Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22642 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.27/09/2017), n. 22642
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11647/2016 R.G. proposto da:
ALOXALL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO CASSIANI, con domicilio
eletto in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato
MARCO MORETTI;
– ricorrente –
contro
ALUSERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avvocati ALESSANDRO VINCENTI, MARCO
ALESSANDRO VINCENTI, STEFANO TORO, quest’ultimo con studio in ROMA,
VIA VITTORIA COLONNA, 40, ed elettivamente domiciliata presso gli
indirizzi PEC indicati nel controricorso;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
URBINO, depositata il 29/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto
che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, con le conseguenze di
legge.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Aloxall S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, nei confronti di Aluservice S.r.l. e avverso l’ordinanza del 29 marzo 2016, con la quale, nella causa relativa all’opposizione a precetto proposta dall’attuale ricorrente, il Tribunale di Urbino, ritenuta fondata l’eccezione di incompetenza del giudice adito proposta dall’opponente, ha dichiarato la propria incompetenza, indicando competente per territorio il Tribunale di Pesaro, ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale dichiarato competente, ha compensato totalmente le spese di lite e ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
In data 7 giugno 2016 Aluservice S.r.l. ha depositato “controricorso e memoria di costituzione e replica”.
Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
3. Va preliminarmente osservato che il disposto di cui dell’art. 47 c.p.c., u.c., per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso; inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione, sotto tale profilo, della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente come nella specie – può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali (Cass., ord. 8/08/2014, n. 17842; Cass., ord., 21/12/2010, n. 25891; Cass. 18/04/2000, n. 5030).
4. Va poi evidenziato che, come si deduce dagli stessi atti introduttivi del presente procedimento, oltre che dall’ordinanza impugnata, il Tribunale di Rho, con sentenza del n. 73/2011 del 3 marzo 2011 aveva condannato Z.P. al pagamento, in favore di Aluservice S.r.l., del complessivo importo di Euro 65.455,44, oltre interessi, nonchè alle spese di lite; non avendo il debitore provveduto al pagamento di quanto dovuto, Aluservice S.r.l. aveva effettuato pignoramento presso terzi nei confronti dello Z. e del terzo pignorato Aloxall S.r.l.; con provvedimento del 22 luglio 2013 il G.E. del Tribunale di Pesaro – sezione distaccata di Fano, preso atto della dichiarazione resa dalla terza pignorata, aveva assegnato ad Aluservice S.r.l. le somme dovute da Aloxall S.r.l. a Z. a titolo di compenso quale amministratore (Euro 700,00 mensili) sino alla concorrenza del credito azionato e delle spese liquidate; dopo il pagamento di due mensilità, Aloxall S.r.l. aveva comunicato ai procuratori della creditrice procedente di aver deliberato l’azzeramento del compenso a tutti gli organi del c.d.a. e, quindi, anche dello Z., e, ritenendo estinto il suo debito nei confronti dello Z., aveva sospeso ogni ulteriore pagamento; Aluservice S.r.l. aveva quindi notificato atto di precetto unitamente al provvedimento di assegnazione di somme emesso dal Tribunale di Pesaro, chiedendo il pagamento delle somme previste nell’ordinanza del G.E.; avverso tale precetto aveva proposto opposizione Aloxall S.r.l..
5. Il Giudice adito, nella specie, ha ritenuto che trattasi di opposizione a precetto conseguente al pignoramento presso terzi già pendente e, quindi, inerente a giudizio di esecuzione già incardinato dinanzi al Tribunale di Pesaro, sicchè correttamente le istanze attinenti a quel procedimento vanno presentate dinanzi al G.E. già nominato.
6. Ogni altra questione resta assorbita.
7. Alla luce di quanto precede, il ricorso per regolamento di competenza va rigettato.
8. Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.
9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; spese rimesse; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017