Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2264 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

Ve.ga. Officine Verrina di Calata Gadda s.r.l. in liquidazione, in

persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma viale Giulio Cesare 14 presso lo studio dell’avv. Barbantini

Fedeli Maria Teresa, che unitamente all’avv. Paroletti Camillo, la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7859, depositata in data 6.10.05, della

Commissione Tributaria Centrale udita la relazione della causa svolta

dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udita la difesa svolta per conto di parte resistente che ha concluso

per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Udito il P.G. in persona del dr. Umberto Apice che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il dr. G. O., la Ve.ga. srl corrispondeva al dipendente la somma di L. 113.094.572 a titolo di indennità supplementare ex artt. 19 e 22 del CCNL dai versando all’Erario la somma di L. 31.327.202 a titolo di ritenuta di acconto. Di tale somma chiedeva successivamente il rimborso, assumendone la non debenza in ragione del carattere risarcitorio e non retributivo. A seguito del silenzio-rifiuto maturatosi sull’istanza, la contribuente presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale, la quale disposto l’intervento in causa del dipendente rigettava il ricorso. Proponevano appello sia il dr. G. sia la società. La Commissione tributaria regionale rigettava il gravame con sentenza, avverso la quale proponeva ricorso alla Commissione tributaria centrale la sola società. La Commissione centrale accoglieva l’impugnazione. Avverso la detta sentenza hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dai ricorrenti, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (D.L. n. 41 del 1995, art. 32 convertito nella L. 22 marzo 1995, artt. 6 e 16 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, D.P.R. n. 42 del 1988, art. 36) si fonda sulla premessa che la Commissione centrale avrebbe errato quando ha accolto il ricorso argomentando che l’indennità non potesse essere compresa tra le categorie reddituali ex art. 48 citato (nella formulazione ante riforma) in quanto determinata in via equitativa, senza essere collegata al rapporto di lavoro svolto, stante l’intervenuta risoluzione dello stesso, costituendo invece “un semplice risarcimento del danno per possibili benefici legati ad un eventuale giudizio innanzi al giudice del lavoro”. Ed invero – così continuano i ricorrenti tale affermazione sarebbe errata, essendo irrilevante di per sè sola la natura risarcitoria alla somma in questione, come ha invece ritenuto la CTC, laddove occorreva individuare a quali voci di “risarcimento puro, esenti da tassazione” si riferiva l’importo versato. Ad ogni modo – e tale rilievo concerne la seconda doglianza articolata sotto il profilo della motivazione insufficiente – la CTR non avrebbe approfondito quali pregiudizi risarcibili andava a ristorare il risarcimento del danno, di cui all’indennità in questione nè avrebbe verificato se nel corrispettivo liquidato transattivamente fossero contenute anche voci di spettanza retributiva o di sostituti risarcitori di tali spettanze.

Il secondo motivo è inammissibile, considerato che le decisioni della Commissione tributaria centrale sono impugnabili mediante ricorso per cassazione soltanto ai sensi dell’art. 111 Cost., che è rimedio limitato ai vizi di violazione di legge, con la conseguenza che il vizio di motivazione è in tale sede denunziabile soltanto nei casi in cui si deduca la mancanza assoluta di motivazione ovvero un vizio di contraddittorietà della stessa così grave da non consentire di individuare le effettive ragioni poste dal giudice a base della decisione impugnata (Cass. n. 26426/08; Cass. n. 24985/06). Quanto alla prima doglianza, torna utile avvertire che, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, nella parte in cui dispone che “le indennità conseguite…a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli…perduti”, comporta che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (Cass. n. 19356 del 2008; Cass. n. 12798 del 2002; Cass. n. 14241 del 2000; Cass. n. 9893 del 1997). L’applicazione in concreto della disposizione di legge citata comporta, quindi, che la questione relativa alla imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore a titolo risarcitorio non possa mai prescindere dall’accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l’importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendo in particolare il giudicante verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva – e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte – affermarsi la tassazione della relativa indennità. (Cass. n. 10972/09 in motivazione).

Giova aggiungere che la disciplina di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6 e 16 trova applicazione, a norma del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36, “anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi”, con l’unica preclusione degli accertamenti e delle liquidazioni di imposta divenute definitivi, riferendosi tale disposizione non solo alle norme del t.u.i.r. del 1986 già per loro natura retroattive, ma anche a quelle, come appunto gli artt. 6 e 16, aventi carattere innovativo e dettate a sfavore del contribuente, senza che ciò integri alcun contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega del testo unico, ovvero con quelli sanciti dagli artt. 3 e 53 Cost. (cfr Cass. n. 3582/03). L’applicazione di tali principi porta a ravvisare nel caso di specie il denunziato vizio di violazione di legge, per avere il giudice a qua ritenuto che l’indennità supplementare di cui all’art. 19 del CCNL Dirigenti di Aziende Industriali del 16.5.1985, ricevuta in via transattiva, a causa della anticipata cessazione del rapporto di lavoro, si sottraesse, sempre e comunque, alla tassazione Irpef, indipendentemente da ogni accertamento relativo alla natura del pregiudizio che l’importo ricevuto aveva la funzione di indennizzare e senza verificare se la dazione della somma trovasse o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito.

Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR della Liguria, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR della Liguria, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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