Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22643 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26097-2018 proposto da:

O.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GILARDONI;

(ammesso p.s.s. Delib. 28 luglio 2018 ord. Avv. Brescia);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto depositato in data 30 luglio 2018 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da O.W. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 14 e ss. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver rilevato la complessiva e assoluta inattendibilità del racconto del migrante (il quale aveva raccontato di essere stato costretto a lasciare il suo paese di origine a causa della sua omosessualità), escludeva che nel caso in esame ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le forme richieste, tenuto conto, in relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), sia della mancata allegazione di una minaccia grave e individuale alla vita derivante da una condizione di violenza indiscriminata, sia del fatto che il richiedente asilo proveniva da una città (Benin City nell’Edo State) ove la situazione di rischio non era comunque di livello tale da consentire di ravvisare una situazione di generalizzata e indiscriminata violenza da conflitto armato;

quanto alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria il Tribunale rilevava la mancata deduzione di fattori soggettivi di vulnerabilità, osservando poi come la situazione esistente in Nigeria, pur presentando significative criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non erano tali da dare luogo a una emergenza umanitaria generalizzata;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.W. al fine di far valere quattro motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo è rubricato: “in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, e dell’art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale”;

3.2 la questione è manifestamente infondata: in vero è evidentemente privo di fondamento logico l’assunto del ricorrente secondo cui la previsione di un termine di centottanta giorni per l’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale denoterebbe l’insussistenza del requisito di urgenza per l’adozione dello strumento del decreto-legge, dal momento che l’esigenza di un intervallo temporale perchè possa entrare a regime una complessa riforma processuale, quale quella in discorso, non esclude affatto che l’intervento di riforma sia caratterizzato dal requisito dell’urgenza (Cass. 17717/2018);

risulta poi evidente come l’intero impianto normativo – attraverso l’istituzione di sezioni specializzate in materia (capo I), l’introduzione di misure per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti avanti alle commissione territoriali e dei procedimenti giudiziari (capo II) e la previsione di strumenti per l’accelerazione della procedure di identificazione e definizione della posizione giuridica di cittadini extracomunitari e per il contrasto all’immigrazione illegale (capo III) si colleghi nella sua interezza all’ipotesi straordinaria di necessità e urgenza che ha indotto il governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento e si proponga di realizzare, con misure omogenee e complementari fra loro, gli obiettivi di ordinato controllo dell’immigrazione sul territorio nazionale e regolazione della libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea;

4.1 il secondo motivo è rubricato: “sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2; dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado”;

4.2 la questione è manifestamente infondata: la previsione del termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione, a far data dalla comunicazione del decreto, rientra senza dubbio nell’ambito della discrezionalità del legislatore e trova giustificazione in esigenze di urgenza, analoghe a quelle che lo stesso legislatore ha reputato sussistenti in diverse fattispecie, come ad esempio la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2, e la L. Fall., art. 99, u.c., (Cass. 17717/2018);

5.1 il terzo motivo è rubricato: “sempre in via preliminare richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2; dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso”;

5.2 la questione è manifestamente infondata, in quanto una simile forma di definizione è necessaria a soddisfare esigenze di celerità; peraltro non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado e il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 27700/2018);

6.1 il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2: il Tribunale, nel ritenere che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il ricorrente non avrebbe allegato fattori di oggettiva vulnerabilità, avrebbe trascurato di considerare che la condizione di vulnerabilità presuppone un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto e la condizione di provenienza e non avrebbe svolto alcuna indagine in tal senso;

il motivo è inammissibile, a prescindere da ogni questione pertinente l’applicazione al caso di specie della disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018;

il Tribunale ha rigettato la domanda “non essendo stati dedotti a sostegno della protezione umanitaria fattori soggettivi di vulnerabilità”;

ora, posto che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018), a fronte dell’accertamento compiuto dal giudice di merito era onere del ricorrente in primo luogo addurre quali fattori di vulnerabilità aveva specificamente allegato al fine di circostanziare la propria domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria;

ciò – dato che la censura lamenta la mancanza di un giudizio di bilanciamento fra la condizione di provenienza e il grado di inserimento raggiunto in Italia – sia rispetto all’indicazione compiuta circa l’inserimento sociale raggiunto, sia in relazione alle condizioni soggettive del ricorrente nel paese di origine, indispensabili per compiere il giudizio comparativo come le condizioni di integrazione sul territorio nazionale;

la doglianza in esame non contiene alcuna indicazione in tal senso e risulta quindi generica, occorrendo invece che l’odierno ricorrente accompagnasse la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a una autonoma ricerca degli atti processuali ma solo a una verifica del contenuto degli stessi; in mancanza di una simile indicazione la doglianza in esame risulta giocoforza inammissibile, per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

7. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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