Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22642 del 08/11/2016

Cassazione civile sez. III, 08/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 08/11/2016), n.22642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12644-2014 proposto da:

C.S., e P.A. in proprio e nella duplice

qualità di tutore (la seconda) e protutore (il primo) del proprio

figlio interdetto C.D. e di legali rappresentanti

(entrambi) del proprio figlio minore CA.SI.,

C.A., CA.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GREGORIO XI, 13, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che

li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

EX USL (OMISSIS) CAMPANIA GESTIONE LIQUIDATORIA;

– intimata –

Nonchè da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) CENTRO già EX USL

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.

E.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE

FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA

ALESSANDRINI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO GRIMALDI

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.S. e P.A. in proprio e nella duplice

qualità di tutore (la seconda) e protutore (il primo) del proprio

figlio interdetto C.D. e di legali rappresentanti

(entrambi) del proprio figlio minore CA.SI.,

C.A., CA.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GREGORIO XI, 13, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che

li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1604/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato EMILIA MAGGIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale per l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 7656/2005 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda risarcitoria di C.S. e P.A., in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori C.A., An., D. e Si., per danni da parto subiti da C.D., condannando pertanto in solido al risarcimento la Gestione Liquidatoria ex Usl (OMISSIS) e la Regione Campania. Avendo la Gestione Liquidatoria ex Usl (OMISSIS) proposto appello, ed essendosi costituiti resistendo i C.- P., anche quali legali rappresentanti dei minori C.D. e Si., nonchè C.A. e Ca.An., divenuti frattanto maggiorenni eccependo tra l’altro la tardività dell’appello -, con sentenza del 5-22 aprile 2013 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività, compensando le spese.

2. Hanno presentato ricorso C.S., in proprio e quale tutore di C.D., P.A., in proprio e quale protutrice di C.D., entrambi anche quali legali rappresentanti di Ca.Si., nonchè C.A. ed C.A., sulla base di un unico motivo che denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375 c.c., art. 1460 c.c., u.c., e art. 2233 c.c., art. 88 c.p.c., art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2, art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., per avere il giudice d’appello compensato le spese del grado, e senza un’adeguata o comunque reale motivazione.

Si difende con controricorso AsI Napoli (OMISSIS) Centro – già Gestione Liquidatoria ex Usl (OMISSIS) -, che propone anche ricorso incidentale “eventuale”. Eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa chiamata in causa della Regione Campania, litisconsorzio necessario, e presenta come motivo del ricorso incidentale “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per nullità per falsa applicazione del diritto nonchè priva di motivazione sufficiente e corretta, per omesso esame del merito nonchè circa i fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione” nonchè “violazione, falsa, sufficiente e corretta (sic) applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4”. Dopo questa unica rubrica, prosegue il ricorrente incidentale con la frase: “Precisando i seguenti motivi”. Quindi adduce che “in via preliminare” si censurano le argomentazioni della sentenza del secondo grado sulla tardività dell’appello da cui deriverebbe l’inammissibilità dello stesso. E “nel merito” sostiene che la corte territoriale doveva “conformare la sua decisione previa la corretta valutazione della tempestività dell’Appello ed anche sui seguenti argomenti, tutti rilevanti” (che brevemente sono illustrati): il primo argomento è che “non ricorre una responsabilità contrattuale della Gestione Liquidatoria ex Usl (OMISSIS); il secondo la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni perchè derivanti da fatto illecito; il terzo, che non ricorre neppure una responsabilità precontrattuale.

Dal ricorso incidentale si difendono con controricorso i ricorrenti principali, i quali hanno depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso principale è fondato.

Va premesso che nell’eccepire l’asserita pretermissione della Regione Campania come litisconsorte necessario la Gestione Liquidatoria ex Usl (OMISSIS) non evidenzia alcun interesse della suddetta regione a partecipare al giudizio – interesse che in effetti non emerge, trattandosi di questione relativa alla condanna alle spese dell’appellante, che è stata soltanto la Gestione Liquidatoria -, per cui, a parte ogni altro rilievo, in rapporto al principio della ragionevole durata del processo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto costituirebbe una chiara diseconomia processuale (da ultimo Cass. sez. 3, 20 gennaio 2016 n. 895, che rimarca come la integrazione del contraddittorio costituisca appunto una diseconomia di tal genere qualora non vi sia un reale vulnus al diritto di difesa; sulla stessa linea v. p. es. S.U. 14 maggio 2013 n. 11523, per cui l’attuazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica e il litisconsorzio necessario, conducendo quindi alla necessità di un reale interesse a contraddire del soggetto pretermesso affinchè la pretermissione abbia incidenza), onde tale eccezione risulta del tutto priva di consistenza.

Per quel che concerne, allora, l’unico motivo del ricorso, si deve dare atto che, dopo avere riconosciuto l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo, la corte territoriale ha compensato integralmente le spese per la natura processuale della decisione e perchè la tardività sarebbe stata un vizio di immediata percezione, rilevabile d’ufficio.

In tal modo, a tacer d’altro, la corte territoriale ha violato il principio della soccombenza, poichè questo non trova limite nel contenuto processuale della decisione nè tanto meno nella rilevabilità d’ufficio di quel che ha portato alla soccombenza stessa. D’altronde – si nota ad abundantiam nel caso di specie, come già sopra si è visto, non si trattò di un rilievo d’ufficio, bensì di una immediata eccezione avanzata dagli appellati.

Deve pertanto accogliersi il ricorso, e, vista la natura del suo oggetto, risulta altresì applicabile l’art. 384 c.p.c., comma 2, non occorrendo accertamenti di fatto.

Si liquidano pertanto le spese del secondo grado in Euro 6500 per lo studio, Euro 3300 per la fase introduttiva e Euro 8100 per la fase decisoria. Tenuto conto della pluralità degli assistiti si giunge ad un importo complessivo di Euro 21.400, oltre a spese generali ed accessori di legge, somma che, visto quanto richiesto in sede d’appello, deve essere devoluta al difensore antistatario.

4. Il ricorso incidentale, come sopra si è sintetizzato, presenta anzitutto una censura del tutto generica in ordine alle “argomentazioni” della sentenza d’appello sulla tardività del gravame, genericità che la conduce alla inammissibilità, anche a prescindere dal fatto che la scansione temporale emergente dagli atti conferma la valutazione del giudice d’appello. Parimenti inammissibili sono i tre successivi argomenti, dal momento che la tardività dell’appello ha condotto al giudicato interno in relazione al loro contenuto.

Tutto il ricorso incidentale risulta quindi inammissibile.

In conclusione, la ricorrente incidentale deve essere condannata a rifondere ai ricorrenti principali le spese del grado, liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso principale e decidendo nel merito condanna la Gestione Liquidatoria ex Usl (OMISSIS) a rifondere le spese del grado d’appello, liquidate in un totale di Euro 21.400, oltre a spese generali ed accessori di legge, con devoluzione al difensore antistatario.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna la ricorrente incidentale a rifondere ai ricorrenti principali le spese del grado, liquidate in Euro 2500, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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