Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22640 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25379-2017 proposto da:

PARFIM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati PATRIZIA CICCOTTI, PAOLO COSEANO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLARA MASCHERIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 478/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Trieste con sentenza n. 478 del 2017 pubblicata il 29.06.2017, decidendo sul ricorso presentato dalla Parfim S.r.l., ha confermato parzialmente la sentenza del Tribunale di Udine del 19.11.2015, pronunciata all’esito di un giudizio intrapreso dalla Parfim srl nei confronti di Unicredit spa, al fine di sentire condannare la convenuta, in relazione ad un contratto di conto corrente ed ai correlati contratti di affidamento, al risarcimento dei danni, per effetto dell’invalidità delle determinazioni ed applicazioni di interessi debitori ultralegali ed usurari, di CMS inteterminate e della capitalizzazione trimestrale delle poste debitorie, con domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, di condanna della Parfim al pagamento del saldo debitore del contratto di conto corrente. Il Tribunale aveva respinto le domande attoree ed, accolta la riconvenzionale della banca, aveva condannato l’attrice al pagamento del saldo debitore del rapporto di conto corrente ed alla rifusione delle spese processuali.

La Corte d’appello, in particolare, ha respinto le doglianze della Parfim S.r.l. in ordine alla nullità del contratto di conto corrente imprese n. (OMISSIS), stipulato con la Unicredit S.p.A. il 18.01.2007, per mancanza della sottoscrizione della copia consegnata all’investitore dal delegato dell’istituto bancario; ha inoltre respinto le censure in merito all’usurarietà dei tassi di interesse posti in essere dalla Unicredit S.p.A., rilevando la carenza dell’impianto probatorio dedotto dalla odierna ricorrente. La Corte territoriale ha poi accolto unicamente la doglianza della Parfim, relativa alla violazione dei parametri legali di ripartizione delle spese legali del giudizio di primo grado, rimodulando l’importo delle spese di lite ai parametri medi nella misura di Euro 7.254,00 e compensando per un quarto le spese del grado di appello, considerati i ristretti limiti di accoglimento del gravame.

Avverso suddetta sentenza la Parfim S.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; resiste con controricorso la Unicredit S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del T.U.B., art. 117, per aver, la Corte d’Appello, erroneamente ritenuto valido il contratto di conto corrente pur avendo rilevato la mancanza della sottoscrizione del contratto da parte della banca; con il secondo motivo, si lamenta sia una violazione di legge che una “omessa insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, avendo il giudice del gravame erroneamente affermato la “carenza di una tempestiva produzione documentale dei decreti ministeriali…”, laddove invece parte attrice avrebbe assolto al proprio onere probatorio avendo fornito al giudicante la prova scritta del contenuto di detti decreti; con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 1284 c.c., del T.U.B., art. 117, comma 4, degli artt. 1428 e 1346 c.c., dell’art. 644 c.p., comma 4, in relazione alla Delib. CICR 9 febbraio 2000, per aver il giudice d’Appello erroneamente ritenuto valide le clausole contrattuali che prevedono la commissione di massimo scoperto ritenute dalla ricorrente, invece, mancanti dei requisiti di determinatezza e determinabilità; con il quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 c.p.c. e ss. per non avere la Corte territoriale tenuto conto del fatto che la questione della validità del contratto c.d. monofirma era particolarmente controversa e ed avrebbe quindi meritato una diversa definizione in punto spese.

2. Il primo motivo è infondato.

La doglianza va risolta considerando la recente pronuncia delle SS.UU. sul tema, la n. 898 del 2018.

Secondo l’impostazione di questa Corte a Sezioni Unite, “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”(Cass. SSUU nn. 898-12001201-1653/2018).

Tale principio, reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria, non può non operare nella materia dei contratti bancari soggetti al D.Lgs. n. 385 del 1993.

Invero, in un quadro di corrispondenza degli elementi normativi (e l’analogia della disciplina è stata, peraltro, espressamente richiamata dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle pronunce del 2018, in tema di contratto di intermediazione finanziaria), è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire.

Quindi, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui pervengono le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell’intermediario risulti “assorbito”, quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest’ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” (in termini, v. Cass. 12959/2018; Cass. 14646/2018; Cass. 16406/2018; Cass. 23959/2019).

Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest’ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell’accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto.

La decisione impugnata risulta conforme a tali principi di diritto.

3. La seconda censura è inammissibile, per sua genericità. La ricorrente nel titolo del motivo riporta la dicitura “violazione di legge”, ma mai nello sviluppo del motivo stesso indica quale sia la norma asseritamente violata. Ciò comporta l’inammissibilità della doglianza.

Nello svolgimento del motivo, invece, la ricorrente denuncia l'”omessa insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”: il giudice di merito non avrebbe preso in considerazione l’avvenuta allegazione dei “Comunicati stampa della Banca d’Italia che riportano fedelmente sia il contenuto dei DD.MM. che le rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”.

Con riferimento alla doglianza prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale formulazione, questa Corte ha stabilito che “il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. SS.UU. sent. 22.09.2014 n. 19881; Cass. S.U. 8053/2014).

Nel caso di specie, la ricorrente invoca ancora l’insufficiente e contraddittoria motivazione, vizio questo non più censurabile, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata nel 2017, e non allega un fatto che è stato oggetto di discussione e che non è stato poi valutato dal giudice di merito, bensì afferma di avere prodotto i decreti ministeriali determinativi dei c.d. tassi soglia (con “l’allegato 19”, senza specificazione ulteriore), palesemente in contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello, che ha evidenziato la carenza di tempestiva produzione da parte dell’attrice in primo grado.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Con tale censura la ricorrente non pone vere e proprie questioni di diritto specificando quale sia la violazione di legge denunciata, ma mira ad ottenere una nuova valutazione di fatti già accertati e valutati dal giudice del gravame. Difatti, la sufficiente determinatezza della CMS (e quindi della successiva commissione disponibilità fondi), per effetto dell’indicazione della percentuale “dell’1,10%”, è stata affermata dalla Corte d’Appello e la ricorrente si limita ad eccepire che la pattuizione (non ritrascritta in ricorso) sarebbe nulla perchè non era indicato il criterio di calcolo della commissione.

Con riferimento alla denunciata usura soggettiva e all’anatocismo, questi sono stati ritenuti insussistenti dalla Giudice di secondo grado con valutazione di fatto sulla carenza dell’impianto probatorio a sostegno ed inoltre, il motivo promosso in sede di legittimità risulta del tutto generico (quanto all’anatocismo si afferma che la banca ha “rispettato le condizioni stabilite dalla Delib. CICR 9 febbraio 2000, ma nell’ambito di due contratti nulli in quanto monofirma”) e presenta rinvii ad altri atti dei precedenti giudizi senza riportare nessun estratto degli stessi, neanche in modo parziale ed indicativo, ciò che certamente fa mancare il ricorso dell’indefettibile requisito dell’autosufficienza.

5. Il quarto motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello non ha accolto il motivo di gravame relativo alla mancata compensazione delle spese di lite in primo grado, ritenendo che la lieve discrepanza tra la somma richiesta nella domanda riconvenzionale della banca e la somma, di poco inferiore, liquidata con la decisione, non giustificasse la compensazione delle spese tra le parti relative al primo grado, mentre ha compensato per un quarto le spese dell’appello, atteso il limitato accoglimento del gravame della Parfim (solo in punto spese liquidate in primo grado), condannando l’appellante alla refusione dei tre quarti delle spese di lite alla parte appellata Unicredit.

La ricorrente lamenta che le spese di primo e secondo grado avrebbero dovuto, invece, essere interamente compensate, attesa l’incertezza interpretativa sulla questione della validità del c.d. contratto “monofirma”.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, nella sua formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 132 del 2014, statuisce che in caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale, la compensazione può essere disposta nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2.

Ora, la Corte territoriale ha confermato la statuizione di condanna al rimborso delle spese processuali di primo grado, stante l’integrale soccombenza, nel merito, della società attrice (conferma del rigetto della domanda principale e dell’accoglimento della domanda riconvenzionale), solo riducendo il quantum liquidato, in accoglimento di specifico motivo di appello, ed ha ritenuto di compensare le spese del secondo grado, nei limiti di un quarto, in considerazione del limitato accoglimento del gravame della società appellante, solo in ordine al regolamento delle spese processuali, condannando l’appellante al rimborso dei residui tre quarti.

Il motivo (inerente la mancata compensazione delle spese di primo e secondo grado) è inammissibile, alla luce del principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione (Cass., sez. un., n. 14989 del 2005; Cass. 24179/2017).

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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