Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22642 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23049-2018 proposto da:

MARCO POLO HIGH YIELD SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO PAOLO RUBENS

31, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI AMERIGO BOTTAI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO PEZZANO,

MASSIMILIANO RATTI, MARCO SPADARO, ELENA PASQUINI;

– ricorrente –

contro

BANCO BPM SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio

dell’Avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende

unitamente agli Avvocati GIORGIO TARZIA, ROBERTO NANNELLI;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, G.B., P.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 6967/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. questa Corte, con ordinanza n. 6967/2018, dichiarava l’inammissibilità del ricorso presentato da Marco Polo High Yield Financing s.p.a. avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze del 9 aprile 2015, con cui la corte distrettuale, a conferma della precedenza statuizione adottata dal Tribunale di Firenze, aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato fallimentare avanzata dalla medesima società nell’ambito del fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

in particolare la decisione sopra richiamata riteneva che il provvedimento di conferma della statuizione di inammissibilità di un’istanza concordataria, avendo a oggetto la verifica del regolare svolgimento della procedura, fosse privo dei caratteri di decisorietà e definitività, fosse modificabile e non precludesse la proposizione tanto di una nuova istanza, quanto della medesima istanza con l’illustrazione delle ragioni per cui la valutazione che aveva condotto al rigetto dovesse ritenersi erronea;

2. avverso questa statuizione ha proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. Marco Polo High Yield s.p.a. (già Marco Polo High Yield Financing s.p.a.) adducendo, rispetto alla fase rescindente, la sussistenza di un errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, e riproponendo, rispetto alla fase rescissoria, i tre motivi di ricorso già presentati;

ha resistito con controricorso Banco B.P.M. s.p.a.;

gli intimati (OMISSIS) s.r.l., G.B. e fallimento (OMISSIS) s.r.l. non hanno svolto alcuna difesa;

entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. la ricorrente ha rappresentato, rispetto alla fase rescindente, che la proposta concordataria presentata in data 21 febbraio 2014 limitava gli impegni assunti, ai sensi della L. fall., art. 124, ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, ai creditori proponenti opposizioni già pendenti e ai creditori che avevano già presentato insinuazione tardiva all’epoca della domanda, con la conseguente esclusione del creditore ipotecario Banca Popolare società cooperativa, che in quel frangente non si era ancora insinuata al passivo;

in tesi di parte ricorrente questa Corte, nel ritenere inammissibile il ricorso per cassazione presentato da Marco Polo High Yield Financing s.p.a. in applicazione del principio secondo cui il provvedimento che abbia confermato l’inammissibilità di un’istanza concordataria è privo dei caratteri di decisorietà e definitività e non preclude la proposizione di una nuova istanza, non si sarebbe avveduta della peculiarità della proposta concordataria in questione, che non avrebbe potuto più essere presentata a seguito dell’ammissione al passivo, in epoca successiva alla presentazione della domanda di concordato fallimentare, del credito ipotecario vantato dalla banca B.P.M.; sarebbe stato così commesso un errore di percezione del fatto/documento processuale rappresentato dalla peculiare struttura della domanda di concordato fallimentare proposta e dal particolare atteggiarsi cronologico/temporale della medesima rispetto alla domanda di ammissione al passivo di Banco B.P.M. s.p.a.;

4. parte ricorrente assume (pag. 14 del ricorso) che “l’errore revocatorio nel quale è incorsa la Corte è consistito infatti nel non avvedersi delle peculiarità della proposta concordataria, perchè se la Corte si fosse avveduta del fatto rappresentato dalla struttura del concordato fallimentare de qua, prevedente una clausola di limitazione L. fall. ex art. 124, rispetto ai creditori tardivamente ammessi, avrebbe realizzato come i precedenti in punto di non definitività del provvedimento non erano nella specie pertinenti”;

la critica sostanzialmente si duole di un’errata interpretazione in ordine al carattere di non definitività della statuizione impugnata per cassazione e in questa prospettiva lamenta il mancato apprezzamento ad opera di questa Corte della peculiarità della domanda di concordato fallimentare dichiarata inammissibile, costituita dalla non inclusione, nel novero del concordato, dei creditori insinuatisi dopo la presentazione della proposta;

la doglianza, prospettata in questi termini, risulta inammissibile;

essa infatti assume un’errata percezione della peculiarità della domanda di concordato fallimentare presentata che, tuttavia, non emerge in maniera evidente ed obiettiva dal contenuto del provvedimento impugnato, da cui non è affatto possibile evincere che la Corte non abbia colto le caratteristiche del caso concreto;

la mancata valutazione di queste caratteristiche in termini espressi pare invece essere correlata a una implicita valutazione di non decisività della questione, come è reso manifesto dal contenuto della motivazione;

infatti la Corte, laddove ha reputato che la delibazione della domanda concordataria, concernendo la verifica del regolare svolgimento della procedura, non precludesse la proposizione di una nuova istanza, eventualmente emendata dai vizi rilevati, o anche la riproposizione della medesima istanza, con l’illustrazione delle ragioni di confutazione del precedente provvedimento di rigetto, ha ritenuto che il carattere di non definitività del provvedimento di rigetto del concordato fallimentare fosse una caratteristica in sè del provvedimento impugnato e non si ricollegasse alle circostanze di fatto sottoposte di volta in volta al vaglio del giudice fallimentare;

il ricorso finisce perciò per dolersi non dell’errata percezione di un fatto processuale, che la Corte ha trascurato in ragione della sua irrilevanza, ma dell’errata interpretazione in diritto in merito al carattere non definitivo della decisione impugnata e, come tale, risulta inammissibile, configurando un error iuris piuttosto che un errore di fatto revocatorio;

5. l’inammissibilità del primo motivo di ricorso fa sì che risultino assorbite le ulteriori doglianze formulate in funzione del giudizio rescissorio;

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 7.100, di cui Euro, 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15/0.

Ric. 2018 n. 23049 sez. MI – ud. 28-06-2019 -5-

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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