Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22644 del 08/11/2016

Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 08/11/2016), n.22644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16155-2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI COLLI

PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA

REVELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTINA LANCETTI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA in persona dei suoi legali rappresentanti

pro tempore STEFANIA BERGAMO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIA SALAMI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4491/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. SPIRITO ANGELO;

udito l’Avvocato FRANCESCA REVELLI per delega;

udito l’Avvocato MASSIMO VITOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2006, S.M. convenne in giudizio Alleanza Assicurazioni s.p.a. per ottenere la declaratoria di legittimità della richiesta di riscatto e la condanna della Compagnia assicuratrice al pagamento dei premi versati, oltre rivalutazione, interessi e con vittoria di spese del giudizio.

La Alleanza Assicurazioni costituitasi in giudizio, eccepì la prescrizione e chiese il rigetto della domanda e la risoluzione del contratto.

Il Tribunale di Como, dapprima, con sentenza non definitiva accertò e dichiarò l’obbligo di Alleanza Assicurazioni al pagamento in favore della S. delle somme dovute a titolo di riscatto e dispose, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell’entità della somma oggetto di riscatto. Dispose, poi, Consulenza tecnica d’ufficio e, infine, con sentenza definitiva condannò la convenuta Compagnia di assicurazioni al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 6.734,26, oltre interessi e alle spese.

La Corte di appello di Milano in accoglimento dell’appello di Assicurazioni Generali s.p.a. (già Alleanza Assicurazioni s.p.a.), respinse la domanda e compensò le spese.

Avverso questa sentenza, S.M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Ha resistito con controricorso Assicurazioni Generali s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c..

2. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, disattendendo il principio di autosufficienza, ha omesso di riportare nella sua completezza il testo delle clausole contrattuali utili all’esame sollecitato nella presente sede di legittimità.

Ed invero, proprio perchè si assume che “la Corte di appello ha completamente ignorato” una clausola aggiuntiva del secondo contratto sottoscritto tra le parti secondo cui “il rateo del premio del 1.03.2013 è di Lire 442.700” che, secondo la prospettazione della ricorrente, svelerebbe l’erroneità della affermazione formulata dalla Corte territoriale sulla circostanza che alla S. fosse precluso il diritto al riscatto poichè “non aveva versato le tre annualità a far tempo dal (OMISSIS)”, non poteva omettersi la trascrizione di tutti i punti relativi ai due rapporti assicurativi intercorsi tra le parti.

La limitazione della trascrizione alla sola clausola aggiuntiva non consente di procedere alla valutazione della correttezza dell’indagine operata dalla Corte alla stregua delle regole di einieneutica contrattuale, che prevedono (artt. 1362 e segg. c.c.) che l’interpretazione degli atti negoziali non si limiti al senso letterale delle parole – che assume valore prioritario nella ricerca della comune volontà delle parti – ma che il rilievo di questo sia verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale. Peraltro, la parte che voglia denunciare un errore di diritto od un vizio di ragionamento nella detta interpretazione non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui all’art. 1362 e segg. c.c., ad essa incombendo, invece, l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita nella sentenza oggetto di interpretazione, nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa e più favorevole di quella criticata (cfr. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 2013).

La Corte di appello, nel motivato esercizio del proprio (esclusivo) potere di interpretazione degli atti processuali, ha spiegato come alla luce delle previsioni contrattuali dovesse escludersi che l’assicurata (attuale ricorrente) alla data di maggio 2001 avesse pagato almeno tre annualità e che nella seconda polizza sottoscritta dalle parti le stesse avessero inteso concludere un nuovo contratto con diversi termini decorrenza e importo del premio rispetto a quanto concordato in precedenza, “tanto è vero che si precisa che la nuova polizza sostituisce la precedente”; che, inoltre, per poter ritenere sussistente – ai fini dell’invocato riscatto- il presupposto del pagamento di tre annualità di premio, fosse necessario dimostrare il pagamento del premio di Lire 3.002.000 attuale per tre annualità a far tempo dal (OMISSIS).

Ad ogni buon conto, pur tralasciando la questione della novità o meno della deduzione, la ricorrente neppure spiega l’inferenza che potrebbe avere sull’esito del giudizio tale aggiuntiva previsione e, più in particolare, come la previsione del pagamento di detto importo – che avrebbe comunque essere corrisposto dall’assicurata soltanto a termine della durata del contratto (1.05.2013) possa incidere sulla correttezza del conteggio delle tre annualità di premio come ricostruito dalla Corte di appello.

In altri termini, la ricorrente reintroduce una serie di questioni di fatto concernenti la pretesa di non essersi resa conto che la polizza era stata sostituita; questioni tendenti alla rivalutazione delle prove emerse nel corso della causa ed a conseguire un diverso giudizio nel merito della controversia.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del corna 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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