazione del sinistro – in esito al quale lo stesso riportava gravi lesioni invalidanti, anche permanenti – dovesse essere aumentata dal 40% al 50%.

La sentenza è impugnata dai ricorrenti con quattro motivi.

Resistono con controricorso la Amissima Assicurazioni s.p.a. e la Socomi s.n.c.; quest’ultima ha proposto anche ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso principale è manifestamente infondato.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.. In particolare, si sostiene che la corte d’appello sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione allorchè ha elevato il concorso di colpa del danneggiato dal 40% al 50%, laddove l’appellante aveva chiesto unicamente che il concorso di colpa fosse quantificato nella misura del 90%, escludendo dall’ambito devolutivo qualsiasi soluzione che comportasse l’accertamento di una percentuale minore.

In realtà, l’ultrapetizione si sarebbe avuta se l’appellante avesse chiesto l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato in misura minore rispetto a quella ritenuta dalla corte territoriale, ma non viceversa: ciò che il ricorrente indica come ultrapetizione altro non è che un accoglimento parziale dell’appello proposto da controparte.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., relativamente alla revisione della misura del danno morale. Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1227,2056 e 2059 c.c.. I motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

La doglianza è manifestamente infondata perchè, i criteri generali di liquidazione del danno morale – effettivamente non impugnati non sono stati modificati dal giudice di secondo grado: la corte d’appello si è limitata a ridurre il quantum debeatur in modo proporzionale alla diversa misura del concorso di colpa del danneggiato.

Infine, il terzo motivo, basato sul preteso travisamento delle prove raccolte, è inammissibile perchè postula una revisione nel merito; ma anche perchè non risponde al requisito dell’autosufficienza, in quanto le prove asseritamente travisate non vengono testualmente riportate, nè si indica ove siano reperibili all’interno del fascicolo d’ufficio, ma sono solamente liberamente riassunte dai ricorrenti.

La Socomi s.n.c. propone formalmente un ricorso incidentale solo enunciato nel titolo del proprio atto difensivo, ma non corrispondente ad alcuna effettiva domanda.

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità delle sole parti intimate che hanno svolto attività difensiva vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione, nei confronti dei ricorrenti principali, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. La Socomi s.n.c., invece, non va condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato, poichè non ha effettivamente proposto alcun ricorso incidentale.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore dei controricorrenti Amissima Assicurazioni s.p.a. e Socomi s.n.c., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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