Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22646 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. II, 25/09/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 25/09/2018), n.22646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18759/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici, in ROMA, Via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

D.L.A., D.L.F., D.L.S. E D.L.A.M.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO DI ROMA depositato il

12/4/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 12/4/2016 e notificato il 31/5/2016, la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta da D.L.C. e, quali eredi di D.L.G., da D.L.F., D.L.S. e D.L.A.M., intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole della procedura fallimentare aperta, con sentenza del tribunale di Nola del 3/10/1996, a carico di D.L.G. (deceduto il (OMISSIS)) e di D.L.A., quali soci illimitatamente responsabili della s.a.s. D.L. Costruzioni di G.D.L. e C., chiusa con decreto del 27/5/2014, condannando il Ministero della giustizia al pagamento, a titolo di equo indennizzo, in favore di D.L.A. della somma di Euro 7.700,00 ed in favore di D.L.F., D.L.S. e D.L.A.M., della somma di Euro 4.200,00.

La corte d’appello, in particolare, dopo aver premesso che, a norma della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, il giudice, nell’accertare la violazione, considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, e che “la procedura in oggetto è stata notevolmente complessa, per come rappresentato dagli stessi ricorrenti – i quali hanno evidenziato che la curatela aveva intentato una serie di giudizi aventi ad oggetto revocatorie ordinarie – e tenuto conto, altresì, che la procedura involgeva il fallimento della società nonchè dei soci illimitatamente responsabili, con il coinvolgimento del patrimonio personale di questi”, ha ritenuto, per un verso, che si considera ragionevole la durata di sette anni per le procedure fallimentari che, come quella in esame, sono complesse e, per altro verso, che il procedimento in esame ha avuto una durata “eccedente quella ritenuta ragionevole di circa 10 anni e sette mesi quanto a D.L.A. e di circa 7 anni e mesi 2 quanto a D.L.F., D.L.S., e D.L.A.M.”, aggiungendo, infine, che “non risultano circostanze atte ad escludere che nella fattispecie si(a) siano prodotte le conseguenze normalmente derivanti dal superamento della ragionevole durata del processo…”.

Il Ministero della giustizia, con ricorso spedito per la notifica il 28/7.2/8/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione di tale decreto, notificato il 31/5/2016.

A.D.L. e, quali eredi di D.L.G., da D.L.F., D.L.S. e D.L.A.M. sono rimasti intimati.

Disposta la rinnovazione della notifica, il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso il 16 ed il 18/2/2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, il Ministero ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato, con riferimento ad D.L.A. (dichiarata fallita quale socio illimitatamente responsabile della s.a.s. D.L. Costruzioni di G.D.L. e C.), il decreto impugnato per aver omesso di accertare, in violazione della L. n. 89 cit., art. 2, la ricorrenza dei parametri normativamente rilevanti in ordine sia all’an che al quantum, essendosi limitato ad una mera operazione di scomputo della durata ragionevole (sette anni) dal periodo di durata complessiva (diciotto anni e sei mesi) della procedura, con indennizzo liquidato in Euro 700,00 per ogni anno di ritardo, senza, tuttavia, dire alcunchè: nè sulla durata ragionevole dei sei giudizi di revocatoria intrapresi dalla curatela fallimentare nel corso della procedura, la quale, pertanto, ad un esame in concreto, ben difficilmente si sarebbe potuta definire nel termine di sette anni dal fallimento, dichiarato nell’ottobre del 1996; nè sulla rilevanza del comportamento delle parti, per aver provocato lo stato di dissesto, con notevole difficoltà di ricostruzione dello stato passivo (approvato solo nel luglio del 1999), per aver posto in essere nel periodo antecedente al fallimento atti di disposizione in danno dei creditori e successivamente sottoposti a revocatoria fallimentare, e per non aver assunto alcuna iniziativa di tipo sollecitatorio o acceleratorio, pur a fronte dei ritardi accumulatosi nel corso della procedura; nè, infine, sul comportamento dei creditori, che hanno proposto domande di insinuazione tardiva al passivo del fallimento; con la conseguente necessità di liquidare il danno derivante dal ritardo nella misura minima di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo.

2. Il motivo è infondato. Premesso che la disciplina dell’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla L. n. 89 del 2001, trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento, ed anche in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso (Cass. n. 13605 del 2013), rileva la Corte che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, tenendo conto della sua peculiarità, può essere ritenuta ragionevole una durata fino a sette anni, allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso, ipotesi questa ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi e, quindi, a loro volta, di durata vincolata alla complessità del caso e in presenza di pluralità di procedure concorsuali indipendenti (Cass. n. 9254 del 2012; conf., Cass. n. 8468 del 2012, per la quale, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, a norma della L. n. 89 del 2001, art. 2,comma 2, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, la particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, come partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc., la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può superare la durata complessiva di sette anni: la S.C., nella specie, ha cassato la pronuncia della corte d’appello, che aveva determinato la durata ragionevole del fallimento in cinque anni, anzichè in sette, nonostante il rilevante numero di creditori, la laboriosità della liquidazione dell’attivo concernente l’affitto dei locali dell’azienda protrattosi per undici anni, la ristrutturazione dell’impresa fallita, la vendita dell’immobile, delle attrezzature e delle merci). Nel caso di specie, la corte d’appello ha dato espressamente atto che “la procedura in oggetto è stata notevolmente complessa, per come rappresentato dagli stessi ricorrenti – i quali hanno evidenziato che la curatela aveva intentato una serie di giudizi aventi ad oggetto revocatorie ordinarie – e tenuto conto, altresì, che la procedura involgeva il fallimento della società nonchè dei soci illimitatamente responsabili, con il coinvolgimento del patrimonio personale di questi”, ed ha, per l’effetto, ritenuto, per un verso, che fosse ragionevole la durata di sette anni per le procedure fallimentari che, come quella in esame, sono complesse e, per altro verso, che il procedimento in esame abbia avuto una durata “eccedente quella ritenuta ragionevole di circa 10 anni e sette mesi quanto a D.L.A….”, dando, così, conto, sia pur a mezzo del suo adattamento alle peculiarità della procedura fallimentare, del criterio stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, nel senso, appunto, che il giudice, nell’accertare la violazione, deve considerare “la complessità del caso”. Non è, dunque, censurabile la mancata valutazione compiuta da parte della corte territoriale in ordine alla condotta della ricorrente, per aver provocato Io stato di dissesto, con notevole difficoltà di ricostruzione dello stato passivo (approvato solo nel luglio del 1999), per aver posto in essere nel periodo antecedente al fallimento atti di disposizione in danno dei creditori e successivamente sottoposti a revocatoria fallimentare, e per non aver assunto alcuna iniziativa di tipo sollecitatorio o acceleratorio, pur a fronte dei ritardi accumulatosi nel corso della procedura, ed in ordine al comportamento dei creditori, per aver presentato domande di ammissione tardiva, posto che (a prescindere dalla mancata risultanza di tali circostanze dal decreto impugnato e dalla mancata indicazione, in ricorso, dell’atto o degli atti del procedimento in cui le stesse emergerebbero), a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo conseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con la L. n. 134 del 2012, ed applicabile al caso in esame per essere stato emesso il decreto impugnato il 12/4/2016, è deducibile solo il vizio d’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (nella specie, peraltro, neppure invocato), confinando così il controllo della motivazione solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). Del resto, la liquidazione operata dal giudice di merito entro il campo di variazione previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1, non è sindacabile in sede di legittimità, soprattutto ove, come nella specie, essa sia prossima all’importo, pari ad Euro. 500,00, che questa Corte ha più volto ritenuto adeguato nell’ipotesi di procedure fallimentari di lunga durata (cfr. Cass. n. 12864 del 2016, in motiv.).

3. Con il secondo motivo, il Ministero ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, della L. Fall., art. 12 e dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha riconosciuto a D.L.F., D.L.S. e D.L.A.M. la legittimazione attiva in sede riparatoria quali eredi di D.L.G., dichiarato fallito e deceduto il (OMISSIS) nel corso della procedura, laddove, al contrario, la prosecuzione della procedura fallimentare nei confronti degli eredi, a norma della L. Fall., art. 12, attribuisce agli stessi solo la qualità di parte in senso formale e non anche quella di parte in senso sostanziale, a meno che non abbiano partecipato alla procedura, rivolgendo istanze o risultando destinatario di provvedimenti, poichè solo in tal caso è configurabile un interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli della procedura.

4. Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di osservare che “… in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo avente una durata irragionevole, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU, e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi, dal ritardo, abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione; che, in questo senso, si è… ribadito (Cass. n. 4003 del 2014) che, qualora la parte del giudizio presupposto sia deceduta, l’erede ha diritto all’indennizzo iure proprio solo per l’irragionevole durata del giudizio successiva alla propria costituzione, la quale – come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, Fazio ed altri c. Italia – è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo; che, come ha precisato questa Corte con la sentenza n. 7722 del 2012, nel caso di morte del fallito durante lo svolgimento della procedura fallimentare, diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, in cui la morte della parte determina, nei casi e secondo la procedura prevista dall’art. 300 c.p.c., l’interruzione del processo, fino alla sua prosecuzione o riassunzione a istanza di parte a norma degli artt. 302 e 303 c.p.c., nella procedura fallimentare la morte del fallito non determina l’interruzione del processo, che prosegue invece nei confronti dei suoi eredi, i quali assumono pertanto il ruolo di parte in luogo del fallito defunto, al punto che, proprio al fine di assicurare la partecipazione alla procedura di tutti gli eredi e non soltanto di alcuni di loro, è previsto, dalla L. Fall., art. 12, che, in caso di pluralità di eredi, la procedura prosegua nei confronti di colui che è designato come rappresentante, così restando soddisfatta la necessità della presenza nella procedura fallimentare di un soggetto che subentri all’imprenditore fallito e defunto; che la L. Fall., art. 12, si preoccupa, da un lato, di individuare un soggetto che prenda il posto del fallito al fine del compimento degli atti per i quali la legge fallimentare consente o esige la presenza del fallito, e, dall’altro, di precisare che il fallimento prosegue nei confronti del sostituto senza soluzione di continuità, ossia senza necessità di una previa interruzione del procedimento; che, tuttavia, affinchè abbia titolo a reclamare, iure proprio, l’equa riparazione per l’irragionevole protrazione della procedura fallimentare, è necessario che l’erede dell’imprenditore fallito abbia in qualche modo partecipato eventualmente come rappresentante degli eredi, in caso di pluralità di successori a titolo universale – alla procedura, rivolgendo in essa istanze o risultando destinatario di atti, di richieste o di provvedimenti, soltanto in tal caso essendo configurabile un suo interesse, giuridicamente rilevante, alla definizione in tempi ragionevoli della procedura fallimentare” (Cass. n. 8931 del 2016, in motiv.). Nulla di tutto questo emerge dal decreto impugnato, il quale, in particolare, non si dà cura di precisare quale tipo di attività processuale gli eredi del fallito abbiano spiegato nella procedura fallimentare proseguita dopo il decesso del fallito, essendosi limitati a rivendicare, iure proprio, un indennizzo da ritardo in quanto eredi del de cuius.

5. Il decreto impugnato dev’essere, quindi, cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Roma, anche ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Roma, anche ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

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