Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22645 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.27/09/2017),  n. 22645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26861/2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

UMBERTO ERCOLESSI;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza n. 3860/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.F. ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, con la quale è stato ritenuto improcedibile il ricorso (dichiarato inammissibile in quel dispositivo) da lui proposto in quel giudizio, rilevando detta Corte che tale atto era stato redatto personalmente dal ricorrente, che mancava la procura speciale al difensore e che non poteva qualificarsi tale la dichiarazione della parte di conferire procura speciale a un avvocato, redatta e firmata dalla stessa parte e inviata successivamente al ricorso, che tale atto non conteneva nessuno degli elementi di cui all’art. 366 c.p. e, non essendo neppure indicati gli intimati, non era stato notificato ad alcuno.

Anche il ricorso all’esame non risulta sia stato notificato ad alcuno nè è stato indicata una parte intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memorie in data 9 febbraio 2017 e 10 marzo 2017 aventi identico contenuto; alla memoria da ultimo indicata è allegata documentazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Come già evidenziato, il ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., ora all’esame, non è stato notificato ad alcuno.

Va al riguardo osservato che, in difetto di notifica del predetto atto, non può accertarsi, in caso di mancata costituzione di una controparte, se sia stato effettivamente e validamente costituito il contraddittorio e instaurato il rapporto processuale (arg. ex Cass., sez. un., 9/06/2014, 12925).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione la cui notifica sia da considerare inesistente deve essere dichiarato inammissibile senza possibilità di rimedio (Cass. 10/11/1997, n. 11047; Cass. 12/12/1997, n. 12572; Cass. 17/09/1997 n. 9257; Cass. 20/04/2016, n. 7959). A maggior ragione non può che essere dichiarato inammissibile il ricorso, che non sia stato affatto notificato. A tale conclusione giungono le sentenze di legittimità che hanno avuto occasione di prendere in considerazione casi come quello ora all’esame (vedi Cass. 7/05/1999 n. 4595; Cass. 9/03/1973, n. 650; 5/01/1972, n. 12; Cass., ord., 8/06/2011, n. 12509; Cass. 15/10/2015, n. 20893).

Peraltro, a tutto voler concedere, l’instaurazione del contraddittorio, con riferimento al ricorso ora in scrutinio non può in alcun modo desumersi dagli atti allegati alla memoria depositata da ultimo e la notifica del ricorso va, comunque, dimostrata.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese, in difetto di una parte intimata che abbia svolto attività difensiva.

5. Pur essendo stato il ricorso all’esame proposto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il ricorrente, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio, risulta esente dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA