Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2264 del 30/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26348-2014 proposto da:

TELECOM ITALIA S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

FAVARELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, ROBERTO ROMEI e ENZO MORRICO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARINA PROSPERI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 629/2014 della CORTE D’APPELLO di

BOLOGNA,depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte d’appello di Bologna, per quanto in questa sede rileva, respingeva il gravame svolto da Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inefficacia della cessione del ramo d’azienda concluso dalla società con M.P. Facility s.p.a. e, per l’effetto, ordinato alla società attuale ricorrente di ripristinare il rapporto di lavoro dalla data della cessione.

3. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato ad un motivo con il quale denuncia esclusivamente la violazione di legge (artt. 2112 e 2697 c.c.; art. 115 c.p.c.).

4. B.D. ha resistito, con controricorso; S.S. è rimasto intimato.

5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla medesima vicenda traslativa.

6. Come già ritenuto da questa Corte con riferimento alle vicende traslative che hanno interessato rami (l’azienda da Telecom Italia S.p.A. ad altre società (v ex multis Cass. n. 16262/2015 e, con specifico riferimento al trasferimento, come nel ricorso all’esame, della funzione logistica Domestic Wireline, cfr., da ultimo, Cass. 15701/2015), “ai sensi dell’art. 2112 c.c. (sia nel testo previgente, sia in quello modificato, in applicazione della direttiva n. 50/98/CF” dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) deve intendersi come ramo autonomo d’azienda, in quanto tale suscettibile di trasferimento riconducibile alla disciplina della norma citata, ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento medesimo, conservi la propria identità.

7. Ciò presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito (v. Cass. n. 8017/06; Cass. n. 2489/08 nonchè, in controversie sempre relative a cessione di rami Telecom, Cass. n. 21711/12; Cass. n. 20095/13; Cass. n. 22627/13; Cass. n. 22742/13; Cass. n. 9949/14).

8. Ne discende che si applica l’art. 2112 c.c. anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purchè si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento (e, dunque, non solo teorica o potenziale).

9. Ciò è confermato da Corte di giustizia UE 6.3.14 n. C- 458/12, dalla quale risulta che: a) non si ha trasferimento di ramo d’azienda qualora il ramo non preesista alla cessione; b) in tal caso spetta all’Ordinamento nazionale il compito di garantire il lavoratore.

10. In presenza dei presupposti sopra indicati, si considerano facenti parte del ramo d’azienda anche i dipendenti adibitivi, sicchè ex art. 2112 c.c. i rispettivi rapporti vengono trasferiti senza necessità di un loro consenso.

11. Resta fermo, tuttavia, che il lavoratore può far valere in giudizio la non configurabilità del trasferimento di un ramo d’azienda ove manchino i presupposti previsti dalla legge e grava su Telecom Italia l’obbligo di dimostrare che i lavoratori ricorrenti in primo grado appartenessero al ramo d’azienda ceduto già prima del suo trasferimento” in tal senso, Cass. n. 16262/2015 cit.).

12. Ne discende che si applica l’art. 2112 c.c. anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purchè si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento (e, dunque, non solo teorica o potenziale).

13. La Corte territoriale si è pertanto conformata alla giurisprudenza di legittimità muovendo dal rilievo che le competenze fondamentali per gestire i servizi di manutenzione ed ambientali ceduti alla Facility s.p.a. erano rimaste in capo alla Telecom s.p.a. e che ciò, escludendo che potesse considerarsi un’unitaria entità economica suscettibile di trasferimento come ramo d’azienda, dimostrava che si era trattato, nella specie, di mera esternalizzazione del servizio di manutenzione degli impianti ad uso ufficio e dei servizi ambientali.

14. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato.

15. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

16. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi), provvedendosi in conformità stante l’esito della decisione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfettario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA