Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2264 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2264 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 5315-2011 proposto da:
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’Avvocato BRANCATO CRISTINA con studio in
2013
3456

FIRENZE VIA MAGGIO 7 (avviso postale) giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 03/02/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso l’ordinanza n. 16085/2010 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/07/2010;

udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato LAROMA IEZZI delega
Avvocato BRANCATO che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’inammissibilità e in subordine il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’inammissibilità e in subordine il rigetto del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Toscana,confermando la sentenza della CTP
di Pisa, ha accolto il ricorso proposto dalla Fondazione Cassa di

sull’istanza di rimborso IRPEG, ritenendo sussistere il diritto alla
riduzione dell’imposta previsto dalla disposizione agevolativa di
cui all’art. 6,1ett. a) e b) idel dPR n. 601 del 1973.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato accolto con
ordinanza n. 16085 del 2010, emessa da questa Corte, avverso la
quale la contribuente ha proposto ricorso per revocazione, ex art.
391 bis cpc, deducendo la sussistenza di un errore di fatto.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’errore di fatto revocatorio, dedotto dalla ricorrente, si
incentra sul punto della sentenza con cui la Cassazione ha
rilevato che “la sentenza impugnata giunge a ritenere la
Fondazione meritevole del beneficio fiscale sulla base del solo
statuto”. 2. Per contro, afferma la ricorrente, il giudice d’appello
aveva “condotto un’analisi ben più approfondita di quella di cui i
Supremi giudici hanno inteso riconoscere con la revocanda
sentenza e che va ben al di là del recepimento del mero dato
statutario” avendo “riscontrato l’effettivo perseguimento delle
finalità no profit previsto dallo statuto della Fondazione stessa

attraverso i dati di bilancio e l’analisi dei correlati documenti
contabili, così come ritualmente prodotti dalla parte in corso di

Risparmio di Volterra avverso il silenzio rifiuto formatosi

causa”. 3. La ricorrente rileva inoltre che: a) il predetto errore
non ha costituito oggetto di controversia inter partes, non
essendo stato contestato dalla controparte; b) l’errore verte sugli

controricorso, ma anche a quelli che con essi vengono depositati,
nonché al fascicolo d’ufficio ex art 369, 3° co, cpc.
4. Il ricorso è inammissibile. 5. L’ordinanza impugnata ha
affermato che la questione relativa alla riduzione al 50%
dell’IRPEG, prevista dall’art. 6 del dPR n. 601 del 1973 andava
risolta secondo il principio affermato da Cass. n. 10253 del 2007
e SU n. 1576 del 2009, in base al quale la possibile fruizione
della predetta agevolazione era subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente che la invocava- del concreto
svolgimento di un’attività, per l’anno d’imposta considerato, di
prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale rispetto a
quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie;
verifica che postulava un’indagine sull’esercizio in concreto
dell’attività d’impresa complessivamente esercitata dalla
fondazione, sempre che il relativo tema fosse stato introdotto nel
giudizio secondo le regole proprie del processo tributario,
ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel
ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione
finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni.
6. La Cassazione ha, quindi, rilevato che la CTR aveva
fondato il suo giudizio sulla spettanza del beneficio fiscale, in

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atti di causa, da intendersi riferiti non solo al ricorso ed al

base al solo statuto. 7. La conclusione che ne è conseguita
(accoglimento del ricorso del Fisco e rigetto, nel merito, della
richiesta della contribuente) costituisce, dunque, il frutto

ritenuto esser stati considerati dal giudice d’appello (le sole
previsioni statutarie), rispetto a quelli che, in base all’affermato
principio di diritto (quale precisato in Cass. n. 10253 del 2007 e
SU n. 1576 del 2009), sarebbero stati necessari per il
conseguimento del beneficio.
8. Così convenendo, la questione dedotta esula dall’ambito
dell’errore di fatto, che costituisce il presupposto per
l’ammissibilità del ricorso per revocazione avverso le sentenze e
le ordinanze di questa Corte, ai sensi dell’art. 391 bis cpc. Ed
invero tale errore presuppone che la valutazione del giudice sia
inficiata da una distorta percezione, risultante in modo
incontrovertibile dalla realtà del processo (beninteso di
cassazione: l’errore deve riguardare gli atti interni di tale
giudizio, quelli cioè che la Corte esamina direttamente con una
propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di
ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, cfr. Cass. n.
17110/2010), di un fatto, che, ove esattamente inteso, avrebbe
determinato una diversa valutazione, sempre che dalla stessa
decisione non risulti che quello stesso fatto -denunciato come
erroneamente percepito- sia stato oggetto di giudizio. 9. Posto,
quindi, che l’errore revocatorio consiste in un errore meramente

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dell’insufficienza degli elementi probatori che la Corte ha

percettivo di situazioni processuali esattamente rilevabili nella
loro oggettività, tale vizio non è ipotizzabile nell’ipotesi, qui
denunciata, di errore costituente il frutto di un apprezzamento

degli elementi probatori considerati dal giudice d’appelloessendo, appunto, esclusa dall’area del vizio revocatorio la
sindacabilità di errori formatisi sulla base di una valutazione o di
quelli che investano direttamente la formulazione del giudizio
sul piano logico-giuridico (cfr. Cass. n. 14608 del 2007, in tema
di apprezzamento negativo del requisito dell’autosufficienza, ed
anche Cass. n 9836 del 2012, che nega l’ammissibilità
dell’impugnazione per revocazione in base all’assunto che la
sentenza di cassazione abbia male compreso i motivi di ricorso;
da ultimo, Cass. SU n. 13181 del 2013), perché siffatto tipo di
errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un
errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, co 1, n. 4 cpc.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in €
20.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.

delle risultanze processuali -in tesi di una viziata valutazione

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