Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22643 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.27/09/2017),  n. 22643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15624/2016 R.G. proposto da:

F.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato MAGRINA DI

MAURO, con domicilio eletto in ROMA, piazza Cavour, presso la CORTE

DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

F.A., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

PAGLIARA, con domicilio eletto in ROMA, VIA ADDA 99, presso lo

studio dell’Avvocato BRUNO DE CICCIO;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NOCERA INFERIORE, depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che ha chiesto che

la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso, con le

conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.G., con atto consegnato in data 13 giugno 2016 (lunedì) all’Ufficiale giudiziario per la notifica, poi perfezionatasi il 14 giugno 2016, ha proposto “ricorso per regolamento necessario di competenza”, illustrato da memoria, nei confronti di F.A. (padre del ricorrente) e avverso l’ordinanza depositata il 12 maggio 2016, con la quale, il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente avverso l’esecuzione per consegna e rilascio, in favore di F.A. di alcuni immobili, siti in (OMISSIS), da quest’ultimo intentata nei confronti di T.R., madre dell’attuale ricorrente ed ex moglie di F.A., condannata con sentenza della Corte di appello di Salerno n. 723/2015, depositata il 5 novembre 2015, all’immediato rilascio, in favore di F.A., delle già indicate consistenze immobiliari.

In particolare il Giudice adito ha dichiarato inammissibile tale opposizione perchè proposta dinanzi a quel Giudice in funzione di Giudice istruttore e non quale G.E. – competente ex art. 615 c.p.c., comma 2, trattandosi di esecuzione già iniziata – e presso la cancelleria del ruolo ordinario e non presso la cancelleria delle esecuzioni.

In data 9 settembre 2016 F.A. ha depositato “controricorso”.

Il P.M. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

3. Va preliminarmente osservato che il disposto di cui all’art. 47 c.p.c., u.c. per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso; inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione, sotto tale profilo, della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente come nella specie – può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali (Cass., ord. 8/08/2014, n. 17842; Cass., ord., 21/12/2010, n. 25891; Cass. 18/04/2000, n. 5030).

4. Il ricorrente sostiene che il Tribunale adito, dichiarando inammissibile l’opposizione da lui proposta per errata individuazione del Giudice funzionalmente competente, in base al fatto che l’opposizione sia stata depositata presso la cancelleria del ruolo ordinario e non di quello dell’esecuzione del medesimo Tribunale, sarebbe incorso in violazione o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c. e art. 625 c.p.c., comma 2.

5. Il proposto regolamento di competenza è inammissibile.

5.1. Osserva il Collegio che, nella specie, il Tribunale, nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione, pur facendo riferimento, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, alla competenza funzionale del G.E., non ha statuito sulla competenza. Peraltro, trattandosi, nel caso all’esame, di rapporti tra Giudici del medesimo Ufficio e, in particolare, di ripartizione degli affari all’interno dell’Ufficio nonchè di modalità di presentazione dell’opposizione, non si pone una questione di competenza in senso proprio, quanto piuttosto una questione attinente, invece, alla ripartizione degli affari all’interno dell’Ufficio.

6. Ogni altra questione resta assorbita.

7. Alla luce di quanto precede, il ricorso per regolamento di competenza va rigettato.

8. Le spese del presente procedimento vanno compensate per intero tra le parti, tenuto conto della peculiarità della controversia, della particolare natura del provvedimento impugnato e dello stretto rapporto di parentela tra le parti.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero tra le parti le spese del presente procedimento; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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