Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22641 del 10/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22641
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10766-2018 proposto da:
PUNTO RICICLO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato IGOR ZORNETTA;
– ricorrente –
contro
VITTORIA SRL, in persona del Presidente pro tempore, BADIA RECYCLING
SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA GREGORIO VII 186, presso lo studio
dell’avvocato SABRINA MARIANI, rappresentate e difese dall’avvocato
ALBERTO MASCOTTO;
– controricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo
studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato FABIO FANTIN;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il
26/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI
ALBERTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. nell’ambito della procedura fallimentare di (OMISSIS) s.r.l. il curatore, dopo aver predisposto il regolamento per la vendita in unico lotto dell’azienda e degli immobili rientranti nell’attivo fallimentare, fissava l’asta per il giorno 31 ottobre 2017;
il giudice delegato, a seguito della richiesta di sospensione dell’asta presentata L. Fall. ex art. 108 da Punto Riciclo s.r.l. il giorno prima dell’asta, disponeva che si desse luogo alla vendita competitiva con aggiudicazione non definitiva alle condizioni fissate nel bando di gara, riservandosi all’esito di esaminare approfonditamente l’esistenza di illegittimità tali da imporre l’adozione di un provvedimento di sospensione;
il medesimo giudice, con provvedimento del 22 novembre 2017, rigettava in via definitiva la richiesta di sospensione presentata da Punto Riciclo s.r.l.;
2. dietro reclamo presentato da Punto Riciclo s.r.l. il Tribunale di Treviso, con provvedimento depositato in data 26 gennaio 2018, rilevava che le doglianze della reclamante riguardavano atti (costituiti dal regolamento di vendita e dall’autorizzazione all’abbreviazione dei termini) che dovevano essere autonomamente impugnati nei termini previsti dalla L. fall., artt. 36 e 26, piuttosto che vizi propri del provvedimento reclamato; nel contempo a giudizio del collegio di merito non sussistevano gravi e giustificati motivi che consentissero l’adozione del provvedimento di sospensione richiesto, in quanto la vendita si era svolta secondo le modalità previste nel relativo regolamento, che non era stato oggetto di impugnazione;
3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Punto Riciclo s.r.l. prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. e, in via autonoma, Vittoria s.r.l. e Badia Recycling s.r.l..
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. il motivo di ricorso presentato, sotto la rubrica “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, contraddittorietà emergente dal testo della stessa sentenza”, assume che il Tribunale, a fronte di un reclamo che aveva a oggetto la richiesta di sospensiva dell’effettuazione della gara a causa della violazione dei termini minimi di pubblicità e dell’omessa pubblicizzazione in uno dei siti indicati nel regolamento di gara, aveva omesso di pronunciarsi sulle circostanze rappresentate e comunque aveva illustrato insufficientemente e in maniera contraddittoria le ragioni per cui aveva rigettato la domanda;
5. il ricorso è inammissibile;
secondo la giurisprudenza di questa Corte è necessario, perchè il decreto del tribunale fallimentare reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla vendita abbia carattere decisorio e sia suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., che esso provveda su contestazioni in ordine alla legittimità di provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi di natura sostanziale e non meramente processuale, connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell’attivo (Cass. 8768/2011);
il provvedimento impugnato – che ha avuto a oggetto la sospensione dell’asta e non l’aggiudicazione del bene – ha inciso non su diritti di natura sostanziale vantati dalla ricorrente, ma su aspetti procedurali relativi alle modalità di liquidazione dell’attivo e, come tale, non era ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.;
peraltro lo stesso provvedimento impugnato dà conto che Punto Riciclo s.r.l., al di là delle contestazioni sollevate in merito alle modalità con cui la vendita competitiva si era svolta sotto il profilo dei termini minimi di pubblicità e delle modalità di pubblicizzazione della gara, non era stata in alcun modo pregiudicata nell’esercizio dei propri diritti, dato che aveva comunque avuto modo di esercitare il diritto di prelazione che rivendicava, senza provvedere però al versamento del prezzo;
6. il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, della doglianza presentata;
7. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.100, di cui 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019