Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2264 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2264 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12231/2010 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente contro
Adige Investimenti s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa
dagli avv. Giuseppe Maria Cipolla e Sebastiano Maurizio Messina, con
domicilio eletto in Roma, via Cipro n. 4/V, presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Maria Cipolla;
-controricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto – Sez. distaccata di Verona, n. 26/21/09, depositata il 26
marzo 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Data pubblicazione: 30/01/2018

Rilevato che:
– la società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza
della Commissione tributaria provinciale del Veneto (Ctr), di conferma
della sentenza di quella provinciale, sfavorevole per la contribuente in
relazione a un’istanza di rimborso Iva presentata dalla società per

– la Ctr ha ritenuto corretto il diniego in quanto la contribuente,
società di rivendita immobiliare, subiva le novità introdotte dal d.l. n.
223 del 2006, nella parte in cui il provvedimento normativo aveva
modificato il regime fiscale delle locazioni e cessioni di fabbricati
abitativi, passando dal regime di imponibilità a quello di non
imponibilità;
– il mutamento di regime impediva di portare in detrazione l’intera
Iva assolta sugli acquisti operati nel corso dell’anno, vigendo la regola
del pro rata, da applicare tenuto conto della modifica normativa;
– in particolare la Ctr escludeva che, con riferimento agli immobili
acquistati nel corso dell’anno 2006 (di questo si discuteva nel caso in
esame), fosse applicabile la disciplina transitoria dettata dal comma 9
dell’art. 35 del d.l. n.223 del 2007, il cui campo di applicazione, di
favore per le società incise dalla riforma, riguardava gli acquisti
effettuati con riferimento a tutto il 2005 e quindi che risultavano nel
patrimonio della contribuente con la dichiarazione presentata nel
2006;
– il ricorso è proposto sulla base di sei motivi, cui l’Agenzia delle
entrate ha reagito con controricorso.
Considerato che:
– il primo motivo deduce nullità della sentenza per omessa
motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360,
comma primo, n. 5, c.p.c.);

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l’anno 2006, in concomitanza con la cessazione dell’attività;

- il secondo motivo deduce nullità della sentenza per omessa
motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360,
comma primo, n. 5, c.p.c.);
– il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 35,
commi 8 e 9 del d.l. n. 223 del 2006, dell’art. 3 Cost. e dell’art. 3

-il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
35, commi 8 e 9 del d.l. n. 223 del 2006 e dell’artt. 192 della
Direttiva 2006/112/CE) (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.);
-il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 35
del d.l. n. 223 del 2006 e dell’artt. 12 delle Disposizioni sulla legge in
generale e 23 Cost. (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.);
– il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10
della I. n. 212 del 2000 e dei principi comunitari del legittimo
affidamento e di proporzionalità;
– i primi due motivi sono inammissibili, in quanto riferiscono il vizio
motivazionale a una questione di diritto, ch’è quella, oggetto dei
motivi ulteriori, i quali, nel loro insieme, censurano la sentenza per
aver ritenuto che l’art. 35, comma 9, del d.l. 223 del 2006, non si
applica agli immobili acquistati dalle immobiliari di rivendita nel
periodo compreso fra il 10 gennaio 2004 e la data del 4 luglio 2006;
– gli stessi motivi sono infondati
– è noto che l’art. 35, comma 8 aveva reso non imponibili «le
cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle
effettuate,

entro

cinque anni dalla data di ultimazione della

costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma,
lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;»
– l’art. 19 bis2, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede: «Se
mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di

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della I. n. 212 del 2000 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.);

detrazione dell’imposta

sugli

acquisti

o nell’attività comportano

la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la
rettifica e eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora
ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è
eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro

– da tale disposizione ne derivata che per gli immobili il cui regime
Iva passava dalla imponibilità all’esenzione, vi sarebbe stato l’obbligo
della rettifica, cioè del riversamento dell’imposta detratta negli anni
precedenti, con le modalità e alle condizioni stabilite dal citato art.
19-bis2 del d.P.R. n 633 del 1972;
-tuttavia l’art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 2006, come
modificato dalla legge n. 248 del 2006. stabilisce, per quanto
riguarda gli immobili abitativi, che «In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui al comma 8 in relazione al mutato regime
disposto dall’articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non si effettua la rettifica della detrazione dell’imposta prevista
dall’articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972,
limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006
[…]»;
– secondo la Ctr non sono interessati dalla norma di esonero dalla
rettifica di cui all’articolo 35, comma 9, del citato D.L. 323 del 2006,
gli immobili acquistati nel corso del 2006 per i quali la detrazione sia
stata operata in base alla normativa vigente prima del 4 luglio;
– tale interpretazione è corretta;
– in questo caso, infatti, non operano le norme sulla rettifica della
detrazione di cui all’articolo 19-bis2, bensì le regole di determinazione
della detrazione previste dall’articolo 19, comma 5, secondo le quali

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entrata in funzione»;

”la detrazione operata nel corso dell’anno deve considerarsi
provvisoria, in quanto l’ammontare dell’imposta detraibile risulta
determinato solo alla fine del periodo d’imposta, sulla base delle
operazioni esenti o imponibili effettuate”;
– è decisiva la considerazione che la norma transitoria comporta

1972, consentendo a soggetti che, in base ad essa, perderebbero il
diritto di detrazione già fruito i di mantenerlo;
– diversamente, con riferimento agli acquisti operati prima
dell’entrata in vigore della normativa che ha modificato il regime di
imponibilità, ma comunque nel corso dello stesso anno (2006), il
diritto di detrazione non era stata ancora fruito;
– in questo caso, infatti, non c’è alcuna “rettifica” da operare, ma
c’è solo da determinare la imposta, secondo la regola stabilita dall’art.
19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile

ratione

temporis: «Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno
luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia
attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo
10, il diritto alla detrazione dell’imposta

spetta

in

misura

proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo
ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione
di cui all’articolo

19-bis.

Nel corso dell’anno detrazione

provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di
detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine
dell’anno […]»;
– il ricorso, pertanto, va rigettato;
– avuto riguardo alla novità della questione, si ritiene di
compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente
giudizio.

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eccezione al principio ex art. 19 bis2, comma 3, del d.P.R. n. 633 del

Roma 23 ottobre 2017.

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