Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22644 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.27/09/2017),  n. 22644

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16521/2016 R.G. proposto da:

D.N.A., D.N.B., rappresentati e difesi dagli

avvocati LUCA ACETO, MARTINA DI FONZO, con domicilio eletto in ROMA,

VIA G. BETTOLO 17, presso lo studio dell’Avvocato ETTORE CORSALE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE, ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

SPA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI

CHIETI – SEZIONE DISTACCATA di ORTONA, depositata il 26/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha

chiesto che la Corte di Cassazione accolga il ricorso dichiarando la

competenza del giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.N.A. e D.N.B. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico motivo, nei confronti del Comune di Francavilla al Mare e di Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.a. e avverso l’ordinanza del 26 maggio 2016, con la quale – con riferimento alla causa introdotta dai D.N. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’allagamento della loro abitazione, asseritamente causato dal mancato deflusso delle acque meteoriche nel sistema fognario -, il Tribunale di Chieti Sezione distaccata di Ortona ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ha fissato il termine per la riassunzione della causa e ha condannato gli attori alle spese di lite nei confronti del Comune convenuto e della società assicuratrice, terza chiamata in causa.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.M. ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con declaratoria della competenza del giudice ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

3. A fondamento del proposto ricorso per regolamento di competenza i ricorrenti, lamentando “Violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 140,D.P.R. n. 238 del 1999, art. 1. Radicamento della competenza del Giudice ordinario”, hanno dedotto che: a) hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dall’immobile di loro proprietà a seguito dell’allagamento verificatosi in data 30 novembre 2013 a causa dell’incapacità delle caditoie stradali di raccogliere e far defluire le acque meteoriche, caditoie di cui il convenuto era gestore e custode; b) il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo che gli attori si siano doluti “di un modo di essere dell’opera idraulica per come essa è stata mantenuta ed in particolare in relazione alla scelta operata in ordine al tipo di intervento per la regimentazione delle acque pubbliche, essendo mal costruita o non tenuta in efficienza”; c) nelle argomentazioni poste a fondamento della sua decisione, il Tribunale ha fatto riferimento a circostanze di fatto (“fenomeni di erosione del terreno” e “smottamenti”), del tutto aliene dal caso di specie, in cui si controverte di pregiudizi da allagamento di acque meteoriche; d) il Tribunale adito ha basato la sua decisione sul falso presupposto che le acque piovane siano qualificabili come “acque pubbliche” e che, conseguentemente, gli impianti adibiti al loro deflusso siano “opere idrauliche”; e) le norme di cui al R.D. n. 1775 del 1933, non consentono di includere nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le controversie riguardanti i danni cagionati da acque non qualificabili come pubbliche, perchè sprovviste del requisito della demanialità, in quanto non destinate ad assolvere interessi di carattere generale, come può dirsi, nel caso di specie, delle acque meteoriche; f) del D.P.R. n. 238 del 1999, art. 1, statuisce, al comma 1, che “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne” e, al comma 2, che “la disposizione di cui al comma 1, non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua e o non ancora raccolte in invasi o cisterne”, così escludendo espressamente dall’ambito della demanialità le acque meteoriche; g) erroneamente il Tribunale adito ha ricondotto il sistema di deflusso delle acque piovane nell’ambito delle opere idrauliche; h) conclusivamente, ostano all’affermazione della competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche sia la mancanza del requisito di demanialità delle acque piovane, sia la non qualificabilità come “opera idraulica” del sistema di deflusso stradale di dette acque, atto piuttosto a consentirne il mero smaltimento, senza alcuna possibilità di pubblico reimpiego.

6. Il ricorso è fondato alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le acque – piovane e nere – convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dal R.D. n. 1755 del 1933, art. 1, dell’attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rimasto fermo anche dopo l’entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994, n. 36; invero del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1(regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della citata L. n. 36, in materia di risorse idriche) conferma – per espressa esclusione – la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse. La rete fognaria non può, pertanto, considerarsi opera pubblica ai sensi del citato R.D. n. 1755 del 1933, art. 140, lett. d), con la conseguenza che competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall’errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell’opera è il Tribunale ordinario e non il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (Cass., ord., 5/09/2012, n. 14883). Tale orientamento è stato pure di recente ribadito da Cass. ord., 1/03/2017, n. 5261, che ha affermato che è competente il Giudice ordinario, e non il Tribunale delle Acque, a conoscere della domanda di risarcimento del danno aquiliano causato da una tracimazione dell’impianto fognario pubblico in conseguenza di eventi atmosferici. (Nella specie, questa S.C., in applicazione del principio della prospettazione, ha regolato la competenza in base alla domanda risarcitoria come formulata dall’attore, il quale aveva posto a fondamento di essa i danni subiti dalla propria vettura per il completo allagamento della carreggiata a seguito di un forte temporale, con conseguente rottura dei tombini della rete fognaria e mancato funzionamento delle pompe idrovore, senza dare rilievo alle contestazioni del convenuto, tali da attribuire il danno lamentato alla presenza di un muro costruito, per conto della Regione Lazio, allo scopo di contenimento delle acque del fiume (OMISSIS)).

7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il proposto ricorso per regolamento di competenza va accolto e va dichiarata la competenza del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge.

8. Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.

9. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Giudice ordinario; spese rimesse.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA