Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22640 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.27/09/2017),  n. 22640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14292-2015 proposto da:

C.R., CA.AL., CA.AN., CA.AN. e

M.L., quale erede di D.D.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO

LORENZANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO GRANZOTTO;

– ricorrenti –

contro

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO 2,

presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA BERNARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO MUNARI;

– controricorrente –

contro

C.B., C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 368/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.R., Ca.Al., Ca.An. e M.L., quale erede di D.D.R., hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, pubblicata in data 12 febbraio 2015, nei confronti di L.V., C.B. e C.C..

Ha resistito con controricorso L.V..

C.B. e C.C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. I ricorrenti hanno dedotto in ricorso (v. p. 2), consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario in data 25 maggio 2015, che la sentenza impugnata in questa sede è stata loro notificata in data 26 marzo 2015 a mezzo pec dall’avv. Sergio Montoneri, difensore in appello del L., senza null’altro dedurre in relazione a tale notifica.

3. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze del 16 aprile 2009, nn. 9005 e 9006, la previsione di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo della eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente.

Nella specie i ricorrenti hanno depositato presso questa Corte, in data 12 giugno 2015, unitamente al ricorso, copia conforme della sentenza impugnata priva della relata di notifica nè copia conforme della predetta sentenza con la relata di notifica risulta essere stata depositata dalla parte controricorrente.

4. Con la memoria ex art. 378 c.p.c. i ricorrenti hanno rappresentato di non aver provveduto a depositare copia della relata di notifica della sentenza a mezzo pec atteso che, ad avviso dei predetti, tale notifica non sarebbe “andata a buon fine”, avendo la controparte per tre volte “tentato… la notificazione dell’atto, riuscendo però solo a notificare correttamente la relata e non anche la sentenza che risultava illeggibile”. Reputata pertanto, da parte dei ricorrenti, detta notificazione non valida, gli stessi hanno confermato di aver provveduto unicamente al deposito della sentenza in copia autentica con la data di deposito e di comunicazione da parte della Cancelleria (12 febbraio 2015), ritenendo essi valida tale data, ai fini del decorso dei termini per il ricorso in cassazione.

4.1. Va rimarcato che le deduzioni sopra riportate circa la non leggibilità della sentenza notificata a mezzo pec sono state rappresentate dai ricorrenti per la prima volta soltanto in memoria e solo in allegato a tale atto è stata depositata copia della relazione di notifica attestata come “conforme all’originale digitale di posta elettronica all’indirizzo” di posta elettronica del difensore degli attuali ricorrenti, unitamente a copia illeggibile della sentenza che si assume ricevuta via pec, senza che il deposito di tale documentazione sia stato peraltro notificato, mediante elenco, alle altre parti ex art. 372 c.p.c..

Alla luce di quanto dedotto in ricorso era onere dei ricorrenti depositare nei modi e nei termini previsti dal codice di rito copia della relata in parola e comunque rappresentare nel detto atto quanto poi esposto solo in memoria, il che, nella specie, non è avvenuto.

Pertanto, in base alla copia conforme della sentenza impugnata rilasciata della cancelleria in data 27 maggio 2015 e priva di relata di notifica tempestivamente depositata in questa sede e in difetto di copia conforme di detta sentenza corredata di notifica prodotta dalla controparte, e tenuto, comunque, conto di quanto sopra evidenziato in relazione alla documentazione prodotta irritualmente con la memoria, il proposto ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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