Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22641 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.27/09/2017),  n. 22641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14343/2015 R.G. proposto da:

MABATER SPEDIZIONI E TRASPORTI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato LUCA CRIPPA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERIKA PREVITALI;

– ricorrente –

contro

R.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIANDOLFO

REDINI, GIUSEPPA TROPIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2006 R.A., titolare della ditta individuale Carpengrù, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, la Mabater Spedizioni e Trasporti S.r.l. e, premesso di aver acquistato da quest’ultima una autogrù semovente marca Krupp modello KMK 4080, di aver pattuito il pagamento dilazionato della stessa, di aver all’uopo emesso una serie di cambiali e pagherò e di aver versato, in tempi diversi, alcuni assegni, dedusse che, terminati i pagamenti, si era accorto di aver corrisposto una somma maggiore rispetto a quella pattuita, pari ad Euro 13.427,91, e che la convenuta non aveva restituito i titoli cambiari, trattenendo direttamente alcuni di essi o non disponendo la restituzione da parte della banca delegata alla riscossione. L’attore chiese, pertanto, la condanna della Mabater Spedizioni Trasporti S.r.l. alla restituzione di Euro 13.427,91, a titolo di indebito percepito rispetto al dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora al saldo, nonchè alla restituzione dei titoli cambiari indebitamente trattenuti perchè pagati; chiese, altresì, che alla convenuta fosse ordinato di prestare il suo consenso alla Banca Popolare Italiana per la restituzione al R. delle cambiali.

La convenuta rimase contumace.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 4514/2009, emessa in data 22 settembre 2009, rigettò le domande avanzate dall’attore.

Il soccombente propose appello avverso detta sentenza. L’appellata non si costituì neppure in quel grado del giudizio.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata in data 16 febbraio 2015, in parziale accoglimento del gravame proposto, condannò l’appellata a restituire al R. la somma di Euro 13.427,91, oltre interessi dal 12 dicembre 2006 nonchè alle spese del primo grado, confermò nel resto la sentenza impugnata e condannò l’appellata al pagamento anche delle spese del secondo grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito la Mabater Spedizioni Trasporti S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito R.A. con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (in particolare omesso esame della testimonianza del signor C.F. sentito all’udienza del 22/11/2007 che ha dimostrato la sussistenza dell’accordo verbale tra le parti in causa a giustificazione del maggior importo versato dal signor R.)”, la società ricorrente lamenta che la Corte di merito, nel ritenere provato il pagamento indebito, sulla base delle dichiarazioni rese dal suo legale rappresentante e della mancata esibizione dei documenti contabili richiesti con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e nel ritenere, altresì, che il legale rappresentante dell’odierna ricorrente abbia fatto riferimento ad una causale di pagamento (assicurazione e spese di rappresentanza) di cui, ad avviso della predetta Corte, anche in ragione della contumacia della suddetta società, non vi è prova, abbia omesso di considerare la testimonianza resa dall’unico testimone indicato dall’attore nel corso dell’udienza del 22 novembre 2007.

2.1. Il motivo è fondato.

Effettivamente la testimonianza del C., che ha dichiarato di essere stato “intermediario dell’operazione di vendita della autogru” di cui si discute in causa, pur avendo il predetto riferito che “la somma pagata in più dal R. era destinata a coprire un’assicurazione concordata con la Mabater e R.” e che era a conoscenza di tale circostanza per aver le parti preso accordi al riguardo, fissando anche “la cifra” in sua presenza, non risulta essere stata presa in alcun modo in considerazione dalla Corte di merito. Parimenti, in particolare, il riferito e decisivo accordo tra le parti (v. ricorso p. 8) non risulta essere stato considerato dalla medesima Corte, la quale si è invece limitata ad affermare l’insussistenza di ogni prova in relazione alla causale di pagamento (assicurazione e spese di rappresentanza) cui ha fatto riferimento il legale rappresentante della società attuale ricorrente.

In tal modo però la sentenza impugnata risulta affetta dal denunciato vizio motivazionale in quanto il fatto storico (accordo verbale tra le parti), rilevante in causa, non risulta sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053).

3. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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